Cassazione Civile, Ordinanza n. 25755/2026 del 24/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Il Comune aveva emesso avvisi di accertamento IMU per le annualità 2012 e 2013, attribuendo a un’area di 156.359 mq. un valore imponibile di euro 75 al mq.; per il 2013 aveva poi rettificato tale valore a euro 37,50 al mq. La Commissione tributaria provinciale di Parma, con sentenza n. 387/3/2019, aveva respinto il ricorso del contribuente, dando atto della rettifica per il 2013. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 1401/20 del 3 dicembre 2020, aveva accolto parzialmente l’appello, estendendo il valore di euro 37,50 al mq. anche al 2012 e riducendo conseguentemente le sanzioni, ma confermando che l’intera area fosse assoggettabile a tassazione, pur in presenza di vincoli su sue porzioni. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 504/1992: sosteneva che, in ragione dei vincoli urbanistici previsti dal POC, il 40% dell’area dovesse essere ceduto gratuitamente e non potesse quindi essere considerato superficie edificabile; rilevava inoltre che per le annualità 2014 e 2015 il Comune aveva tassato la superficie inferiore di 62.630,050 mq. Dopo il decesso del contribuente, le eredi si sono costituite richiamando il ricorso e chiedendo la disapplicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997. Il Comune ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 30 della L.R. Emilia-Romagna n. 20/2000: sosteneva che la riduzione del valore per il 2013 fosse giustificata dalla decadenza, nel luglio 2012, della scheda POC dopo cinque anni senza presentazione di un PUA, circostanza che avrebbe fatto venir meno la possibilità di attuare immediatamente l’intervento urbanistico.
La decisione
La Corte ha respinto la censura principale relativa all’estensione dell’area imponibile. Ha ribadito che l’edificabilità di un’area inclusa nel piano regolatore non viene meno per la presenza di vincoli specifici, i quali incidono sul valore venale in funzione delle concrete potenzialità edificatorie; l’esclusione ricorre solo in presenza di vincoli assoluti. Ha ritenuto che il giudice regionale si fosse attenuto a tale criterio, considerando unitariamente le aree comprese nel comparto e rilevando che il Comune aveva già applicato una riduzione del 25% per i costi e gli oneri connessi alle opere previste. La successiva tassazione, per il 2014 e 2015, di una superficie inferiore non era decisiva per individuare l’area imponibile nelle annualità precedenti, essendo basata su una valutazione diversa e non vincolante. È stata invece accolta la richiesta delle eredi di disapplicare le sanzioni: ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997, l’obbligazione sanzionatoria non si trasmette agli eredi. Il ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato inammissibile: mirava a una rivalutazione dei fatti e della motivazione del giudice di merito e denunciava impropriamente, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’omesso esame di un fatto. La Corte ha quindi accolto parzialmente il ricorso principale, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario limitatamente alla disapplicazione delle sanzioni nei confronti delle eredi; ha rigettato il ricorso incidentale. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Va ribadito il principio secondo cui, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l'edificabilità non è esclusa da vincoli specifici, che possono incidere unicamente sul valore venale delle stesse in ragione delle concrete potenzialità edificatorie, ed è insussistente solo in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale (cfr. Cass. 18 settembre 2019, n. 23206).
L’inclusione nel piano regolatore generale comporta l’edificabilità ai fini dell’imposizione, non esclusa da vincoli specifici che incidono sul valore venale; l’edificabilità viene meno soltanto in presenza di vincoli assoluti.
Va richiamata sul punto la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in caso di decesso del contribuente, trova applicazione il disposto di cui all'art. 8, d.lgs. n. 472 del 1997, che, nel prevedere l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione di pagamento della sanzione, detta un principio di ordine generale in quanto corollario del principio della responsabilità personale specificamente codificato nel precedente art. 2, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell'autore della violazione.
L’obbligazione di pagamento delle sanzioni tributarie riferibili a una persona fisica non si trasmette agli eredi e si estingue con la morte dell’autore della violazione.
Il motivo è altresì inammissibile in quanto impropriamente riferito al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e non può invocarsi rispetto all’omesso esame di un fatto decisivo quale quello prospettato dal ricorrente incidentale, da censurare
La Corte non esamina nel merito la dedotta violazione dell’art. 5, poiché il motivo incidentale, benché formalmente riferito alla violazione di legge, mirava a contestare l’omesso esame di un fatto e a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 30 della L.R. Emilia-Romagna n. 20/2000
Il ricorrente incidentale mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice del merito. Pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, il Comune mira in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758).
La Corte non ha interpretato nel merito la disposizione regionale: ha dichiarato inammissibile la censura che la invocava perché diretta a ottenere una rivalutazione dei fatti e del ragionamento del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è altresì inammissibile in quanto impropriamente riferito al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e non può invocarsi rispetto all’omesso esame di un fatto decisivo quale quello prospettato dal ricorrente incidentale, da censurare
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto non è utilizzabile per censurare l’omesso esame di un fatto decisivo; la censura deve essere proposta mediante il diverso motivo di ricorso pertinente.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
La Corte dà atto, per il ricorso incidentale rigettato, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per le aree comprese nel piano regolatore generale, vincoli specifici non escludono l’edificabilità rilevante ai fini dell’imposizione, ma incidono sul valore venale in relazione alle concrete potenzialità edificatorie; l’edificabilità è esclusa soltanto in presenza di vincoli assoluti.
- La determinazione unitaria dell’area edificabile compresa in un comparto può prescindere dalla destinazione finale delle singole porzioni, quando l’attuazione urbanistica comporti una partecipazione solidale dei proprietari; gli oneri e le riduzioni di potenzialità possono riflettersi sulla stima del valore.
- La tassazione adottata per annualità successive, fondata su una diversa valutazione dei dati, non determina di per sé l’estensione imponibile per annualità precedenti e non vincola la valutazione di queste ultime.
- L’obbligazione di pagamento delle sanzioni tributarie riferibili a una persona fisica non si trasmette agli eredi, in quanto conseguenza del principio di responsabilità personale.
- Il ricorso per cassazione non può essere impiegato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o del ragionamento decisorio del giudice di merito; il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non è utilizzabile per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo.
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