Cassazione Penale, Sentenza n. 42153/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace che lo aveva dichiarato responsabile del reato ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 156, 178 comma 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen., sostenendo che il decreto di citazione a giudizio non fosse stato notificato secondo la procedura prevista dall'art. 157 c.p.p., ma fosse stato inviato al difensore tramite PEC come elezione di domicilio, pur non risultando in atti alcuna valida elezione di domicilio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità del motivo. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la nullità assoluta di cui all'art. 179 c.p.p. sussiste solo se la notificazione è stata omessa o è stata eseguita in forma tale da risultare inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto; le violazioni delle regole sulle modalità di esecuzione sono invece sanabili ai sensi dell'art. 184 c.p.p. Inoltre, chi eccepisce la nullità deve rappresentare di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare elementi concreti tali da consentire l'accertamento d'ufficio. Nel caso di specie il difensore si è limitato a denunciare l'irregolarità della notifica senza indicare il concreto pregiudizio e senza che la nomina difensiva risultasse nel fascicolo. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sostanziale in base alla quale il ricorrente era stato dichiarato responsabile dal giudice di primo grado
Richiamata come norma sulle modalità di notificazione degli atti; il ricorrente lamenta violazioni di norme procedurali di notifica
Procedura specifica per la notificazione della citazione dell'imputato: il ricorrente sostiene che non sia stata osservata
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata tra le norme la cui violazione è denunciata nel ricorso, relativa a profili processuali connessi alla citazione e alla impugnazione
Secondo la Corte la nullità assoluta prevista da questa norma sussiste solo se la notificazione è stata omessa o è inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto
Prevede la sanatoria delle violazioni concernenti le modalità di esecuzione della notificazione quando non incidano sulla effettiva conoscenza dell'atto
Disposizione che ha consentito la trattazione scritta del procedimento nei termini richiamati dalla Corte
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha altresì applicato la sanzione per la Cassa delle ammende
Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 (Palumbo) - giurisprudenza
Giurisprudenza richiamata secondo cui chi eccepisce la nullità assoluta deve dimostrare di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare elementi concreti per l'accertamento d'ufficio
Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018 (Micci) e Sez. 6, n. 34558 del 10/05/2012 (P.) - giurisprudenza
Casi richiamati a supporto del principio che l'impugnazione che denuncia la nullità della notifica è inammissibile se non indica il concreto pregiudizio alla conoscenza dell'atto e all'esercizio della difesa
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla valida imposizione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La nullità assoluta della notificazione (art. 179 c.p.p.) sussiste solo se la notifica è stata omessa o è stata eseguita in modo da risultare inidonea a determinare la conoscenza effettiva; le irregolarità formali possono essere sanate ai sensi dell'art. 184 c.p.p.
- Chi eccepisce la nullità della notifica deve specificare di non avere avuto conoscenza dell'atto e indicare elementi concreti che consentano al giudice di effettuare accertamenti d'ufficio; mere asserzioni generiche sono insufficienti e rendono il ricorso inammissibile.
- La notifica effettuata al difensore tramite PEC necessita di una valida elezione di domicilio o di elementi che dimostrino il pregiudizio concreto derivante dall'irregolarità; in mancanza prevale la sanabilità dell'irregolarità.
- In cassazione vanno esposte con precisione le ragioni di fatto e di diritto: la genericità nella denunzia di violazioni processuali espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità.
- Un ricorso inammissibile può comportare non solo il pagamento delle spese processuali ma anche l'imposizione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende quando non sussistono elementi escludenti la colpa
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