Sentenza del 26/06/2015 n. 387 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Rettifica reddito fatture operazioni inesistenti - Avviso sottoscritto da soggetto non identificato o illegittimamente nominato (sent. Corte Cost. n.37/15)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva rettificato i redditi della società e, per trasparenza, quelli dei soci, ritenendo indeducibili i costi relativi a fatture emesse da un'altra società per operazioni oggettivamente inesistenti. Gli appellanti contestavano l'insufficiente motivazione della sentenza, la nullità o inesistenza degli avvisi perché sottoscritti da un soggetto non identificato o privo di poteri, l'erronea applicazione dell'accertamento parziale ex art. 41-bis del DPR 600/1973 e l'assenza di prove sull'inesistenza delle operazioni. In udienza contestavano inoltre la validità della sottoscrizione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l'appello. Ha ritenuto adeguatamente motivata la ricostruzione dell'Ufficio, fondata sulle dichiarazioni del rappresentante della società emittente, che aveva definito le fatture di comodo, sulle anomalie documentali e sui prelievi di contante corrispondenti ai pagamenti. Ha escluso la rilevanza dell'archiviazione del procedimento penale e dell'asserita inconsapevolezza della frode. Ha ritenuto corretto il ricorso all'art. 41-bis del DPR 600/1973. L'avviso è stato considerato validamente sottoscritto perché recava il timbro del funzionario delegato, la firma e il richiamo alla delega, anche se non perfettamente leggibile. La censura fondata sulla sentenza n. 37/2015 è stata dichiarata tardiva e comunque infondata: l'illegittimità delle norme sulle nomine dirigenziali incideva sul rapporto di servizio, non sugli atti già sottoscritti, anche in applicazione della teoria del funzionario di fatto e dell'art. 136, comma 1, Cost. Gli appellanti sono stati condannati in solido a rimborsare all'Agenzia delle entrate 1.000 euro di spese, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
La Commissione ha ritenuto sufficientemente motivata la sentenza di primo grado, che esponeva le ragioni dell'accertamento e dell'inesistenza delle operazioni.
Art. 21-septies della legge n. 241/1990
La censura di nullità dell'avviso non è stata accolta, perché l'atto risultava riconducibile al funzionario delegato e conteneva gli elementi necessari per identificarne i poteri.
Art. 42 del DPR n. 600/1973
L'avviso di accertamento è valido quando reca la firma del funzionario competente o delegato e il riferimento alla delega; non è stata ritenuta necessaria una leggibilità perfetta del timbro, purché il contenuto sia comprensibile.
Artt. 54 e 56 del DPR n. 633/1972
Le disposizioni richiamate dagli appellanti non hanno comportato l'annullamento dell'accertamento, essendo stata ritenuta provata l'inesistenza delle operazioni fatturate.
Art. 7 della legge n. 212/2000
L'obbligo di motivazione dell'atto è stato ritenuto rispettato, poiché l'avviso esponeva gli elementi fattuali e le ragioni giuridiche della ripresa.
Art. 41-bis del DPR n. 600/1973
L'accertamento parziale è stato ritenuto correttamente utilizzato in quanto derivante dall'accertamento eseguito nei confronti della società emittente le fatture.
Art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012
La norma rientrava tra quelle dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 37/2015, ma la pronuncia non ha prodotto, secondo la Commissione, l'invalidità automatica degli atti già sottoscritti.
Art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 150/2013, convertito dalla legge n. 15/2014
La disposizione sulle attribuzioni dirigenziali è stata considerata rilevante per il rapporto di servizio, non per la validità degli avvisi emanati anteriormente alla pubblicazione della sentenza costituzionale.
Art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 192/2014
Anche questa disposizione, colpita dalla sentenza n. 37/2015, non è stata ritenuta idonea a travolgere gli atti sottoscritti dal funzionario.
Art. 136, comma 1, della Costituzione
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La Commissione ha applicato il principio secondo cui la cessazione di efficacia della norma decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione; poiché l'avviso era anteriore alla pubblicazione della sentenza n. 37/2015, non è stato ritenuto automaticamente invalido.
Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015
La declaratoria di illegittimità delle norme sulle nomine dirigenziali dell'Agenzia delle entrate è stata riferita al rapporto organizzativo e di servizio, senza effetti invalidanti automatici sugli atti già adottati dai funzionari, anche in base alla teoria del funzionario di fatto.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento non è necessariamente nullo se il timbro del firmatario è poco leggibile: è sufficiente che siano riconoscibili la firma, la qualifica o delega e il collegamento del soggetto all'ufficio competente.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme che consentivano determinate nomine dirigenziali non comporta automaticamente l'annullamento degli atti fiscali già sottoscritti dai funzionari, soprattutto se emanati prima della pubblicazione della decisione.
- La contestazione della legittimazione del firmatario deve essere specifica e tempestiva; una censura proposta solo in udienza può essere dichiarata tardiva.
- Per dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni possono essere valorizzati elementi convergenti, come dichiarazioni dell'emittente, inattività sostanziale, anomalie nelle fatture, modalità anomale di pagamento e prelievi di contante.
- L'archiviazione o l'esito favorevole del procedimento penale non esclude automaticamente la legittimità dell'accertamento tributario, poiché il processo tributario valuta autonomamente gli elementi probatori secondo le proprie regole.
- In presenza di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la mera affermazione del contribuente di non essere stato consapevole della frode non è sufficiente: occorre contestare concretamente la ricostruzione probatoria dell'Amministrazione.
- Quando l'accertamento deriva da verifiche effettuate nei confronti dell'emittente delle fatture, l'Amministrazione può utilizzare l'accertamento parziale, se ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
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