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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42151/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, rispetto alla sentenza di primo grado, ha: per Popescu rideterminato la responsabilità escludendo la partecipazione all'associazione e riconoscendo una mera partecipazione occasionale a singoli trasporti; per Liyana confermato la partecipazione all'associazione e le aggravanti. Le doglianze principali riguardano: (i) contestazione della stessa qualificazione come associati e della valutazione probatoria (presunta travisazione e richiesta di nuova valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni); (ii) contestazione del riconoscimento delle circostanze aggravanti previste dall'art.12 TU Immigrazione (numero dei trasportati, pericolo per la vita, fine di profitto) e della mancata esclusione/riconoscimento delle attenuanti generiche; (iii) censura sull'applicazione della misura di sicurezza (libertà vigilata) per eccesso di pericolosità sociale e per mancata considerazione degli elementi positivi del comportamento dei ricorrenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che molte delle censure fossero inammissibili perché dirette a una rivalutazione dei fatti e delle prove (es.: intercettazioni, dichiarazioni etero-accusatorie), o generiche/inedite. Quanto agli aspetti sostanziali valutati, la Corte ha confermato la correttezza della ricostruzione di merito: per Liyana la partecipazione all'associazione e le aggravanti risultano adeguatamente motivate; per Popescu le conclusioni della Corte d'appello (mero apporto occasionale ma sussistenza delle aggravanti relative alle modalità di trasporto e al fine di profitto) non appaiono vizi manifesteche. Anche l'applicazione della misura di sicurezza è stata ritenuta adeguatamente motivata e non automatica, per cui non sussiste motivo di cassazione. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n.286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), art. 12

    La Corte territoriale ha applicato le aggravanti previste dal comma 3 (e commi 3-bis/3-ter), ritenendo sussistenti elementi quali il trasporto di numerose persone, il pericolo per la vita e il fine di profitto; la Cassazione ha ritenuto che tale valutazione non sia manifestamente illogica.

  • codice penale, art. 28

    Richiamata in primo grado come sanzione accessoria applicata insieme alle condanne (durata quinquennale), la norma è stata confermata nella motivazione di merito quale misura accessoria pertinente al reato commesso.

  • codice penale, art. 235

    La misura di sicurezza personale (libertà vigilata) è facoltativa; il giudice di merito deve motivare la sussistenza della pericolosità sociale secondo i criteri degli artt. 199 ss. e 133 c.p.; la Cassazione ha ritenuto motivata l'applicazione nel caso concreto.

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della pericolosità sociale; richiamato per giustificare la valutazione della misura di sicurezza e la congruità della motivazione di merito.

  • codice penale, artt. 199-203

    Norme generali sulle misure di sicurezza personali cui si è richiamata la valutazione della Corte per l'applicazione della libertà vigilata.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Articolo richiamato per la condanna al pagamento di una somma in relazione alla colpa nella proposizione di ricorso inammissibile.

  • D.P.R. n.309/1990, art.86

    Citato in giurisprudenza richiamata per distinguere la disciplina della misura di sicurezza dall'automatismo di altre misure; sottolinea la natura non automatica di talune sanzioni/effetti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione respinge frequentemente ricorsi che richiedono una rivalutazione dei fatti o delle prove: in sede di legittimità sono ammesse censure di diritto o di travisamento della prova concretamente dimostrate, non semplici richieste di rianalisi delle intercettazioni o delle dichiarazioni.
  • Le aggravanti previste dal Testo Unico sull'immigrazione (art.12 e commi) possono essere applicate cumulativamente quando emergano elementi sul numero dei trasportati, sulle modalità di trasporto (spazi angusti, carico su merci, assenza d'acqua, durata) e sul fine di profitto; tali valutazioni possono reggere in Cassazione se la motivazione di merito non è manifestamente illogica.
  • L'applicazione di misure di sicurezza personali (es. libertà vigilata) ha carattere discrezionale e non automatico: il giudice di merito deve motivare la pericolosità sociale in base ai criteri dell'art.133 c.p.; la Cassazione verifica la logica e la congruità della motivazione ma non sostituisce il giudizio di merito con una nuova valutazione di opportunità.
  • Per impugnare con successo in Cassazione decisioni che si fondano su intercettazioni e dichiarazioni etero-accusatorie è necessario dimostrare errori di diritto, vizi logici manifesti o travisamento documentato delle fonti probatorie; argomentazioni generiche o basate su diversa lettura delle prove sono inammissibili.
  • Quando si contesta il riconoscimento di aggravanti (es. pericolo di vita o fine di profitto) è utile evidenziare profili giuridici concreti di illogicità o mancanza di motivazione su punti essenziali (numero effettivo dei trasportati, modalità specifiche che hanno messo in pericolo la vita), altrimenti la valutazione di merito viene solitamente confermata.

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