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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25760/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (promittente venditrice)

La controversia

Due persone fisiche avevano stipulato il 21 febbraio 2011 con una società due preliminari di compravendita aventi a oggetto unità abitative da costruire. Gli acquirenti deducevano che gli immobili promessi erano stati ceduti a terzi e avevano chiesto la risoluzione per inadempimento, la restituzione delle somme versate e il pagamento del doppio della caparra. La società aveva contestato l’inadempimento, sostenendo che il 26 novembre 2014 era intervenuto un accordo novativo con Costruzioni Donatelli s.r.l., che prevedeva la consegna di due immobili già ultimati e il successivo trasferimento degli appartamenti originariamente destinati agli acquirenti. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2336/2021, aveva accolto la domanda, condannando la società alla restituzione degli acconti, al pagamento del doppio della caparra e alle spese. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 233/2024 depositata il 19 giugno 2024, aveva parzialmente accolto l’appello della società, escluso un suo inadempimento e ritenuto i preliminari risolti per impossibilità sopravvenuta in conseguenza del successivo accordo; aveva disposto la restituzione delle somme con interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 dal 26 novembre 2014, considerando da tale data la società in mala fede. La società ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, perché gli interessi commerciali non sarebbero applicabili a contratti conclusi con privati e perché il credito aveva natura restitutoria; 2) in subordine, nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., sull’applicazione degli interessi commerciali; 3) violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione per metà delle spese dei due gradi di merito; 4) in subordine, nullità della motivazione sulla regolazione delle spese. In via preliminare, la Cassazione ha rilevato che i promissari acquirenti non avevano depositato la procura speciale indicata come allegata al controricorso e li ha quindi considerati intimati, senza esaminare le loro difese. Ha inoltre ritenuto regolare la procura alle liti conferita da uno dei rappresentanti della società, essendo la società amministrata da più soggetti con poteri disgiuntivi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo nella parte relativa all’inapplicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002. La disciplina riguarda pagamenti a titolo di corrispettivo in transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, con esclusione dei contratti con i consumatori; nel caso concreto i preliminari erano stati stipulati da persone fisiche per unità abitative e non risultavano elementi che riconducessero l’operazione a un’attività imprenditoriale o professionale degli acquirenti. La qualità imprenditoriale della sola venditrice non basta a integrare il presupposto soggettivo. Il credito deriva invece dalla restituzione delle somme versate in esecuzione dei preliminari, rimaste prive di titolo per effetto della risoluzione. La mala fede dell’accipiens può incidere sulla decorrenza degli interessi dovuti ai sensi dell’art. 2033 c.c., ma non trasforma il credito restitutorio in un credito da corrispettivo né rende applicabile il tasso commerciale. Il giudice del rinvio dovrà determinare gli interessi secondo la disciplina applicabile al credito restitutorio, tenendo conto che, ai sensi dell’art. 2033 c.c., in caso di mala fede decorrono dal pagamento e in caso di buona fede dalla domanda. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo. Sono stati dichiarati assorbiti anche il terzo e il quarto motivo sulle spese, poiché la modifica dell’esito complessivo impone una nuova regolazione delle spese dei gradi di merito. La Corte ha cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231/2002

    Il d.lgs. n. 231/2002 disciplina gli interessi moratori dovuti per il ritardo nei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nell’ambito di transazioni commerciali e, ai sensi degli artt. 1 e 2, si applica ai rapporti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, con esclusione dei contratti conclusi con i consumatori.

    L’applicazione degli interessi commerciali presuppone che il rapporto rientri nell’ambito soggettivo della disciplina; la partecipazione di una sola impresa non è sufficiente quando la controparte agisce come consumatore.

  • art. 5 del d.lgs. n. 231/2002

    La qualità imprenditoriale della sola promittente venditrice non consente, quindi, di ricondurre il rapporto alla disciplina del d.lgs. n. 231/2002.

    Il tasso previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali non è applicabile a un credito restitutorio derivante dalla risoluzione di preliminari stipulati da una società con persone fisiche per finalità estranee a un’attività imprenditoriale o professionale.

  • art. 2033 c.c.

    In caso di mala fede dell’accipiens, essi decorrono dal giorno del pagamento e, in caso di buona fede, dal giorno della domanda.

    Gli interessi sul credito restitutorio per indebito decorrono dal pagamento se chi ha ricevuto la somma era in mala fede; se era in buona fede decorrono dalla domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/2002.

    La disposizione è indicata come norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente o, comunque, inferiore al minimo costituzionale, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., quanto alle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto applicabili gli interessi c.d. commerciali alla concreta operazione intercorsa tra le parti.

    La norma è richiamata quale mezzo di ricorso per denunciare la nullità della sentenza per un vizio motivazionale; il motivo, tuttavia, è rimasto assorbito.

  • art. 132 c.p.c.

    Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente o, comunque, inferiore al minimo costituzionale, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., quanto alle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto applicabili gli interessi c.d. commerciali alla concreta operazione intercorsa tra le parti.

    È richiamato, insieme all’art. 111 Cost., come parametro per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o inferiore al minimo costituzionale; la Corte non ha deciso nel merito tale censura.

  • art. 111 Cost.

    Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente o, comunque, inferiore al minimo costituzionale, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., quanto alle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto applicabili gli interessi c.d. commerciali alla concreta operazione intercorsa tra le parti.

    È indicato quale parametro costituzionale della censura relativa alla motivazione della sentenza; la questione è stata assorbita.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., con riguardo alla regolamentazione delle spese dei due gradi di merito.

    La censura sulla compensazione delle spese è rimasta assorbita, poiché la cassazione della statuizione sugli interessi impone al giudice di rinvio una nuova regolamentazione delle spese.

Massime di principio

  • Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 presuppongono una transazione commerciale compresa nel suo ambito soggettivo e un pagamento dovuto a titolo di corrispettivo; la qualità imprenditoriale di una sola parte non basta quando l’altra agisce come consumatore.
  • Il credito alla restituzione delle somme versate in esecuzione di un contratto risolto, venuto meno il titolo giustificativo del pagamento, conserva natura restitutoria e non diviene un credito da corrispettivo per il solo fatto che il creditore sia un’impresa.
  • La mala fede di chi ha ricevuto il pagamento può determinare, ai sensi dell’art. 2033 c.c., la decorrenza degli interessi restitutori dal giorno del pagamento, ma non estende l’ambito di applicazione della disciplina speciale degli interessi commerciali.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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