Sentenza del 26/06/2015 n. 522 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Avviso di accertamento IVA - IRAP riguardante più annualità - Distinti ricorsi per ciascuna annualità - riunione dei ricorsi su richiesta del contribuente - interruzione per dichiarazione di fallimento - riassunzione di una sola annualità - errore scusabile - Determina rimessione in termini anche per le altre annualità -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto l'errore scusabile del contribuente. La riassunzione di una sola annualità, effettuata nella convinzione che i ricorsi fossero stati previamente riuniti, evidenziava la volontà di proseguire tutti i giudizi. Pertanto, la rimessione in termini poteva essere disposta anche con riferimento alle altre annualità, evitando che un errore meramente processuale impedisse la prosecuzione dei relativi ricorsi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva proposto distinti ricorsi per ciascuna annualità. Su sua richiesta, i ricorsi erano stati riuniti o si riteneva erroneamente che fossero stati riuniti prima dell'interruzione del processo, determinata dalla dichiarazione di fallimento. Successivamente era stato riassunto soltanto il ricorso relativo a una annualità. La questione riguardava se tale errore potesse essere considerato scusabile e consentire la rimessione in termini anche per la riassunzione dei ricorsi relativi alle altre annualità.
Norme richiamate
Art. 153, comma 2, codice di procedura civile
Consente la rimessione in termini quando la decadenza è stata determinata da una causa non imputabile alla parte, riconducibile a un errore scusabile.
Art. 1 del D.lgs. n. 546 del 1992
Rende applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile al processo tributario.
Art. 43, n. 2, del D.lgs. n. 546 del 1992
Disciplina la riassunzione del processo tributario dopo l'interruzione, imponendo il rispetto dei relativi termini e formalità.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 1481/2008 e n. 8253/2009
La giurisprudenza valorizza l'errore scusabile e la concreta volontà della parte di proseguire il giudizio, ammettendo la rimessione in termini quando l'inadempimento processuale non sia imputabile e non contrasti con tale volontà.
Massime di principio
- Quando più ricorsi riguardano annualità diverse ma derivano dal medesimo avviso di accertamento, un errore sulla loro riunione può essere valutato come errore scusabile se la condotta complessiva dimostra la volontà di proseguire tutti i giudizi.
- La riassunzione tempestiva di uno solo dei ricorsi può costituire un elemento concreto per dimostrare che la parte intendeva mantenere in vita anche gli altri procedimenti.
- La rimessione in termini non opera automaticamente: occorre dimostrare che la decadenza sia dipesa da una causa non imputabile, da una situazione processuale oggettivamente equivoca o da un errore ragionevole.
- Nel processo tributario, in presenza di interruzione per fallimento o altra causa, è prudente riassumere separatamente ogni giudizio e verificare formalmente l'eventuale provvedimento di riunione, anche se i ricorsi derivano dal medesimo atto impositivo.
- L'interpretazione deve favorire la prosecuzione del processo quando l'errore è soltanto formale e non rivela disinteresse o rinuncia alla controversia.
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