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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14850/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il pagamento di € 1.226,10 per conferimenti di latte fatturati alla cooperativa; la cooperativa aveva opposto che i conferimenti rientravano nel rapporto mutualistico e che, per il 2010, il bilancio aveva chiuso in perdita non dando diritto a un corrispettivo definitivo. Il tema giuridico era se i conferimenti dei soci costituiscano un autonomo rapporto di scambio che genera diritto al pagamento del prezzo o se trovino titolo nel contratto sociale con remunerazione dipendente dal risultato di gestione e dalle previsioni statutarie/regolamentari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Manca. Pur affermando che, in linea generale e secondo indirizzi recenti, il conferimento nelle cooperative agricole di conferimento/trasformazione può configurarsi come rapporto di scambio (con diritto al pagamento del prezzo), ha rilevato che nel caso concreto il Regolamento della cooperativa prevedeva che "il valore definitivo dei conferimenti sarà stabilito in base ai risultati di gestione desumibili, a chiusura dell'esercizio sociale, nel bilancio consuntivo della cooperativa" e che gli acconti potevano essere concessi solo con delibera del CdA. Non essendo dimostrata l'esistenza di delibere che avessero riconosciuto acconti e risultando l'esercizio 2010 in perdita, il ricorrente non ha provato il diritto certo, liquido ed esigibile a ottenere il pagamento reclamato. Spese compensate tra le parti; rilevata la non univocità della giurisprudenza, possibile applicazione di un contributo unificato aggiuntivo da verificarsi.

Norme richiamate

  • art. 645 cod. proc. civ.

    Norma applicata in procedura di opposizione al decreto ingiuntivo; la controversia origina da opposizione al decreto ingiuntivo emesso su istanza del socio

  • art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente come parametro per censurare la presunta falsa applicazione di norme civili; la Corte lo usa per inquadrare la prima doglianza ma ritiene la censura infondata

  • art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.

    Richiamato nella seconda doglianza (vizio di motivazione/illogicità); la Corte osserva i limiti del sindacato di legittimità sul libero convincimento del giudice di merito

  • art. 116 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare violazioni nella valutazione della prova; la Corte esclude che sussista un vizio rilevante ai fini di legittimità, richiamando l'esclusività del prudente apprezzamento del giudice di merito

  • art. 2135 cod. civ.

    Usato per definire la nozione di impresa agricola e per inquadrare le cooperative agricole che svolgono attività di manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli

  • artt. 2511, 2515 comma 2, 2521 cod. civ.

    Richiamati per dimostrare che la riforma del 2003 ha rafforzato l'obbligo di svolgere attività mutualistica a vantaggio dei soci e la disciplina del ristorno, favorendo l'interpretazione che i rapporti mutualistici si realizzano tramite contratti di scambio tra società e soci

  • art. 2545-sexies e art. 2544 cod. civ.

    Richiamati a supporto dell'argomento secondo cui la disciplina delle cooperative prescrive meccanismi di scambio mutualistico e ristorni proporzionati agli scambi

  • art. 2345 cod. civ.

    Menzi one della dottrina giuridica: la Corte esclude che i conferimenti siano accessori ex art.2345 e li inquadra, secondo orientamento adottato, come rapporti di scambio distinti

  • art. 1173 cod. civ.

    Invocato nella contestazione sulla qualificazione del rapporto contrattuale; la Corte lo richiama nel contesto delle argomentazioni civili generali sulla obbligazioni

  • art. 2465 cod. civ.

    Richiamato tra le norme civili evocate dal ricorrente; non centrale nella motivazione concreta della sentenza ma menzionato nel quadro normativo esaminato

  • Regolamento della cooperativa (art. 9)

    il valore definitivo dei conferimenti sarà stabilito in base ai risultati di gestione desumibili, a chiusura dell'esercizio sociale, nel bilancio consuntivo della cooperativa

    La Corte dà rilievo decisivo a questa previsione regolamentare: il valore definitivo dei conferimenti è determinato a bilancio e gli eventuali acconti sono concessi solo previa delibera del CdA; pertanto, in assenza di delibere e con esercizio in perdita, non sorge un credito certo a favore del socio

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per la possibilità di applicazione di un contributo unificato supplementare in presenza dei presupposti indicati dalla Corte

Massime di principio

  • Nei rapporti cooperativi agricoli di conferimento/trasformazione la qualificazione dei conferimenti può essere duale: spesso costituiscono contratti di scambio autonomi (prevalente orientamento recente), ma la concreta disciplina statutaria o regolamentare può modulare le modalità di remunerazione
  • Verificare sempre lo statuto e il regolamento della cooperativa: clausole che prevedono la determinazione definitiva del valore dei conferimenti a bilancio o l'erogazione di acconti solo con delibera del CdA possono escludere il diritto a un credito immediato in caso di perdita d'esercizio
  • La fattura del socio recante la dicitura "a futura determinazione di prezzo" o simili indebolisce la pretesa di un credito certo, liquido ed esigibile prima del conguaglio di fine esercizio
  • L'onere della prova circa l'esistenza del diritto certo al pagamento incombe sul socio-creditore; in mancanza di atti deliberativi o elementi probatori che attestino acconti o l'obbligo di pagamento definitivo, la pretesa può essere respinta
  • La giurisprudenza di legittimità non è del tutto univoca: esistono orientamenti contrari e recenti sentenze confliggenti; pertanto, in controversie analoghe è rilevante l'attenta analisi del regolamento/statuto e della prassi adottata dalla cooperativa
  • In fase di contrattazione societaria o regolamentare è consigliabile prevedere espressamente modalità di pagamento (acconti, conguagli, vendite a rischio della cooperativa, mandato a vendere) per ridurre l'incertezza e il contenzioso

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