Cassazione Civile, Ordinanza n. 33879/2024 del 22/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2015 emesso nei confronti di una società immobiliare, poi annullato in primo grado e in appello. La Corte di giustizia tributaria del Lazio aveva confermato l'annullamento, ritenendo che la mancata presentazione della dichiarazione richiesta per l'esenzione IMU sui c.d. "beni merce" delle imprese costruttrici fosse un presupposto solo formale e non sostanziale, quindi non ostativo al beneficio se risultavano i requisiti soggettivi e oggettivi. Roma Capitale ha impugnato la sentenza con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5-bis del d.l. n. 102/2013 e dell'art. 1, comma 769, L. n. 160/2019, sostenendo che la dichiarazione sarebbe obbligatoria e costituirebbe requisito necessario per l'esenzione, non un mero adempimento formale; ha inoltre prospettato una lettura costituzionalmente orientata in relazione all'art. 24 Cost. La società controricorrente, però, ha documentato di aver aderito alla definizione agevolata delle liti tributaria prevista dalla L. n. 197/2022 e dalla delibera comunale richiamata, chiedendo dichiararsi l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite tributaria da parte della società contribuente, con pagamento delle rate dovute, e dell'assenza di deduzioni dell'ente ricorrente o di un diniego dell'istanza. Ha quindi ritenuto che la definizione agevolata fosse idonea a determinare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Di conseguenza non ha esaminato nel merito il motivo di ricorso. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, perché l'estinzione del giudizio non rientra nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto
richiamato dal ricorrente e dalla sentenza di merito in tema di esenzione IMU per i beni merce delle imprese costruttrici
richiamato come norma che prevedeva l'obbligo dichiarativo per accedere all'esenzione IMU
art. 1, comma 769, L. n. 160/2019
richiamato dal ricorrente come disposizione che avrebbe innovato la disciplina dell'esenzione IMU sui beni merce
art. 24 Cost.
richiamato in via prospettica dal ricorrente a tutela del diritto di difesa
art. 1, commi 186-205, L. n. 197/2022
base normativa della definizione agevolata delle liti tributarie utilizzata dalla contribuente
delibera n. 65/2023 dell'Assemblea Capitolina
atto attuativo richiamato per la definizione agevolata della lite
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
non applicato perché la causa si è estinta per definizione agevolata, ipotesi estranea ai casi tipici che lo fanno scattare
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando regolarmente perfezionata e non contestata con diniego, determina l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- In presenza di una causa estintiva sopravvenuta, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso nel merito.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per una causa sopravvenuta derivante dall'iniziativa della parte aderente alla definizione agevolata, poiché tale evenienza non coincide con rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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