Cassazione Civile, Ordinanza n. 04297/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa dal Comune per il mancato versamento dell'ICI dovuta per l'anno d'imposta 2010, per l'importo di euro 2.375,00. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario di merito deducendo, tra l'altro, la nullità dell'ingiunzione per omessa notifica dell'atto presupposto, la nullità dell'eventuale notifica dell'avviso, la nullità o inesistenza della notifica dell'ingiunzione stessa, nonché carenza di motivazione, difetto di istruttoria, insussistenza dei presupposti della pretesa, decadenza dal potere impositivo e erronea condanna alle spese. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello con motivazione estremamente sintetica e assertiva. In cassazione la ricorrente ha denunciato, formalmente, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma in sostanza ha censurato l'assoluta mancanza di motivazione della sentenza di appello e la mancata considerazione dei motivi di gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi, pur non sempre correttamente incardinati nei parametri dell'art. 360 c.p.c., contenessero in sostanza una censura di motivazione apparente e di omessa pronuncia sui motivi di appello. Ha quindi affermato che la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale era nulla per assoluto difetto di motivazione, perché non riportava né la decisione di primo grado né i motivi di appello e si limitava ad affermazioni apodittiche e non verificabili sul rispetto delle norme, sulla regolarità delle notifiche e sulla debenza dell'imposta. La nullità della sentenza ha assorbito ogni altra doglianza. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che dovrà riesaminare l'appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La ricorrente lo aveva invocato per violazione e falsa applicazione di norme, ma la Corte osserva che il motivo, in realtà, veicolava una censura di tipo processuale e di merito non correttamente sussunta nel vizio di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ha ricondotto la doglianza, sostanzialmente, al vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama il limite della doppia conforme e ribadisce che la censura di omesso esame di fatti decisivi non era il corretto veicolo principale della doglianza proposta.
Richiamati dalla ricorrente come norme violate in tema di notificazioni degli atti.
Richiamato dalla ricorrente anche per omessa pronuncia sui motivi di appello.
Richiamati dalla ricorrente come norme sulla valutazione delle prove e della decisione di merito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi dell'amministrazione finanziaria e alla tutela del contribuente.
Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure su motivazione e correttezza dell'azione impositiva.
Richiamato dalla ricorrente come norma sulle notificazioni degli atti tributari.
Richiamato dalla ricorrente in tema di notificazione a mezzo posta degli atti.
Richiamato dalla ricorrente per il dovere di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
art. 1 d.l. 93/2008 conv. in L. 126/2008
Richiamato dalla ricorrente fra le norme asseritamente violate.
La Corte richiama queste norme, insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c., per affermare la nullità della sentenza tributaria completamente priva dell'illustrazione delle censure e delle ragioni del dissenso.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione della sentenza; la sua violazione integra motivazione apparente.
Norma richiamata nel ricorso per il deposito di memoria in sede camerale.
Massime di principio
- È nulla per difetto di motivazione la sentenza che, pur formalmente esistente, non renda percepibili le ragioni della decisione e non consenta il controllo sull'iter logico seguito dal giudice.
- Nel processo tributario la sentenza di appello deve esporre, sia pure sinteticamente, i motivi di gravame e le ragioni per cui vengono disattesi; la totale omissione di tale illustrazione integra violazione dell'obbligo di motivazione sancito dalle norme processuali tributarie.
- L'erronea intestazione del motivo di ricorso per cassazione non comporta inammissibilità se dall'articolazione della censura è chiaramente individuabile il vizio effettivamente denunciato.
- La doglianza formalmente costruita come violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un terzo grado di merito; tuttavia, quando il nucleo della censura riguarda la mancanza assoluta di motivazione o l'omessa pronuncia, la Corte può riqualificarla secondo il vizio processuale pertinente.
- La motivazione meramente apodittica, composta da affermazioni generiche e non riferite ai fatti e ai motivi di causa, equivale a motivazione apparente e determina la nullità della decisione.
- Una volta accertata la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, restano assorbite le ulteriori censure di merito o processuali.
- rami
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