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Sentenza

Sentenza del 26/06/2015 n. 423 - Comm. Trib. Prov. Savona

IRPEF, IVA, IRAP - Rinvenimento di documentazione extracontabile attestante l'erogazione in nero di somme ai dipendenti - Ammissione dei dipendenti medesimi - Accertamento analitico induttivo - Legittimità - Incostituzionalità dell'aggio di riscossione previsto nell'avviso in mancanza di attività di cartellazione - Non sussiste - Notifica non avvenuta attraverso agente abilitato - Comporta non l'inesistenza , ma la nullità dell'atto sanata con la proposizione del ricorso - Mancata allegazione all'avviso delle dichiarazioni rese dai dipendenti - Difetto di motivazione - Non sussiste - Indicazione del responsabile dell'atto di accertamento - Sufficienza - Ricostruzione dei ricavi e dei costi in base allo studio di settore - Legittimità - Esistenza di maggiori costi - Riconoscibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità degli accertamenti fondati sul rinvenimento di documentazione extracontabile relativa a compensi corrisposti in nero ai dipendenti e sulle dichiarazioni rese dagli stessi alla Guardia di Finanza. Ha inoltre eccepito l'illegittimità dell'aggio di riscossione, la nullità o inesistenza della notifica effettuata tramite posta, il difetto di motivazione per la mancata allegazione delle dichiarazioni dei dipendenti, l'insufficiente indicazione del responsabile del procedimento e l'erronea ricostruzione di ricavi e costi sulla base dello studio di settore.

La decisione

Le principali doglianze del contribuente sono state respinte. È stato ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato sulla documentazione extracontabile e sulle ammissioni dei dipendenti. L'aggio di riscossione è stato considerato non incostituzionale anche in assenza di una specifica attività di cartellazione. Eventuali vizi della notifica determinano, al più, la nullità relativa dell'atto, sanata dalla proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 156 c.p.c. Non sussiste difetto di motivazione quando il contribuente conosce già gli elementi essenziali delle dichiarazioni richiamate, perché riportati nel processo verbale di constatazione consegnato durante la verifica. È sufficiente l'indicazione del responsabile del procedimento. È stata ritenuta legittima la ricostruzione dei ricavi sulla base della resa del costo del lavoro, escludendo dai compensi in nero i contributi previdenziali e le ritenute IRPEF non versati. Tuttavia, devono essere riconosciuti maggiori costi connessi ai maggiori consumi e all'utilizzo dei beni strumentali.

Norme richiamate

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    Il vizio di una notifica, qualora non comporti inesistenza giuridica dell'atto, può essere sanato dalla proposizione del ricorso, che dimostra il raggiungimento dello scopo della notificazione.

  • Norme in materia di accertamento analitico-induttivo

    La documentazione extracontabile e le dichiarazioni dei dipendenti possono costituire elementi presuntivi idonei a fondare la ricostruzione dei maggiori compensi e ricavi, purché valutati complessivamente.

  • Norme in materia di studi di settore

    La ricostruzione dei ricavi sulla base dello studio di settore o della percentuale di resa del costo del lavoro è legittima quando coerente con gli elementi riscontrati, ma devono essere considerati i costi effettivamente sostenuti e quelli indirettamente correlati ai maggiori ricavi.

Massime di principio

  • La documentazione extracontabile rinvenuta durante una verifica, soprattutto se confermata da dichiarazioni dei dipendenti, può legittimare un accertamento analitico-induttivo.
  • La mancata allegazione di documenti richiamati nell'avviso non determina automaticamente il difetto di motivazione se il contribuente ne ha già avuto conoscenza effettiva, ad esempio tramite il processo verbale di constatazione.
  • Un vizio della notifica generalmente comporta nullità e non inesistenza, e può essere sanato quando il contribuente propone tempestivamente ricorso dimostrando di aver conosciuto l'atto.
  • Nel calcolo dei maggiori ricavi l'Amministrazione non può ignorare i costi aggiuntivi necessari per produrli, inclusi maggiori consumi e uso dei beni strumentali.
  • Le contestazioni sull'aggio di riscossione devono dimostrare una concreta violazione normativa o costituzionale; la sua applicazione non è illegittima per il solo fatto che non sia stata preceduta da una distinta attività di cartellazione.
  • L'indicazione del responsabile del procedimento nell'avviso è normalmente sufficiente, senza necessità di descrivere analiticamente ogni funzione amministrativa connessa all'atto.

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