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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14882/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro e imposte ipotecarie/catastali relativo alla cessione (31.01.2017) di un terreno destinato a intervento di "edilizia residenziale sociale". La ricorrente deduceva che sull'atto dovesse applicarsi il regime agevolato previsto dall'art. 32, comma 2, del d.P.R. 601/1973, richiamato dall'art. 20 della legge 10/1977, e, per effetto della modifica introdotta dall'art. 1, comma 88, della l. 205/2017, che tale agevolazione dovesse estendersi agli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici e agli atti attuativi posti in esecuzione di essi. Contestava inoltre la nullità della sentenza della CTR per violazione del contraddittorio per mancata comunicazione dell'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della Biocasa. Ha ritenuto infondato il profilo di nullità per mancata comunicazione: la società era contumace in appello e la cancelleria non era tenuta a comunicare l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione. Sotto il profilo sostanziale la Corte ha confermato il principio di stretta interpretazione dell'art. 32, comma 2, d.P.R. 601/1973: le agevolazioni (imposta di registro in misura fissa ed esenzioni ipotecarie/catastali) si applicano solo agli atti funzionali ai programmi di edilizia residenziale sovvenzionata/di cui al Titolo IV della L. 865/1971 e a soggetti specificamente indicati (istituti autonomi, cooperative edilizie, società a prevalente partecipazione statale ecc.), non estendendosi automaticamente a interventi di edilizia convenzionata o agevolata del Titolo V né a qualsiasi atto posto in essere tra privati ed enti pubblici. Quanto alla modifica introdotta dalla l. 205/2017 (art. 1, comma 88), la Corte ha ritenuto non applicabile la nuova disciplina all'atto del 31.01.2017, per mancanza di retroattività della norma tributaria e in assenza di espressa previsione di applicazione alle fattispecie già perfezionate; inoltre la censura di disparità di trattamento rispetto alla Provincia di Bolzano è stata ritenuta manifestamente infondata. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 4.500,00 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 601/1973, art. 32, comma 2

    Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge ... sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano ... agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge indicata ...

    Norma di stretta interpretazione: le agevolazioni si applicano solo agli atti funzionali ai programmi pubblici di edilizia sovvenzionata/Titolo IV e a soggetti espressamente indicati; non si estendono per analogia ad altri programmi o a forme di edilizia convenzionata/agevolata del Titolo V.

  • Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 20 (sistema richiamato)

    Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del d.P.R. n. 601/1973.

    L'art. 20 collega le convenzioni/atti disciplinati dalla l. 10/1977 al regime fiscale di art. 32 DPR 601/1973; per fruire delle agevolazioni occorre che l'atto rientri tra quelli espressamente previsti dalla legge e che ricorrano i requisiti soggettivi/oggettivi prescritti.

  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 88

    Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonchè a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

    Norma modificativa che amplia il campo applicativo ma, essendo normativa tributaria sostanziale, non è stata ritenuta retroattiva rispetto ad atti perfezionati prima dell'entrata in vigore (1.1.2018) in assenza di espressa previsione di retroattività.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 31, 52, 61

    Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione ... disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. / La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno dieci giorni liberi prima. / Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado...

    Le comunicazioni previste devono essere date alle parti costituite; l'omessa comunicazione alla parte non costituita non determina in via automatica la nullità. La disposizione non impone comunicazione all'originaria parte contumace in appello.

  • Codice di procedura civile, art. 136

    Le comunicazioni, in pendenza di giudizio, devono essere effettuate con biglietto di cancelleria inviato per piego raccomandato (recte, a mezzo PEC) alle parti costituite o ai rispettivi difensori ...

    Le formalità di comunicazione devono seguire le regole ordinarie verso le parti costituite; l'assenza di comunicazione verso una parte contumace non integra automaticamente vizio di nullità.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 3

    Principio generale di irretroattività delle leggi tributarie, salvo diversa previsione.

    Principio secondo il quale le modifiche tributarie non si applicano retroattivamente alle fattispecie concluse prima dell'entrata in vigore, a meno che la legge non disponga espressamente il contrario.

  • Legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, art. 40-bis

    La disposizione provinciale disciplina forme specifiche di convenzione urbanistica: la modifica nazionale (l. 205/2017, comma 88) ha previsto un'applicazione peculiare/di raccordo per le convenzioni richiamate dall'art. 40-bis, ma ciò non determina retroattività generale né profili di illegittimità costituzionale nella fattispecie esaminata.

Massime di principio

  • Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 32, comma 2, d.P.R. 601/1973 sono di stretta interpretazione: spettano solo agli atti e ai soggetti espressamente indicati (es. programmi Titolo IV, cooperative, enti con partecipazione statale) e non si estendono per analogia a qualunque intervento di edilizia convenzionata o a semplici accordi tra privati e pubbliche amministrazioni.
  • Una modifica normativa che amplia agevolazioni tributarie (es. l. 205/2017, comma 88) non si applica automaticamente a fatti o atti perfezionati antecedentemente alla sua entrata in vigore, salvo espressa previsione di retroattività nella norma stessa.
  • Il contribuente ha l'onere di dimostrare documentalmente i requisiti soggettivi e oggettivi per fruire delle agevolazioni (es. qualità del soggetto attuatore, natura del programma, eventuali contributi pubblici).
  • La mancata comunicazione di udienze o decreti relativi alla trattazione di istanze in appello non comporta sempre nullità: rileva lo status della parte (costituita vs contumace) e l'osservanza delle regole di comunicazione previste per le parti costituite.
  • Prima di invocare agevolazioni ex lege collegare esplicitamente il proprio atto alla normativa che le prevede e allegarne i titoli probatori essenziali (convenzioni, permessi, delibere, eventuali contributi pubblici) perché i giudici applicano criteri restrittivi nelle materie agevolative.

Testo integrale

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