Cassazione Civile, Ordinanza n. 23764/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento Ici per l'anno 2009, con cui il Comune ha richiesto maggiore imposta ritenendo che il terreno fosse area fabbricabile e non agricola, con conseguente diversa base imponibile. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo l'avviso privo di adeguata motivazione: a) perché non riportava al suo interno i valori minimi delle aree fabbricabili né la determinazione del valore venale secondo i criteri dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; b) perché richiamava delibere comunali senza allegarle, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, e senza spiegare il procedimento seguito per arrivare al valore accertato. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per avere la CTR ritenuto necessario allegare delibere comunali di contenuto generale e soggette a pubblicità legale; secondo, violazione degli artt. 7 L. 212/2000, 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997, per avere la CTR ritenuto insufficiente la motivazione dell'avviso, nonostante esso indicasse il valore al mq, richiamasse le delibere che avevano fissato e confermato quel valore e contenesse gli elementi essenziali per comprendere la pretesa tributaria. I controricorrenti si sono costituiti quali eredi della contribuente, ma senza documentare il decesso della parte originaria né la propria qualità di eredi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso per mancata prova della qualità di eredi e ha poi accolto il ricorso del Comune. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché riesamini gli altri motivi di appello della contribuente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che le delibere comunali di carattere generale richiamate nell'avviso non devono essere allegate ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000, poiché soggette a pubblicità legale e quindi conoscibili, e che la motivazione per relationem è sufficiente quando l'atto indichi gli elementi essenziali della pretesa e rinvii a delibere che integrano solo in funzione narrativa le ragioni del valore accertato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata come parametro per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso riguarda solo gli atti non conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente; non si estende alle delibere comunali generali soggette a pubblicità legale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 15 novembre 1992, n. 504
è richiamato quale criterio legale per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini Ici.
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
è richiamato dal Comune come base normativa della determinazione dei valori delle aree da parte dell'ente locale.
art. 3, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
la Corte lo richiama per chiarire che l'allegazione serve a integrare la motivazione dell'atto solo quando gli atti richiamati siano necessari a sorreggerla.
è indicato come il mezzo documentale mediante il quale deve essere provato, in cassazione, il decesso della parte originaria e la qualità di erede.
Massime di principio
- In materia di motivazione degli avvisi di accertamento, l'amministrazione non deve allegare gli atti generali richiamati nell'atto impositivo quando essi siano soggetti a pubblicità legale e quindi conoscibili dal contribuente.
- L'obbligo di allegazione previsto dallo Statuto del contribuente opera soltanto per gli atti richiamati che siano necessari a integrare la motivazione dell'avviso e non siano già conoscibili o riprodotti, mentre il rinvio a meri atti narrativi non impone l'allegazione integrale.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è sufficiente se l'atto contiene gli elementi essenziali della pretesa fiscale e consente al contribuente di comprendere la base imponibile e di difendersi efficacemente.
- Nel giudizio di cassazione, chi si costituisce o ricorre quale erede della parte originaria deve provare documentalmente sia il decesso della parte sia la propria qualità di erede; in difetto, la relativa costituzione è inammissibile.
- L'omessa contestazione della qualità di erede da parte del contraddittore non esonera dall'onere probatorio, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.
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