Cassazione Penale, Sentenza n. 42151/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, rispetto alla sentenza di primo grado, ha: per Popescu rideterminato la responsabilità escludendo la partecipazione all'associazione e riconoscendo una mera partecipazione occasionale a singoli trasporti; per Liyana confermato la partecipazione all'associazione e le aggravanti. Le doglianze principali riguardano: (i) contestazione della stessa qualificazione come associati e della valutazione probatoria (presunta travisazione e richiesta di nuova valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni); (ii) contestazione del riconoscimento delle circostanze aggravanti previste dall'art.12 TU Immigrazione (numero dei trasportati, pericolo per la vita, fine di profitto) e della mancata esclusione/riconoscimento delle attenuanti generiche; (iii) censura sull'applicazione della misura di sicurezza (libertà vigilata) per eccesso di pericolosità sociale e per mancata considerazione degli elementi positivi del comportamento dei ricorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che molte delle censure fossero inammissibili perché dirette a una rivalutazione dei fatti e delle prove (es.: intercettazioni, dichiarazioni etero-accusatorie), o generiche/inedite. Quanto agli aspetti sostanziali valutati, la Corte ha confermato la correttezza della ricostruzione di merito: per Liyana la partecipazione all'associazione e le aggravanti risultano adeguatamente motivate; per Popescu le conclusioni della Corte d'appello (mero apporto occasionale ma sussistenza delle aggravanti relative alle modalità di trasporto e al fine di profitto) non appaiono vizi manifesteche. Anche l'applicazione della misura di sicurezza è stata ritenuta adeguatamente motivata e non automatica, per cui non sussiste motivo di cassazione. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto legislativo n.286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), art. 12
La Corte territoriale ha applicato le aggravanti previste dal comma 3 (e commi 3-bis/3-ter), ritenendo sussistenti elementi quali il trasporto di numerose persone, il pericolo per la vita e il fine di profitto; la Cassazione ha ritenuto che tale valutazione non sia manifestamente illogica.
codice penale, art. 28
Richiamata in primo grado come sanzione accessoria applicata insieme alle condanne (durata quinquennale), la norma è stata confermata nella motivazione di merito quale misura accessoria pertinente al reato commesso.
codice penale, art. 235
La misura di sicurezza personale (libertà vigilata) è facoltativa; il giudice di merito deve motivare la sussistenza della pericolosità sociale secondo i criteri degli artt. 199 ss. e 133 c.p.; la Cassazione ha ritenuto motivata l'applicazione nel caso concreto.
codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della pericolosità sociale; richiamato per giustificare la valutazione della misura di sicurezza e la congruità della motivazione di merito.
codice penale, artt. 199-203
Norme generali sulle misure di sicurezza personali cui si è richiamata la valutazione della Corte per l'applicazione della libertà vigilata.
codice di procedura penale, art. 616
Articolo richiamato per la condanna al pagamento di una somma in relazione alla colpa nella proposizione di ricorso inammissibile.
D.P.R. n.309/1990, art.86
Citato in giurisprudenza richiamata per distinguere la disciplina della misura di sicurezza dall'automatismo di altre misure; sottolinea la natura non automatica di talune sanzioni/effetti.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione respinge frequentemente ricorsi che richiedono una rivalutazione dei fatti o delle prove: in sede di legittimità sono ammesse censure di diritto o di travisamento della prova concretamente dimostrate, non semplici richieste di rianalisi delle intercettazioni o delle dichiarazioni.
- Le aggravanti previste dal Testo Unico sull'immigrazione (art.12 e commi) possono essere applicate cumulativamente quando emergano elementi sul numero dei trasportati, sulle modalità di trasporto (spazi angusti, carico su merci, assenza d'acqua, durata) e sul fine di profitto; tali valutazioni possono reggere in Cassazione se la motivazione di merito non è manifestamente illogica.
- L'applicazione di misure di sicurezza personali (es. libertà vigilata) ha carattere discrezionale e non automatico: il giudice di merito deve motivare la pericolosità sociale in base ai criteri dell'art.133 c.p.; la Cassazione verifica la logica e la congruità della motivazione ma non sostituisce il giudizio di merito con una nuova valutazione di opportunità.
- Per impugnare con successo in Cassazione decisioni che si fondano su intercettazioni e dichiarazioni etero-accusatorie è necessario dimostrare errori di diritto, vizi logici manifesti o travisamento documentato delle fonti probatorie; argomentazioni generiche o basate su diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- Quando si contesta il riconoscimento di aggravanti (es. pericolo di vita o fine di profitto) è utile evidenziare profili giuridici concreti di illogicità o mancanza di motivazione su punti essenziali (numero effettivo dei trasportati, modalità specifiche che hanno messo in pericolo la vita), altrimenti la valutazione di merito viene solitamente confermata.
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