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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34023/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società consorziata e dei suoi soci per gli anni 2000-2002. All'impresa venivano contestati maggiori IRAP e IVA per omessa fatturazione al consorzio del ribaltamento, in proporzione alla quota consortile, dei ricavi delle commesse attribuite e per omessa autofatturazione dei costi consortili non traslati alla consorziata; ai soci venivano contestati maggiori redditi di partecipazione ai fini IRPEF, addizionali e contributi previdenziali. La CTR, in parziale accoglimento dell'appello, aveva confermato il meccanismo del ribaltamento dei costi e ricavi del consorzio, ma aveva ridotto la quota consortile da Lire 3.000.000 a Lire 100.000, escludendo Lire 2.900.000 ritenute versate una tantum per l'ammissione al consorzio e non incidenti sulla quota. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: omesso esame di un fatto decisivo, perché la somma di Lire 2.900.000 risultava versata anche negli anni successivi; e violazione degli artt. 2602 e segg. c.c., 21 d.P.R. 633/1972 e 1241 e segg. c.c., per avere la CTR erroneamente escluso quella somma dal computo della quota consortile, nonostante fosse confluita nel fondo consortile. Il controricorrente ha eccepito tardività del ricorso e, in subordine, cessazione della materia del contendere per adesione alla rottamazione-quater. La Corte ha rigettato l'eccezione di tardività, ha ritenuto non integrata la cessazione della materia del contendere secondo quanto dedotto dall'Ufficio, ha accolto il secondo motivo assorbendo il primo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato gli originari ricorsi dei contribuenti anche quanto alla determinazione della quota consortile, condannandoli alle spese.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso, ha escluso che la definizione agevolata invocata imponesse la cessazione della materia del contendere per la parte di controversia ancora sub iudice, ha accolto il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate e dichiarato assorbito il primo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando gli originari ricorsi della società e dei soci, confermando anche la determinazione della quota consortile ai fini del ribaltamento di costi e ricavi. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei contribuenti.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    La modifica del termine lungo per impugnare introdotta dalla L. 69/2009 si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per i giudizi anteriori continua ad applicarsi il termine annuale previgente.

  • art. 330 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione la notificazione del ricorso deve essere effettuata prioritariamente al procuratore domiciliatario, secondo il regime richiamato dalla Corte anche per il processo tributario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La Corte richiama il deposito di memoria in relazione alla trattazione camerale e alla posizione delle parti sulla definizione agevolata.

  • art. 2602 c.c.

    Il contratto di consorzio istituisce un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle imprese consorziate.

  • art. 2603 c.c.

    Il contratto di consorzio deve avere forma scritta a pena di nullità e deve indicare, tra l'altro, gli obblighi dei consorziati e i contributi dovuti.

  • art. 2614 c.c.

    I contributi dei consorziati e i beni acquistati con essi confluiscono nel fondo consortile, che costituisce il patrimonio del consorzio e non un diritto patrimoniale immediatamente divisibile dai consorziati.

  • art. 2615 c.c.

    Per le obbligazioni del consorzio risponde in via principale il fondo consortile, mentre i consorziati rispondono solidalmente solo per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    È richiamato quale parametro della violazione fiscale concernente la fatturazione IVA nell'ambito del ribaltamento di costi e ricavi tra consorzio e consorziata.

  • artt. 1241 e segg. c.c.

    Sono richiamati nel motivo di ricorso come ulteriori norme asseritamente violate, ma la Corte risolve la questione sulla base della disciplina del consorzio e del ribaltamento economico-fiscale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per il motivo di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per il motivo di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 1, commi 231-252, L. 197/2022

    La Corte esamina l'allegata adesione alla definizione agevolata dei carichi, ma rileva che non risultava una definizione agevolata riferita alla parte di pretesa ancora sub iudice.

Massime di principio

  • Nel consorzio con attività esterna, il ribaltamento di costi e ricavi tra consorzio e consorziate va effettuato secondo la quota di partecipazione al fondo consortile, dovendosi considerare l'intera entità della partecipazione economica al consorzio e non la sola denominazione formale delle poste contabili.
  • Se una somma versata per l'ammissione al consorzio confluisce nel fondo consortile, essa incide sulla determinazione della quota consortile rilevante ai fini del ribaltamento fiscale, anche se nel libro soci o negli atti interni sia distinta dalla quota di sottoscrizione.
  • In presenza di un giudizio iniziato prima del 4 luglio 2009, il termine lungo per impugnare continua ad essere quello annuale previgente all'intervento della L. 69/2009, restando irrilevante che successivi gradi di giudizio siano stati introdotti dopo tale data.
  • Nel processo tributario di legittimità, la notificazione del ricorso deve rispettare le regole dell'art. 330 c.p.c., con prioritaria notificazione al procuratore domiciliatario; la nullità della prima notifica può essere sanata mediante rinnovazione nei termini assegnati dalla Corte.
  • La definizione agevolata dei carichi non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere ove la parte di pretesa tributaria ancora oggetto del ricorso non risulti effettivamente ricompresa nella sanatoria.
  • Nel giudizio di cassazione, quando la controversia è già completa negli elementi di fatto e l'errore del giudice di merito riguarda solo l'interpretazione della disciplina applicabile, la Corte può cassare e decidere nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioConsorzio
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della prova

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