Cassazione Civile, Ordinanza n. 11575/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di un dirigente medico, valutato positivamente dopo il quinquennio di servizio, di ottenere il conferimento di un incarico dirigenziale tra quelli previsti dalla contrattazione collettiva per i medici del SSN. Il ricorrente sosteneva che, una volta superato il quinquennio con esito positivo, l'attribuzione di uno degli incarichi di struttura semplice o di alta professionalità, consulenza, studio, ricerca, verifica e controllo sarebbe dovuta essere automatica o comunque necessitata, richiamando il CCNL di settore, il regolamento aziendale e la disciplina legislativa di riferimento. In particolare, con i motivi di ricorso deduceva: violazione dell'art. 28, comma 8, CCNL 8.6.2000 e degli artt. 1362 e 1363 c.c., assumendo che la contrattazione collettiva imponesse criteri preventivi e quindi un diritto al conferimento; violazione di varie clausole dei CCNL succedutisi nel tempo, sostenendo che la figura del dirigente equiparato non fosse pertinente e che la previsione dell'incarico "ove disponibile" nel CCNL 19.12.2019 non potesse incidere sui presupposti del diritto; violazione degli artt. 26, 28 e 39 CCNL 8.6.2000, dell'art. 51 CCNL 5.12.1996 e del d.lgs. 502/1992, contestando il richiamo della Corte d'appello alla pesatura degli incarichi e affermando che l'atto aziendale riguarderebbe solo le strutture e non anche gli incarichi professionali. Con un ulteriore motivo lamentava, inoltre, che le funzioni concretamente svolte dovessero essere ricondotte a un incarico di alta professionalità ai sensi dell'art. 27, lett. c), CCNL 8.6.2000, deducendo omessa considerazione delle allegazioni e della mancata contestazione da parte della ASL.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo che non esista un diritto automatico del dirigente medico, dopo il quinquennio valutato positivamente, a ottenere comunque uno degli incarichi dirigenziali previsti dal CCNL. La Corte ha valorizzato il dato legislativo e contrattuale nel suo complesso: gli incarichi sono attribuibili solo in presenza di posti disponibili, nei limiti dell'assetto organizzativo fissato dall'atto aziendale e delle risorse finanziarie disponibili, e secondo procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva. Ha inoltre escluso che la disciplina contrattuale o regolamentare possa trasformare in un obbligo generalizzato un assetto che la legge rimette alla programmazione organizzativa e finanziaria della pubblica amministrazione. Quanto al motivo relativo alle funzioni concretamente svolte, la Corte ha ritenuto la censura generica e comunque inammissibile, perché fondata su una contestazione di merito e su asserite non contestazioni riferite a valutazioni giuridiche e non a fatti storici specifici. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 27 CCNL 8.6.2000
individua le tipologie di incarichi dirigenziali medici, ma non attribuisce un diritto automatico al loro conferimento dopo il quinquennio; la loro assegnazione resta condizionata dalla disponibilità di posti e dalle procedure previste.
art. 28, co. 8, CCNL 8.6.2000
richiede la previa fissazione aziendale di criteri e procedure per il conferimento degli incarichi; ciò è incompatibile con un'attribuzione automatica a tutti i dirigenti che abbiano superato il quinquennio.
art. 15, co. 4, d.lgs. 502/1992
l'attribuzione degli incarichi ai dirigenti medici è una possibilità e non un automatismo; le funzioni più qualificate sono comunque conferite nel quadro della disciplina organizzativa e contrattuale.
gli incarichi sono attribuiti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale; ciò esclude che il numero degli incarichi debba coincidere con il numero dei medici valutati positivamente.
conferma la distinzione tra poteri organizzativi rimessi alla pubblica amministrazione e disciplina del rapporto di lavoro rimessa alla contrattazione collettiva.
art. 3, co. 1-bis, d.lgs. 502/1992
richiamato per chiarire il contenuto dell'atto aziendale e il rapporto con l'organizzazione delle strutture, ma non per fondare un diritto soggettivo all'incarico.
la censura sulla non contestazione è inammissibile quando riguarda valutazioni o qualificazioni giuridiche e non fatti storici specifici.
invocato per l'interpretazione del CCNL, ma la Corte ha letto le clausole nel sistema complessivo senza ricavarne un obbligo automatico di conferimento.
invocato per l'interpretazione sistematica del CCNL; la Corte ha coordinato le norme contrattuali con la disciplina legislativa e organizzativa.
art. 97 Cost.
richiamato come parametro del buon andamento, a sostegno dell'esigenza di subordinare gli incarichi a vincoli organizzativi e finanziari.
Massime di principio
- L'attribuzione degli incarichi dirigenziali sanitari dopo il quinquennio di servizio, anche se il dirigente sia stato valutato positivamente, non opera in modo automatico: è subordinata alla disponibilità effettiva di posti, alle risorse finanziarie e alle procedure selettive previste dalla disciplina collettiva.
- Le clausole del CCNL che disciplinano il conferimento degli incarichi devono essere interpretate in coordinamento con la normativa legale sull'organizzazione del servizio sanitario e con i poteri organizzativi della pubblica amministrazione; non possono essere lette come fonte di un obbligo generale di assegnazione a tutti gli aventi titolo astratto.
- La previsione contrattuale di criteri, graduazioni o pesature degli incarichi incide sulla procedura di scelta e sulla loro rilevanza organizzativo-economica, ma non trasforma la tipologia di incarico in un diritto soggettivo automatico alla sua attribuzione.
- La mancata contestazione rileva solo rispetto a fatti storici specifici e non rispetto a giudizi di qualificazione giuridica o a formule generali; pertanto, non può fondare in cassazione una diversa ricostruzione del merito basata su asserite "ascrivibilità" o etichette professionali.
- Quando il ricorso per cassazione mira sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del merito e non denuncia un vero errore di diritto o un'omissione su fatti decisivi e specifici, la censura è inammissibile o comunque non idonea a sovvertire la decisione di merito.
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