Sentenza del 26/06/2015 n. 422 - Comm. Trib. Prov. Savona
IMPOSTE DIRETTE - IVA - Costi non inerenti - Prestazioni professionali - Coerenti attività svolta - Congrue - Deducibilità - Ammessa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato la deducibilità di alcuni costi contabilizzati dalla società, ritenendoli non inerenti oppure non adeguatamente documentati e determinabili. In particolare, erano state disconosciute le prestazioni professionali rese da una biologa che, oltre a possedere competenze coerenti con l'attività di analisi cliniche esercitata dalla società, era anche socia accomandante di minoranza. La controversia riguardava quindi la reale inerenza, congruità e documentazione dei compensi corrisposti alla professionista.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto logico e comprensibile il pagamento dei compensi alla socia biologa, considerata la sua qualificazione professionale e la coerenza delle prestazioni con l'attività societaria. È stata inoltre valorizzata la congruità degli importi, risultati in linea con il costo di prestazioni analoghe. Di conseguenza, i costi sono stati ammessi in deduzione e non è stata confermata la conseguente rideterminazione del reddito della società e dei soci.
Norme richiamate
Principio generale di inerenza dei costi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA
La deducibilità richiede che il costo sia collegato all'attività esercitata e funzionale alla produzione dei ricavi. L'inerenza deve essere valutata concretamente, considerando la realtà economica e organizzativa del singolo contribuente, senza escludere automaticamente il costo perché il prestatore è anche socio.
Regole sulla deducibilità dei costi documentati e congrui
Un costo può essere dedotto quando è adeguatamente documentato, determinato o determinabile, coerente con l'attività svolta e non manifestamente sproporzionato. La congruità può essere valutata anche mediante il confronto con compensi relativi a prestazioni analoghe.
Massime di principio
- La contestazione dell'Amministrazione finanziaria non può basarsi soltanto sul fatto che il prestatore sia socio della società: occorre verificare se la prestazione sia effettiva, coerente con l'attività e adeguatamente documentata.
- Le prestazioni professionali rese da un socio possono essere deducibili quando il socio possiede competenze specifiche, l'attività è concretamente svolta e il compenso è coerente con i valori di mercato.
- L'inerenza deve essere valutata in concreto e non in astratto, calando la norma nella realtà organizzativa e operativa dell'impresa o dello studio professionale.
- Per sostenere la deducibilità è opportuno conservare incarichi, fatture, descrizione delle attività, evidenze dell'effettiva esecuzione, pagamenti tracciabili e comparazioni con compensi di mercato.
- La congruità del compenso costituisce un elemento rilevante: importi allineati al costo di prestazioni analoghe rafforzano la tesi della genuinità e della deducibilità del costo.
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