Sentenza del 26/06/2015 n. 13262 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per IRPEF, IRAP, ritenute, interessi e sanzioni relative all'anno 2001. L'Amministrazione aveva disconosciuto crediti d'imposta utilizzati in compensazione, ritenendoli inesistenti perché derivanti da una dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente che non era stata presentata. Il ricorrente sosteneva, da un lato, che la cartella fosse illegittima perché non preceduta da comunicazione di irregolarità o da avviso di accertamento e, dall'altro, che i crediti potessero comunque essere ricostruiti e documentati sulla base della dichiarazione successiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità e difetto di autosufficienza, poiché il contribuente non aveva dimostrato di aver sollevato la questione nei precedenti gradi di giudizio. In ogni caso, la Corte ha chiarito che, per i controlli automatizzati ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, la preventiva comunicazione di irregolarità non è generalmente necessaria né la sua omissione comporta automaticamente la nullità della cartella, salvo il caso di effettive incertezze rilevanti sulla dichiarazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur denunciando un vizio di motivazione, contestava in realtà la violazione di legge e la valutazione degli elementi probatori. La Corte ha inoltre ritenuto precluso il riconoscimento del credito, poiché il contribuente non aveva presentato la dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui il credito si riferiva. B.L. è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.500 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Consente il controllo automatizzato dei dati indicati in dichiarazione e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute. La cartella emessa all'esito di tale controllo non richiede necessariamente una preventiva comunicazione di irregolarità.
Legge n. 212/2000, art. 6, comma 5 (Statuto dei diritti del contribuente)
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione
Il contraddittorio preventivo o la comunicazione dell'esito del controllo sono necessari soltanto quando vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione; non sono richiesti automaticamente per ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo formale o automatizzato.
Codice di procedura civile, art. 366, n. 3
Impone al ricorso per cassazione il requisito di autosufficienza. Chi deduce una questione non esaminata nella sentenza impugnata deve indicare specificamente in quale atto dei precedenti gradi di giudizio l'abbia sollevata.
Vieta la proposizione di domande o eccezioni nuove in appello. Una censura non introdotta tempestivamente nei gradi di merito non può essere esaminata per la prima volta in cassazione.
Massime di principio
- In una controversia contro una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, l'assenza della preventiva comunicazione di irregolarità non determina di regola la nullità della cartella, salvo che il caso presenti specifiche e rilevanti incertezze interpretative o fattuali.
- Il credito d'imposta riportato o utilizzato in compensazione deve essere collegato correttamente alla dichiarazione e al periodo d'imposta di origine; la mancata presentazione della dichiarazione di tale periodo può impedire il riconoscimento del credito, anche se il contribuente produce successivamente documenti o lo indica in una dichiarazione successiva.
- Le questioni non sollevate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione. È essenziale indicare con precisione gli atti processuali nei quali la censura è stata già proposta.
- Nel ricorso per cassazione occorre distinguere chiaramente tra errore di diritto, vizio di motivazione e contestazione della valutazione delle prove; la confusione tra tali profili può comportare l'inammissibilità del motivo.
- La dichiarazione successiva o la documentazione contabile possono non essere sufficienti a sanare l'omessa dichiarazione del periodo originario quando la normativa subordina il riconoscimento o la compensazione del credito alla sua esposizione nella dichiarazione corretta e temporalmente pertinente.
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