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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00214/2026 del 04/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)

La controversia

La controversia nasce dallo scorrimento di graduatorie concorsuali per l'assunzione in un ente pubblico universitario. La candidata sosteneva di avere diritto all'assunzione in una data anteriore rispetto a quella effettivamente disposta dall'amministrazione, con conseguente diritto al risarcimento del danno da ritardo. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la sua domanda, fissando la decorrenza del diritto all'assunzione al 1.9.2011 e quantificando il danno in euro 6.240,00, dopo avere ritenuto che lo scorrimento dovesse avvenire senza applicare la riserva di posti del 50% prevista nel bando originario. L'università ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte territoriale escluso l'applicabilità della riserva in sede di scorrimento della graduatoria, sostenendo che lo scorrimento dovesse rispettare il profilo bandito, i requisiti e la riserva previsti nel bando; con il secondo motivo, subordinato, ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, affermando che dal 23.12.2010 i punti organico erano esauriti. La candidata ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che il risarcimento fosse stato fatto decorrere dal 1.9.2011 anziché dal 23.12.2010, perché secondo lei il posto avrebbe dovuto essere coperto già da quella data e la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto nei limiti di cui in motivazione il primo motivo del ricorso principale, ritenendo infondata solo la doglianza sul difetto di motivazione ma fondata la censura di violazione di legge: ha affermato che, quando l'amministrazione decide di coprire un posto mediante scorrimento di graduatoria, si riattiva l'intera sequenza concorsuale e devono essere rispettati i requisiti e i vincoli normativi vigenti al momento della decisione di scorrere, compresa la quota di riserva prevista dalla legge. Ha quindi ritenuto non corretto l'assunto della Corte d'appello secondo cui la riserva opererebbe solo nel bando originario e non anche nello scorrimento. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile, perché non soddisfaceva gli oneri di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali e perché la Corte territoriale aveva già chiarito la ragione del mancato accoglimento della pretesa risarcitoria dal 23.12.2010. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda della candidata. Le spese dell'intero processo sono state compensate e, per il ricorso incidentale, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura di nullità/motivazione della sentenza, ma la Corte esclude che la decisione di merito fosse priva di motivazione sul punto contestato.

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

    Concorre, insieme alle altre disposizioni sul reclutamento, a fondare il principio per cui lo scorrimento della graduatoria va valutato alla luce della disciplina vigente al momento in cui l'amministrazione decide di utilizzarlo.

  • art. 24 d.lgs. n. 150/2009

    È interpretato nel senso che la riserva di posti opera nell'ambito del singolo bando e, secondo la Corte di cassazione, ciò non esclude però che nello scorrimento debba comunque osservarsi la disciplina vigente al momento della scelta amministrativa.

  • art. 5, commi 1 e 3, D.P.R. n. 487/1994

    È richiamato dal ricorrente come norma regolatrice della procedura concorsuale e delle caratteristiche dei posti da coprire.

  • art. 15, comma 7, D.P.R. n. 487/1994

    È richiamato dal ricorrente come disposizione da applicare anche allo scorrimento della graduatoria, in coerenza con le regole del concorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo, motivo poi assorbito.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità della doglianza che non trascrive e localizza gli atti rilevanti dei gradi di merito.

  • art. 369, n. 4 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c. per la carenza di specificità del ricorso incidentale.

  • art. 91, comma 4, d.lgs. n. 267/2000

    È richiamato nel ricorso incidentale come norma asseritamente violata nella quantificazione del ristoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione integralmente rigettata/inammissibile.

Massime di principio

  • Quando la pubblica amministrazione decide di coprire posti vacanti mediante scorrimento di una graduatoria, la scelta è sostanzialmente equiparabile alla decisione di procedere a nuove assunzioni e riattiva l'intera sequenza concorsuale.
  • Ai fini dello scorrimento della graduatoria rileva la disciplina vigente nel momento in cui l'amministrazione adotta la determinazione di scorrere, non soltanto la lex specialis del bando originario.
  • La riserva di posti prevista nel bando originario non può essere automaticamente esclusa né automaticamente estesa allo scorrimento: occorre verificare, secondo la normativa vigente al momento della scelta, se e in che misura la riserva debba operare nella concreta procedura di reclutamento.
  • La censura di omessa motivazione è inammissibile se non sono specificamente indicati e localizzati gli atti processuali su cui si fonda e se non si assolvono gli oneri di specificità imposti dal codice di rito.
  • In cassazione, il giudice può decidere nel merito rigettando la domanda originaria quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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