Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23764/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento Ici per l'anno 2009, con cui il Comune ha richiesto maggiore imposta ritenendo che il terreno fosse area fabbricabile e non agricola, con conseguente diversa base imponibile. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo l'avviso privo di adeguata motivazione: a) perché non riportava al suo interno i valori minimi delle aree fabbricabili né la determinazione del valore venale secondo i criteri dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; b) perché richiamava delibere comunali senza allegarle, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, e senza spiegare il procedimento seguito per arrivare al valore accertato. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per avere la CTR ritenuto necessario allegare delibere comunali di contenuto generale e soggette a pubblicità legale; secondo, violazione degli artt. 7 L. 212/2000, 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997, per avere la CTR ritenuto insufficiente la motivazione dell'avviso, nonostante esso indicasse il valore al mq, richiamasse le delibere che avevano fissato e confermato quel valore e contenesse gli elementi essenziali per comprendere la pretesa tributaria. I controricorrenti si sono costituiti quali eredi della contribuente, ma senza documentare il decesso della parte originaria né la propria qualità di eredi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso per mancata prova della qualità di eredi e ha poi accolto il ricorso del Comune. Ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché riesamini gli altri motivi di appello della contribuente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che le delibere comunali di carattere generale richiamate nell'avviso non devono essere allegate ai sensi dell'art. 7 L. 212/2000, poiché soggette a pubblicità legale e quindi conoscibili, e che la motivazione per relationem è sufficiente quando l'atto indichi gli elementi essenziali della pretesa e rinvii a delibere che integrano solo in funzione narrativa le ragioni del valore accertato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di motivazione degli avvisi di accertamento, l'amministrazione non deve allegare gli atti generali richiamati nell'atto impositivo quando essi siano soggetti a pubblicità legale e quindi conoscibili dal contribuente.
  • L'obbligo di allegazione previsto dallo Statuto del contribuente opera soltanto per gli atti richiamati che siano necessari a integrare la motivazione dell'avviso e non siano già conoscibili o riprodotti, mentre il rinvio a meri atti narrativi non impone l'allegazione integrale.
  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è sufficiente se l'atto contiene gli elementi essenziali della pretesa fiscale e consente al contribuente di comprendere la base imponibile e di difendersi efficacemente.
  • Nel giudizio di cassazione, chi si costituisce o ricorre quale erede della parte originaria deve provare documentalmente sia il decesso della parte sia la propria qualità di erede; in difetto, la relativa costituzione è inammissibile.
  • L'omessa contestazione della qualità di erede da parte del contraddittore non esonera dall'onere probatorio, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.