Cassazione Civile, Ordinanza n. 23498/2024 del 02/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Una società committente aveva agito per l'accertamento negativo di un credito contributivo richiesto dall'ente previdenziale, sostenendo che tra essa e l'impresa esecutrice dei trasporti intercorresse un contratto di trasporto e non un appalto di servizi di trasporto. La controversia riguardava quindi la qualificazione del rapporto contrattuale, poiché dalla qualificazione come appalto derivava l'applicazione della responsabilità solidale del committente ex art. 29 del d.lgs. 276/2003 per le omissioni contributive del vettore nei confronti dei propri dipendenti. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che il rapporto fosse un appalto di servizi di trasporto, valorizzando la continuità e sistematicità delle prestazioni, il corrispettivo unitario e l'organizzazione del servizio predisposta per le esigenze della committente. Con un unico motivo di ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 29 d.lgs. 276/2003 e 1678 c.c., lamentando l'erronea qualificazione della fattispecie e, conseguentemente, l'erronea applicazione della solidarietà contributiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che la responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 opera per l'appalto di servizi di trasporto e non per il mero contratto di trasporto. Ha quindi confermato la correttezza della qualificazione operata dai giudici di merito, i quali avevano desunto l'esistenza di un appalto di servizi di trasporto da una pluralità di indici: pianificazione di una serie di trasporti, disciplina e corrispettivo unitari, organizzazione apprestata dal trasportatore e calibrata sulle esigenze della committente. Il ricorso è stato perciò rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il motivo è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge, censurando la qualificazione giuridica del rapporto.
La responsabilità solidale del committente per i trattamenti contributivi omessi dall'appaltatore opera nell'ipotesi di appalto di servizi di trasporto, non nel mero contratto di trasporto.
La norma è richiamata per distinguere il contratto di trasporto dall'appalto di servizi di trasporto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione della responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003, è decisiva la qualificazione del rapporto come appalto di servizi di trasporto e non come semplice contratto di trasporto.
- Il discrimine tra appalto di servizi di trasporto e contratto di trasporto va individuato nella presenza, nel primo, di una organizzazione di mezzi, di una pianificazione continuativa di una pluralità di trasporti, di un corrispettivo unitario e dell'assunzione del rischio organizzativo da parte dell'esecutore.
- La continuità e sistematicità delle prestazioni, unitamente alle modalità di esecuzione e al corrispettivo, possono costituire indici presuntivi idonei a dimostrare la natura di appalto di servizi di trasporto.
- Se il giudice di merito applica correttamente i criteri distintivi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, la qualificazione del rapporto non è censurabile in cassazione solo perché la parte ne propone una lettura alternativa dei fatti.
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