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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42156/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per porto abusivo di arma comune da sparo (pistola Beretta cal. 9x21) per fatto del 28/12/2016. Questione centrale: responsabilità penale e presenza del dolo (difesa basata su mera detenzione/trasporto, mancata verifica del funzionamento dell'arma e carenza del dolo), qualificazione giuridica dell'arma (rilevanza delle norme della L.110/1975 rispetto alla L.895/1967 per individuare la fattispecie incriminatrice) e diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso generico perché si limitava a riproporre le ragioni di merito senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata; la Corte d'Appello aveva fornito motivazioni puntuali in ordine al "porto" (arma alla cintola, caricatori nella tasca del giubbotto, immediatezza dell'utilizzo), alla funzionalità e al dolo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la disciplina incriminatrice è contenuta nella L.895/1967 e la L.110/1975 non ha abrogato la normativa precedente ma si armonizza con essa. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte d'Appello ha valutato l'oggettiva pericolosità della condotta escludendo la particolare tenuità ex art.131-bis c.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge n.895 del 1967

    Considerata la fonte primaria delle disposizioni incriminatrici in materia di armi (art.4 e art.7 richiamati). La Corte ha ritenuto che le condotte relative alle armi comuni da sparo siano disciplinate dalla L.895/1967.

  • Legge n.110 del 1975

    art.2 comma 1 lett. g), art.4

    La L.110/1975 contiene descrizioni e varietà di armi ai fini amministrativi e di settore ma non ha abrogato la normativa penale preesistente; l'art.4 della L.110/1975 è norma di chiusura del sistema e le due leggi devono essere interpretate in modo armonico e non in senso escludente.

  • Codice penale

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione comparata dei parametri normativi (minore offensività, esiguità del danno, modesta pericolosità). La Corte d'Appello ha valutato l'oggettiva pericolosità della condotta e ha escluso l'applicazione dell'art.131-bis.

  • Codice di procedura penale

    Prevede la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha irrogato euro 3.000 per tale motivo.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono confrontarsi specificamente con le motivazioni della decisione impugnata: la mera riproposizione delle argomentazioni di merito già svolte in appello è spesso causa di inammissibilità per genericità.
  • Nella valutazione del "porto" di un'arma, elementi fattuali quali la collocazione dell'arma (es. alla cintola), la presenza di caricatori a portata di mano e la concreta immediatezza di uso sono indicatori rilevanti per ritenere il dolo e la disponibilità pronta dell'arma.
  • Per l'inquadramento normativo delle armi, va considerata la L.895/1967 come fonte primaria delle fattispecie incriminatrici; la L.110/1975, pur rilevante per la catalogazione e la disciplina amministrativa, non soppianta automaticamente la normativa penale preesistente ma si armonizza con essa.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta dell'esiguità del pericolo; la mera assenza di danno o il trasporto dell'arma non garantiscono automaticamente l'applicazione dell'istituto se la condotta presenta oggettiva pericolosità.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art.616 c.p.p.; è pertanto essenziale formulare motivi specifici e ben motivati per evitare esiti negativi.

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