Cassazione Civile, Sentenza n. 14937/2024 del 28/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'avviso di accertamento per l'anno 2009 per IRES, IRAP e IVA (recupero complessivo e sanzioni) emesso dall'Agenzia delle entrate sulla base di operazioni di subtrasporto ritenute elusive tra società formalmente distinte ma gestite da un unico centro decisionale. La società deduceva, tra l'altro: nullità della sentenza per motivazione copiata dall'atto di parte; omessa pronuncia e nullità dell'avviso per mancata notifica o nullità dell'invito ai sensi dell'art. 37-bis DPR 600/1973; mancata motivazione dell'avviso (motivazione per relationem dal PVC); omesso esame di fatti decisivi e vizi nella quantificazione del vantaggio fiscale; contestazione delle spese di giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione della CTR anche se essa ha riprodotto per relationem parti dell'atto di appello, in quanto il giudice ha comunque fatto proprie le argomentazioni e ha esposto un percorso argomentativo comprensibile e sufficiente (minimo costituzionale). Ha inoltre ritenuto che l'eccezione di nullità relativa all'invito ex art. 37-bis era stata implicitamente decidida (rigettata) dalla CTR in quanto la decisione sul merito è incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione. Sull'omessa produzione di allegati al PVC e sulla presunta mancanza di vantaggio fiscale la Corte ha richiamato i limiti del giudizio di legittimità, escludendo che vi sia un'omissione di esame rilevante ai sensi dell'art. 360 comma 1 n.5 c.p.c. Infine ha confermato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate (liquidate in euro 15.000,00 oltre spese prenotate) e l'obbligo, ai sensi dell'art. 13 co.1-quater DPR 115/2002, del versamento di quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973
L'invito a fornire chiarimenti previsto dal comma 4 è un adempimento rilevante; la mancata ricezione può essere dedotta, ma la CTR ha implicitamente rigettato l'eccezione quando la decisione sul merito risulta incompatibile con l'accoglimento della nullità. In concreto, la Corte ha ritenuto superata l'eccezione perché il giudice ha deciso sul merito e ha motivato la legittimità dell'avviso.
Richiamato come parametro procedurale: la verifica è stata ritenuta eseguita nel rispetto delle prescrizioni di legge (la CTR ha dichiarato regolare il procedimento di verifica ai sensi di tale norma).
art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992
La censura di nullità della sentenza per carenza motivazionale non è fondata: la motivazione della CTR, pur riproponendo l'atto di parte, raggiunge il 'minimo costituzionale' richiesto e non determina nullità.
L'omessa pronuncia espressa su un'eccezione può essere considerata come decisione implicita quando la soluzione adottata sul merito la rende irrilevante o nega la fondatezza; non è automaticamente vizio la mancata enunciazione formale.
art. 360, comma 1, nn. 3,4,5 c.p.c.
Limiti del ricorso per cassazione: non è consentita la rinnovata valutazione del merito o della prova; i motivi devono attinere a vizi di diritto/omesso esame di fatti storici determinanti. Molte doglianze della ricorrente configurano una rivalutazione probatoria e pertanto sono inammissibili.
Regole sulle spese di giudizio: la Corte ha confermato la condanna alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate in ragione dell'esito favorevole dell'ente in secondo grado, coerentemente con la soccombenza.
artt. 8 e 14 legge n. 890/1982
artt. 8 e 14 della legge n. 890 del 1982
Rinvio alla normativa sulla notifica per compiuta giacenza e sulla necessità di prova della spedizione: la ricorrente aveva dedotto l'assenza della seconda raccomandata, ma la mancanza di prova della notifica non è stata ritenuta sufficiente a determinare la nullità dell'atto, alla luce della decisione di merito.
art. 111, comma 6 Cost.
Principio del 'minimo costituzionale' della motivazione: la sentenza deve esporre ragioni sufficienti e comprensibili; la CTR ha soddisfatto tale soglia nonostante la tecnica di riproduzione testuale dell'atto di parte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamata in relazione all'obbligo della ricorrente di versare la somma eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Massime di principio
- La sentenza può riprodurre per relationem o utilizzare parti degli atti di parte senza essere nulla, purché il giudice abbia comunque fatto proprie e reso chiaro il percorso argomentativo che giustifica la decisione (minimo costituzionale della motivazione).
- L'eccezione di nullità per mancata notifica dell'invito ex art. 37-bis può essere ritenuta implicitamente rigettata se il giudice decide sul merito con argomentazioni incompatibili con l'accoglimento dell'eccezione; la mancata enunciazione formale non implica automaticamente la nullità dell'intero provvedimento.
- La motivazione 'per relationem' verso il processo verbale di constatazione è valida se il PVC è stato notificato o è stata rilasciata copia; l'onere di motivazione dell'amministrazione è considerato assolto in tali casi.
- In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione del compendio probatorio o una diversa valutazione dei fatti salvo che non ricorra un concreto vizio di motivazione che comprometta il minimo costituzionale; molte doglianze sul 'merito' sono inammissibili ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- La mancata produzione di allegati al PVC non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento se i fatti fondamentali (es. esecuzione delle operazioni e importi) non sono contestati in termini da rendere decisiva la mancata prova documentale.
- Le spese processuali seguono la soccombenza: chi perde in secondo grado è normalmente condannato alle spese, salvo diverse valutazioni motivate dal giudice.
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