Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42152/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione della sentenza definitiva di condanna (ergastolo per omicidio del 21/10/2006) fondata su "prove nuove": verbali/brogliacci di polizia giudiziaria, file audio/intercettazioni, una missiva del coimputato Ferrera e soprattutto le sommarie informazioni difensive rese da Alfonsa Ferrera (madre del ricorrente) in cui si dichiara che il vero coautore sarebbe stato Carmelo La Spina e non il figlio. Si denunciava che tali elementi non erano stati valutati nel giudizio di cognizione e che la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere alla fase rescissoria per l'assunzione e verifica delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto, operato dalla Corte di appello di Catania, dell'istanza di revisione come manifestamente infondata. La Corte ha richiamato e applicato i principi della procedura di revisione (fase rescindente e rescissoria), ritenendo corretta la valutazione territoriale secondo cui le dichiarazioni della madre sono in gran parte testimonianza de relato, inattendibili o ininfluenti rispetto al complesso probatorio già acquisito. Anche assumendo verosimili alcune dichiarazioni, esse non sono state ritenute di per sé idonee a ribaltare il giudicato, posto il solido nucleo accusatorio (movente, perizia balistica, confessione/parziale autoaccusa del Ferrera, telefonate/contatti tra zio e nipote, mancanza di alibi credibile). La Corte ha quindi rigettato il ricorso e mantenuto la decisione di non dare corso alla revisione.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    Definizione di "prove nuove" ai fini della revisione: includono prove sopravvenute, scoperte dopo la sentenza, non acquisite o acquisite ma non valutate; la prova deve essere idonea, da sola o congiuntamente alle altre, a ribaltare il giudizio di colpevolezza

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Riferimento alle formule di proscioglimento e alla portata delle prove nuove rispetto alle statuizioni di assoluzione; utilizzato per chiarire l'oggetto della verifica nel giudizio di revisione

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'ordinanza di inammissibilità nella fase rescindente: la Corte può dichiarare l'istanza inammissibile se manifestamente infondata; la Cassazione ha evidenziato che la prima ordinanza era andata oltre la mera verifica di ammissibilità

  • art. 636 cod. proc. pen.

    Regole sulla instaurazione del giudizio di revisione (fase rescissoria) con citazione del condannato e assunzione delle prove in contraddittorio; la sentenza ricorda che il vero vaglio delle prove avviene in questa fase

  • art. 640 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alle sentenze che chiudono il procedimento di revisione (accoglimento o rigetto)

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Il decreto di citazione a giudizio nel procedimento di revisione non impedisce che l'istanza venga comunque dichiarata inammissibile o rigettata; la fase rescindente e quella rescissoria sono distinte

  • art. 627, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa in relazione ai vizi formali e di motivazione contestati; la Corte ha comunque esaminato la correttezza procedurale della decisione di merito

  • art. 199 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al diritto della testimone (madre) di avvalersi della facoltà di non rispondere per congiunti; utilizzata per valutare il comportamento della teste nei procedimenti precedenti

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo invocato come parametro per il procedimento di revisione, specie nella fase rescissoria dove l'assunzione delle prove deve rispettare il contraddittorio

Massime di principio

  • La revisione si articola in due fasi distinte: la fase rescindente (verifica sommaria di ammissibilità/non manifesta infondatezza) e la fase rescissoria (giudizio pieno con assunzione delle prove in contraddittorio). Occorre sempre distinguerle e non confondere il rigetto sommario con una decisione sul merito.
  • Per essere "prova nuova" utile ai fini della revisione, un elemento non deve solo essere nuovo o non valutato precedentemente, ma anche avere, da solo o congiuntamente alle prove esistenti, reale idoneità a far pronunciare il proscioglimento; il giudice della fase rescindente può effettuare una comparazione sommaria con il quadro probatorio già acquisito e respingere le prove manifestamente inidonee ictu oculi.
  • Le dichiarazioni di terzi che riportano fatti appresi da altri (testimonianze de relato) hanno scarso valore se non adeguatamente corroborate da riscontri diretti: per la revisione servono elementi connessi alla vicenda e di qualità tale da indebolire il giudicato.
  • Intercettazioni, brogliacci o file audio devono essere prodotti in forma utilizzabile e commentati con collegamenti probatori concreti: l'esistenza di conversazioni sospette non è automaticamente decisiva se non provano in modo chiaro e concreto l'estraneità dell'imputato.
  • La esistenza di un confessione o di elementi tecnici (perizia balistica, compatibilità oraria, movente, contatti telefonici) consolidati nel giudizio di cognizione pesa molto nella valutazione complessiva; la prova nuova deve quindi smentire o rendere illogico quel nucleo, non limitarsi a prospettare alternative possibili.
  • Anche dopo la citazione del condannato per la fase rescissoria la Corte può, se ricorrono ragioni, dichiarare l'istanza inammissibile o rigettarla senza assumere le prove se queste risultano manifestamente inidonee a modificare il giudicato.
  • Per massimizzare le chance di ammissione della revisione: presentare prove dirette o tipizzate come nuovi elementi non valutati, documentazione integrale (file audio originali, verbali non acquisiti), chiedere l'assunzione testimoniale in contraddittorio e dimostrare puntualmente perché e in quale modo le nuove prove, con quelle pregresse, porterebbero all'assoluzione secondo gli artt. 529-531 cod. proc. pen.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.