Cassazione Civile, Ordinanza n. 07689/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto, con precedente sentenza della Commissione tributaria provinciale, la liquidazione delle spese di lite a carico dell'ente resistente. Ritenendo l'amministrazione inerte nel pagamento, ha promosso giudizio di ottemperanza ex art. 69 d.lgs. n. 546/1992. La CTR aveva respinto la domanda affermando che mancava la previa notificazione della sentenza e che non era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 14 d.l. n. 669/1996 e 69-70 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che nel processo tributario, dopo la novella del 2016, per le spese liquidate a favore del contribuente o del difensore antistatario il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, e che il giudizio di ottemperanza può essere promosso senza attendere il giudicato e senza formale messa in mora, sicché non poteva applicarsi il termine di 120 giorni proprio delle procedure esecutive civili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della decisione impugnata ex art. 384 c.p.c.: ha rilevato che nel processo tributario, per il capo della sentenza che condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali, il titolo è immediatamente esecutivo e il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza; inoltre il termine di 120 giorni dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 non si applica al giudizio di ottemperanza, che non è una procedura esecutiva civile. Tuttavia, nel caso concreto il ricorso per ottemperanza era stato proposto prima della scadenza del termine di 90 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza da eseguire, sicché la domanda era comunque prematura. Per questo il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente alla parte di difendersi personalmente nel giudizio di legittimità, come fatto dal ricorrente.
nel processo tributario il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza; il giudizio di ottemperanza può essere azionato per l'inerzia dell'amministrazione senza attendere il giudicato.
disciplina il giudizio di ottemperanza, ma la Corte precisa che, per il capo relativo alle spese liquidate a favore del contribuente o del difensore antistatario, opera la disciplina speciale dell'art. 69.
il termine di 120 giorni non si applica al giudizio di ottemperanza nel processo tributario, perché previsto per le procedure esecutive civili.
d.lgs. n. 156/2016
la novella, applicabile secondo la disciplina transitoria, ha esteso al processo tributario il principio dell'immediata esecutività della sentenza sul capo delle spese.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 156/2016
richiamato come disposizione transitoria per l'applicazione della novella al caso di specie.
prevede la disciplina delle spese processuali nel processo tributario; la Corte distingue il regime delle spese liquidate a favore dell'amministrazione da quello a favore del contribuente.
il principio di esecutività immediata della sentenza è ritenuto esteso al processo tributario per il capo relativo alle spese.
richiamato per le modalità di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine di pagamento.
consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata pur in presenza del rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
giustifica il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il capo della sentenza che condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali a favore del contribuente o del difensore antistatario è immediatamente esecutivo, sicché il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.
- Il giudizio di ottemperanza tributario serve a rendere effettivo il comando contenuto nella sentenza e può essere esperito per l'inerzia dell'amministrazione senza attendere il passaggio in giudicato, quando la legge prevede un titolo immediatamente esecutivo.
- Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 opera per le procedure esecutive civili e non è applicabile al giudizio di ottemperanza nel processo tributario.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza per il pagamento delle spese, occorre rispettare il termine speciale di 90 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza; se il ricorso è proposto prima della sua scadenza, esso è prematuro.
- La disciplina delle spese liquidate a favore del contribuente è diversa da quella delle spese liquidate a favore dell'amministrazione finanziaria, per le quali la riscossione è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza.
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