Cassazione Civile, Sentenza n. 14918/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Azienda Speciale aveva richiesto il rimborso dell'imposta di registro (nella misura proporzionale del 9%) pagata in occasione del conferimento al proprio patrimonio, da parte del Comune di Casalpusterlengo, di un complesso di edifici destinato alla gestione di servizi pubblici per disabilità, invocando l'esenzione prevista dall'art. 118 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). La CTP e la CTR avevano ritenuto applicabile l'esenzione (anche in ragione della natura in-house del trasferimento), mentre l'Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione sostenendo che l'art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, così come modificato dalla legge n. 147/2013, ha soppresso le esenzioni e agevolazioni tributarie applicabili agli atti assoggettati all'imposta di registro e quindi ha abrogato l'effetto esentativo dell'art. 118 TUEL.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo di diritto. Ha affermato che la previsione di soppressione generale delle esenzioni e agevolazioni tributarie contenuta nell'art. 10 d.lgs. n. 23/2011 (come modificato dalla l. n. 147/2013) opera quale norma successiva e/o speciale rispetto all'art. 118 TUEL e pertanto abroga la previsione di esenzione per i trasferimenti da comuni a favore di aziende speciali. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza nuovi accertamenti di fatto, ha rigettato il ricorso originario della contribuente (Azienda Speciale). Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 118 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
"I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura."
La norma prevedeva un'esenzione per i trasferimenti da enti locali ad aziende speciali destinati alla gestione di servizi pubblici locali; la Corte però considera che tale disposizione, essendo norma ordinaria, può essere incidibile da successiva normativa tributaria generale che sopprima esenzioni.
art. 10, comma 4, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (come modificato dalla legge n. 147/2013)
"In relazione agli atti di cui ai commi 1 ... e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione delle esenzioni previste in determinate disposizioni."
La Corte ha ritenuto che questa norma, posteriore e di carattere generale/speciale in materia tributaria, abbia l'effetto di sopprimere le esenzioni previste in precedenti disposizioni (come l'art. 118 TUEL) salvo quelle espressamente preservate; applica i principi 'lex posterior derogat priori' e 'lex specialis derogat generali'.
art. 1, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
"Ai sensi dell'art. 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico, se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni."
La Corte riconosce che tale clausola costituisce una 'riserva di testo unico' ma non impedisce che disposizioni del medesimo livello ordinamentale o successive disposizioni tributarie abrogative possano incidere sulle previsioni del testo unico; quindi non impedisce l'abrogazione dell'art. 118 da parte della norma tributaria successiva.
legge costituzionale n. 3 del 2001 (abrogazione dell'art. 128 Cost.)
La Corte osserva che l'art. 128 Cost. è stato abrogato e sostituito dall'attuale formulazione dell'art. 114 Cost.; tale evoluzione costituzionale non ostacola la possibilità per una successiva norma statale di sopprimere esenzioni tributarie previste in testi unici.
art. 15 disposizioni preliminari al codice civile
La Corte richiama il principio che l'abrogazione normativa opera secondo le regole generali e può avere effetto anche su situazioni e atti intervenuti anteriormente, nel quadro delle norme sull'abrogazione e dell'applicazione della legge nel tempo, ritenendo dunque applicabile l'abrogazione anche ai trasferimenti come quello in esame.
Massime di principio
- Una norma tributaria successiva e di carattere generale che sopprime esenzioni e agevolazioni relative a determinate fattispecie prevale su precedenti disposizioni speciali (principi 'lex posterior derogat priori' e 'lex specialis derogat generali').
- La presenza di una disciplina nel testo unico degli enti locali (TUEL) non impedisce automaticamente che una successiva legge tributaria abroghi o sopprima le esenzioni ivi previste, salvo che la nuova legge non lasci espressamente in vita quelle esenzioni.
- La qualificazione del trasferimento come 'in-house' o la permanenza della disponibilità del bene nell'ente locale non salva l'applicabilità di una soppressione normativa delle esenzioni fiscali: bisogna verificare se l'esenzione è ancora prevista dalla normativa vigente o espressamente preservata.
- Per ottenere rimborso di imposte già versate sulla base di una presunta esenzione è necessario dimostrare che l'esenzione era effettivamente vigente e non abrogata o soppressa dalla successiva normativa; una modifica legislativa che elimina l'esenzione impedisce generalmente il rimborso.
- In questioni di novità giuridica i giudici possono compensare le spese processuali; tuttavia la valutazione concreta dipende dall'esistenza di elementi di novità o contrasto giurisprudenziale.
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