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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42155/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 29/09/2022 che, con concordato ex art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena a carico di Massimo Campa per plurimi capi d'imputazione. Il ricorrente, tramite difensore, deduce due motivi: (1) violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato i presupposti per pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; (2) con riguardo al capo 5 (reato contravvenzionale di cui al d.lgs. n.152/2006), deduce l'inesistenza della responsabilità per prescrizione, affermando che il reato, contestato fino al 21/09/2015, si sarebbe prescritto in data 21/09/2020, tenuto conto del termine quinquennale e degli atti interruttivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto l'eccezione inammissibile perché l'imputato aveva rinunciato ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità aderendo al concordato sull'entità della pena: per effetto dell'art. 599-bis c.p.p. la Corte d'appello non è tenuta a rinnovare la motivazione sulla responsabilità quando l'imputato rinuncia a quei motivi. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la prescrizione del reato contravvenzionale non era maturata alla data della pronuncia impugnata, tenuto conto del termine massimo quinquennale, della pena edittale e, soprattutto, di plurime cause di sospensione/interruzione del corso della prescrizione (numerosi rinvii e la sentenza di primo grado del 25/10/2021) che hanno determinato un periodo complessivo di sospensione di anni 2, mesi 4 e giorni 27, spostando il dies ad quem oltre la sentenza d'appello. Per tali ragioni la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; non ha invece disposto la rifusione delle spese di costituzione delle parti civili né accolto altre richieste civili (il concordato in appello ha riguardato solo profili penalistici e non ha inciso sulle statuizioni civili della sentenza di primo grado).

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103; disciplina il concordato sulla pena in appello

    limita la cognizione del giudice di secondo grado alle sole questioni non oggetto di rinuncia: se l'imputato rinuncia ai motivi relativi alla responsabilità, la Corte d'appello non è tenuta a rinnovare la motivazione sull'an della responsabilità

  • art. 129 cod. proc. pen.

    norma citata nella censura dal ricorrente relativa alla pronuncia di proscioglimento

    richiamata dal ricorrente quale possibile titolo di proscioglimento; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché la questione sulla responsabilità era stata rinunciata con il concordato

  • art. 540, comma 1, cod. proc. pen.

    richiamato dalle parti civili per la declaratoria di provvisoria esecutività

    consente di chiedere la declaratoria di provvisoria esecutività della condanna penale; la richiesta è stata proposta ma non ha avuto esito favorevole nel presente giudizio collegato all'inammissibilità del ricorso

  • norme sulla prescrizione (termini per le contravvenzioni)

    termine massimo di prescrizione indicato pari a cinque anni, in relazione alla pena edittale massima per la contravvenzione

    la prescrizione si calcola tenendo conto della pena edittale massima e delle cause di sospensione/interruzione; nel caso specifico le sospensioni processuali hanno spostato il termine oltre la sentenza impugnata

  • Sez. U., n. 19415 del 27/10/2022 (menzionata)

    principio secondo il quale avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia

    pur essendo proponibile il motivo di prescrizione in Cassazione contro sentenza di concordato in appello, la deduzione deve essere specifica e valutare le cause di sospensione; ciò non favorisce automaticamente il ricorrente quando dagli atti risultano sospensioni

  • Sez. U., n. 32 del 11/11/2000 (De Luca)

    giurisprudenza menzionata nella decisione

    principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo di eventuali eventi (es. prescrizione) sopravvenuti successivamente alla pronuncia impugnata

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    richiamata in relazione alla determinazione degli importi a favore della Cassa delle ammende

    richiamo alla giurisprudenza costituzionale sui limiti di applicazione di taluni oneri pecuniari; nel caso di specie la Corte ha ritenuto non ricorrere le condizioni per escludere l'onere e ha quantificato equitativamente l'importo

  • Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021 (menzionata)

    giurisprudenza richiamata in tema di diritto della parte civile alla liquidazione delle spese processuali

    la parte civile può ottenere la liquidazione delle spese anche senza partecipare all'udienza, purché abbia fornito un contributo utile alla decisione tramite atti scritti

Massime di principio

  • Se l'imputato accetta il concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis e rinuncia ai motivi di responsabilità, le censure riguardanti la valutazione della responsabilità sono inammissibili in Cassazione: la motivazione di responsabilità resta quella di primo grado.
  • La prescrizione puo' essere eccepita anche in Cassazione avverso sentenza di concordato in appello, ma l'eccezione deve essere specifica e tener conto di tutti gli atti interruttivi o sospensivi del termine prescrizionale risultanti dagli atti processuali.
  • Nel calcolo della prescrizione per reati contravvenzionali si usa il termine massimo (pena edittale massima) e si computano tutte le sospensioni/interruzioni (rinvii, pendenza processuale, sentenza di primo grado): questi elementi possono far decorrere il termine oltre la pronuncia impugnata.
  • Il concordato in appello incide sull'aspetto penalistico (pena/responsabilità) e, in linea generale, non investe le statuizioni civili della sentenza di primo grado; le richieste risarcitorie e la liquidazione delle spese civili rimangono autonome e possono essere tutelate separatamente.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce che la Corte di Cassazione esamini fatti o eventi sopravvenuti successivamente alla pronuncia impugnata; quindi non è possibile ottenere in Cassazione un accertamento su circostanze maturate dopo la sentenza oggetto di ricorso.
  • Le richieste di provvisoria esecutività o di provvisionale da parte delle parti civili vanno valutate ai sensi dell'art. 540 c.1 c.p.p.; la loro accoglienza dipende dall'oggetto del giudizio e dal fatto che il concordato abbia o meno inciso sui profili civilistici contestati.

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