Cassazione Civile, Ordinanza n. 26174/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU relativo alle annualità 2010 e 2011, emesso dal Comune su uno stabilimento balneare insistente su area demaniale. La società contribuente aveva proposto ricorso contro l’atto impositivo, sostenendo di essere sub-concessionaria dell’area e quindi soggetto passivo dell’imposta. La CTR aveva invece rigettato l’appello, ritenendo che il soggetto passivo, in caso di concessione di aree demaniali, fosse il concessionario originario e che la contribuente non avesse provato la subconcessione mediante deposito del relativo contratto pubblico. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 45-bis cod. nav., 8 e 9 d.lgs. 23/2011 e 3 d.lgs. 504/1992, per non aver la CTR riconosciuto che, in caso di subconcessione autorizzata, il soggetto che esercita il godimento del bene è il sub-concessionario; 2) vizio motivazionale per non avere considerato che il Comune aveva autorizzato la subconcessione e che esisteva un contratto pubblico di affitto di ramo d’azienda; 3) violazione dell’art. 74 l. 342/2000 per l’asserita impossibilità di utilizzare una rendita catastale non notificata ai fini della base imponibile ICI. La controricorrente ha resistito; il Comune non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendoli fondati e connessi, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese. La ratio dell’accoglimento è che, quando la subconcessione di area demaniale sia autorizzata dall’autorità concedente e il sub-concessionario utilizzi il bene per attività strumentali alla concessione principale, occorre accertare in fatto la natura del rapporto per stabilire correttamente il soggetto passivo ICI/IMU, non potendo automaticamente escludersi la soggettività del sub-concessionario. La CTR, non effettuando tale accertamento e non esaminando compiutamente la documentazione e l’autorizzazione alla subconcessione, ha reso una decisione viziata.
Norme richiamate
Il concessionario previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.
La disposizione consente la subconcessione/autorizzazione a terzi della gestione di attività comprese nella concessione; in tale assetto il sub-concessionario può assumere rilevanza ai fini della soggettività passiva per i tributi immobiliari sui beni demaniali utilizzati.
Richiamato quale norma sulla soggettività passiva dell’ICI in caso di concessioni di aree demaniali, da leggere in relazione alla posizione del soggetto che ha la disponibilità del bene.
d.lgs. n. 23/2011, artt. 8 e 9
Richiamati per l’IMU e per il criterio di soggettività passiva in presenza di concessione di aree demaniali; la Corte ne dà lettura estensiva anche al sub-concessionario che abbia autonoma disponibilità del bene.
art. 18, comma 3, l. n. 388/2000
Richiamato come base dell’interpretazione autentica invocata dalla ricorrente in tema di concessioni demaniali e soggettività passiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzata per denunciare la falsa applicazione delle norme tributarie e demaniali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma sul vizio motivazionale, invocata per censurare l’omesso esame della documentazione e dell’autorizzazione alla subconcessione.
Richiamato nel terzo motivo per sostenere l’illegittimo uso di una rendita catastale non notificata ai fini della base imponibile ICI.
Massime di principio
- In tema di imposta municipale sugli immobili insistenti su aree demaniali, la soggettività passiva non può essere affermata in modo meramente formale sulla base della sola concessione originaria, ma deve essere verificata in concreto la posizione del soggetto che abbia la disponibilità del bene in forza di un rapporto di subconcessione autorizzata.
- Quando la subconcessione sia consentita dall’amministrazione concedente e il terzo utilizzi il bene per attività strumentali o accessorie alla concessione principale, il sub-concessionario può subentrare nella posizione rilevante ai fini impositivi, assumendo autonoma rilevanza quale soggetto passivo.
- Il giudice di merito, prima di decidere sulla soggettività passiva tributaria, deve accertare natura, contenuto e caratteristiche del rapporto concessorio/subconcessorio, senza limitarsi a richiedere in astratto il contratto pubblico se dagli atti emerge già l’autorizzazione amministrativa o altri elementi idonei.
- Un motivo di ricorso sulla motivazione è fondato quando la sentenza impugnata omette di valutare fatti decisivi documentati, come l’autorizzazione alla subconcessione e il titolo contrattuale che regola l’uso del bene.
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