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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42238/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che confermava la loro condanna per abusi edilizi. Contestavano in particolare: 1) la datazione e l'autonomia del manufatto di circa 80 mq che sarebbe stato realizzato e completato negli anni '90 dal defunto Giorgio Zollino, con conseguente prescrizione del reato; 2) la qualificazione come intervento autonomo e non funzionalmente connesso alla gettata di cemento armato del 2016 (quindi distinto dalla pavimentazione esterna), sostenendo che quest'ultima costituisce opera di edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-ter del d.P.R. n. 380/2001 e non richiede permesso di costruire né autorizzazione paesaggistica; 3) l'insussistenza della loro responsabilità personale, essendo semplici proprietari che si limitarono ad accatastare l'immobile e a presentare istanza di sanatoria; 4) l'erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto immutata e congrua la motivazione della Corte di appello, secondo cui: a) il giudizio sull'abuso edilizio va effettuato considerando l'opera nel suo complesso e non separando componenti che sono funzionalmente connesse; b) l'immobile non risultava completato al momento del sopralluogo (mancavano intonaci, impianti, infissi, impermeabilizzazione), sicché la gettata di cemento del 2016 era funzionale al completamento dell'opera e non un intervento autonomo; c) la pavimentazione non poteva qualificarsi come edilizia libera ex art. 6, comma 1, lett. e-ter DPR 380/2001, perché l'opera per struttura ed estensione modificava l'assetto urbanistico e, trovandosi in zona vincolata, era soggetta alle disposizioni del d.lgs. 42/2004 (art. 181) in materia di tutela del paesaggio; d) la responsabilità dei ricorrenti è stata adeguatamente motivata sulla base della loro qualità di comproprietari, dell'accatastamento, della domanda di sanatoria e della loro presenza al sopralluogo; e) la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non è stata dedotta in appello e pertanto non poteva essere sollevata per la prima volta in Cassazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Riconosciuto il concorso di persone nel reato: i più soggetti coinvolti (comproprietari presenti, che hanno effettuato accatastamento e richiesta di sanatoria) possono essere ritenuti concorrenti.

  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. c)

    Norma penale urbanistica usata per contestare opere edilizie realizzate in assenza del permesso di costruire; la Corte ha interpretato che la valutazione deve riguardare l'opera unitaria e che il completamento si ha con le opere di rifinitura.

  • D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181

    Normativa di tutela del paesaggio: la realizzazione di opere in zona vincolata richiede di regola l'autorizzazione paesaggistica; pertanto opere anche apparentemente minori o ricomprese in edilizia libera sono soggette a vincoli e possono non rientrare nell'attività edilizia libera se in contrasto con il codice dei beni culturali e del paesaggio.

  • D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-ter

    La categoria delle pavimentazioni esterne rientranti nell'attività edilizia libera è applicabile solo se rispettate le altre normative di settore (strumenti urbanistici, indici di permeabilità, discipline di tutela del paesaggio); in presenza di vincoli o di opere che modificano l'assetto urbanistico l'esenzione non opera.

  • Codice penale, art. 131-bis

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere sollevata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione se non dedotta nei gradi precedenti; qui non è stata esaminata perché non oggetto di gravame in appello.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione può essere disposto l'onere delle spese del procedimento e il versamento alla Cassa delle ammende, come avvenuto nella specie.

Massime di principio

  • Per i reati edilizi l'opera va considerata nel suo complesso: parti apparentemente autonome possono essere valutate come completamento dell'opera principale se funzionalmente connesse.
  • L'ultimazione dell'immobile ai fini della prescrizione coincide con il completamento delle opere di rifinitura (intonaci, infissi, impianti); lavori eseguiti successivamente che rispondono a esigenze funzionali dell'opera interrompono o posticipano il termine di prescrizione.
  • La disciplina dell'edilizia libera (art. 6 DPR 380/2001) non è applicabile se l'intervento è in contrasto con gli strumenti urbanistici o con la normativa di tutela paesaggistica; pertanto pavimentazioni esterne in zona vincolata possono richiedere autorizzazione paesaggistica.
  • La qualifica di proprietario o comproprietario che compie atti come l'accatastamento o la presentazione di istanze di sanatoria e la presenza al luogo dei lavori possono concorrere a fondare la responsabilità per l'abuso edilizio, ove emerga un interesse diretto e una partecipazione ai fatti.
  • In Cassazione non possono essere sollevate questioni nuove che non siano state dedotte nei gradi di merito, compresa l'eccezione di particolare tenuità del fatto; ciò va propos to previamente in primo o secondo grado.
  • Nel valutare la prescrizione è fondamentale fissare correttamente la data di ultimazione dell'opera tenendo conto della giurisprudenza consolidata sulle opere di rifinitura.

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