Cassazione Penale, Sentenza n. 42152/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione della sentenza definitiva di condanna (ergastolo per omicidio del 21/10/2006) fondata su "prove nuove": verbali/brogliacci di polizia giudiziaria, file audio/intercettazioni, una missiva del coimputato Ferrera e soprattutto le sommarie informazioni difensive rese da Alfonsa Ferrera (madre del ricorrente) in cui si dichiara che il vero coautore sarebbe stato Carmelo La Spina e non il figlio. Si denunciava che tali elementi non erano stati valutati nel giudizio di cognizione e che la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere alla fase rescissoria per l'assunzione e verifica delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto, operato dalla Corte di appello di Catania, dell'istanza di revisione come manifestamente infondata. La Corte ha richiamato e applicato i principi della procedura di revisione (fase rescindente e rescissoria), ritenendo corretta la valutazione territoriale secondo cui le dichiarazioni della madre sono in gran parte testimonianza de relato, inattendibili o ininfluenti rispetto al complesso probatorio già acquisito. Anche assumendo verosimili alcune dichiarazioni, esse non sono state ritenute di per sé idonee a ribaltare il giudicato, posto il solido nucleo accusatorio (movente, perizia balistica, confessione/parziale autoaccusa del Ferrera, telefonate/contatti tra zio e nipote, mancanza di alibi credibile). La Corte ha quindi rigettato il ricorso e mantenuto la decisione di non dare corso alla revisione.
Norme richiamate
art. 630 cod. proc. pen.
Definizione di "prove nuove" ai fini della revisione: includono prove sopravvenute, scoperte dopo la sentenza, non acquisite o acquisite ma non valutate; la prova deve essere idonea, da sola o congiuntamente alle altre, a ribaltare il giudizio di colpevolezza
art. 631 cod. proc. pen.
Riferimento alle formule di proscioglimento e alla portata delle prove nuove rispetto alle statuizioni di assoluzione; utilizzato per chiarire l'oggetto della verifica nel giudizio di revisione
art. 634 cod. proc. pen.
Disciplina dell'ordinanza di inammissibilità nella fase rescindente: la Corte può dichiarare l'istanza inammissibile se manifestamente infondata; la Cassazione ha evidenziato che la prima ordinanza era andata oltre la mera verifica di ammissibilità
art. 636 cod. proc. pen.
Regole sulla instaurazione del giudizio di revisione (fase rescissoria) con citazione del condannato e assunzione delle prove in contraddittorio; la sentenza ricorda che il vero vaglio delle prove avviene in questa fase
art. 640 cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine alle sentenze che chiudono il procedimento di revisione (accoglimento o rigetto)
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Il decreto di citazione a giudizio nel procedimento di revisione non impedisce che l'istanza venga comunque dichiarata inammissibile o rigettata; la fase rescindente e quella rescissoria sono distinte
art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla difesa in relazione ai vizi formali e di motivazione contestati; la Corte ha comunque esaminato la correttezza procedurale della decisione di merito
art. 199 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione al diritto della testimone (madre) di avvalersi della facoltà di non rispondere per congiunti; utilizzata per valutare il comportamento della teste nei procedimenti precedenti
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo invocato come parametro per il procedimento di revisione, specie nella fase rescissoria dove l'assunzione delle prove deve rispettare il contraddittorio
Massime di principio
- La revisione si articola in due fasi distinte: la fase rescindente (verifica sommaria di ammissibilità/non manifesta infondatezza) e la fase rescissoria (giudizio pieno con assunzione delle prove in contraddittorio). Occorre sempre distinguerle e non confondere il rigetto sommario con una decisione sul merito.
- Per essere "prova nuova" utile ai fini della revisione, un elemento non deve solo essere nuovo o non valutato precedentemente, ma anche avere, da solo o congiuntamente alle prove esistenti, reale idoneità a far pronunciare il proscioglimento; il giudice della fase rescindente può effettuare una comparazione sommaria con il quadro probatorio già acquisito e respingere le prove manifestamente inidonee ictu oculi.
- Le dichiarazioni di terzi che riportano fatti appresi da altri (testimonianze de relato) hanno scarso valore se non adeguatamente corroborate da riscontri diretti: per la revisione servono elementi connessi alla vicenda e di qualità tale da indebolire il giudicato.
- Intercettazioni, brogliacci o file audio devono essere prodotti in forma utilizzabile e commentati con collegamenti probatori concreti: l'esistenza di conversazioni sospette non è automaticamente decisiva se non provano in modo chiaro e concreto l'estraneità dell'imputato.
- La esistenza di un confessione o di elementi tecnici (perizia balistica, compatibilità oraria, movente, contatti telefonici) consolidati nel giudizio di cognizione pesa molto nella valutazione complessiva; la prova nuova deve quindi smentire o rendere illogico quel nucleo, non limitarsi a prospettare alternative possibili.
- Anche dopo la citazione del condannato per la fase rescissoria la Corte può, se ricorrono ragioni, dichiarare l'istanza inammissibile o rigettarla senza assumere le prove se queste risultano manifestamente inidonee a modificare il giudicato.
- Per massimizzare le chance di ammissione della revisione: presentare prove dirette o tipizzate come nuovi elementi non valutati, documentazione integrale (file audio originali, verbali non acquisiti), chiedere l'assunzione testimoniale in contraddittorio e dimostrare puntualmente perché e in quale modo le nuove prove, con quelle pregresse, porterebbero all'assoluzione secondo gli artt. 529-531 cod. proc. pen.
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