Sentenza del 26/06/2015 n. 425 - Comm. Trib. Prov. Savona
IRES, IRAP - Attività di raccomandazione marittima - Clausola agency - antieconomicità - Non sussiste - Mancata dimostrazione della prevalenza delle navi di linea rispetto a quelle volandiere con tariffe inferiori - Ammissibilità della rideterminazione dei costi in base a tariffa media.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava i corrispettivi pagati dalla società raccomandataria alla società committente nell'ambito di un accordo con un'impresa siderurgica. L'Amministrazione contestava la mancanza di inerenza e l'antieconomicità dei costi relativi all'inserimento della clausola agency nei contratti di trasporto marittimo, nonché l'entità dei compensi riconosciuti all'agente, che potevano arrivare al 50% della tariffa di agenzia per le navi di linea. La società sosteneva che tali costi fossero giustificati dall'attività negoziale svolta dalla committente e dalla documentazione contrattuale prodotta.
La decisione
La contestazione è stata accolta solo parzialmente. È stata esclusa la mancanza di inerenza e l'antieconomicità dei corrispettivi relativi alla clausola agency, poiché la copiosa documentazione contrattuale dimostrava l'effettività dell'attività svolta. La clausola non è stata ritenuta nulla, non costituendo violazione di norme imperative né uno sconto all'armatore, ma il corrispettivo per l'attività negoziale finalizzata al suo inserimento nei contratti di trasporto. Tuttavia, non essendo stata dimostrata la prevalenza delle navi di linea rispetto alle navi volandiere, soggette a una tariffa del 30%, è stata ritenuta legittima la rideterminazione dei compensi mediante applicazione di una tariffa media tra il 50% e il 30%.
Massime di principio
- La deducibilità di costi e compensi relativi a servizi di intermediazione o agenzia richiede che siano dimostrati l'effettività dell'attività, il collegamento con l'attività d'impresa e la congruità economica; la presenza di una documentazione contrattuale ampia e coerente può escludere contestazioni generiche di antieconomicità.
- Una clausola contrattuale che attribuisce un compenso all'agente per l'attività negoziale svolta non è automaticamente nulla né assimilabile a uno sconto, salvo che violi norme imperative o persegua finalità illecite.
- Quando il compenso varia in funzione della tipologia di operazioni o di navi e il contribuente non dimostra la prevalenza della categoria cui si applica la tariffa maggiore, l'Amministrazione o il giudice possono rideterminarlo utilizzando un criterio medio ragionevole e documentato.
- La prova dell'inerenza non richiede necessariamente che ogni singolo costo produca un risultato economico positivo, ma deve consentire di collegare la spesa all'attività esercitata e di verificarne la concreta giustificazione.
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