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Sentenza

Sentenza del 26/06/2015 n. 215 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Termine di prescrizione decennale per il rimborso Iva a suo tempo richiesto in dichiarazione annuale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il diniego del rimborso di un credito IVA maturato nell'anno d'imposta 2006, pari a euro 3.700 dopo la rettifica automatizzata, richiesto dal contribuente dopo la cessazione dell'attività. L'Agenzia sosteneva che la richiesta fosse tardiva, perché non era stato presentato tempestivamente il modello VR e avrebbe dovuto applicarsi il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992. Il contribuente sosteneva invece che l'indicazione del credito nella dichiarazione annuale, mediante il quadro RX, costituisse formale esercizio del diritto al rimborso e che, trattandosi di credito relativo a un'attività cessata, fosse applicabile il termine ordinario decennale di prescrizione.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato il diritto del contribuente al rimborso. Ha stabilito che, in caso di cessazione dell'attività, il diritto al rimborso del credito IVA è soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non alla decadenza biennale ex art. 21 del d.lgs. 546/1992. La compilazione del quadro RX nella dichiarazione annuale integra la formale richiesta di rimborso, mentre il modello VR costituisce un adempimento procedurale necessario per rendere esigibile il credito e avviare l'esecuzione del rimborso, non per determinare l'esistenza del diritto. L'ulteriore contestazione dell'Agenzia relativa alla mancanza dei presupposti sostanziali del rimborso è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in udienza d'appello e non contenuta nell'atto di appello. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 978,88, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30

    I contribuenti che hanno cessato l'attività possono ricorrere al rimborso del credito IVA, non potendo recuperarlo mediante future operazioni imponibili.

    La disciplina dell'art. 30 riguarda principalmente la modalità di recupero del credito da parte dei soggetti ancora operativi e non esclude il rimborso per chi abbia cessato l'attività.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis

    Il modello VR costituisce presupposto per l'esigibilità del credito e per l'avvio del procedimento esecutivo di rimborso.

    La presentazione del modello VR attiene alla procedura di liquidazione ed esecuzione del rimborso, mentre la domanda può risultare già formalmente esercitata con l'indicazione del credito nella dichiarazione annuale.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Termine biennale di decadenza per la presentazione della domanda di restituzione, in assenza di specifiche disposizioni.

    Il termine biennale opera in via sussidiaria e residuale, quando la normativa speciale non preveda una disciplina specifica del diritto al rimborso.

  • Codice civile, art. 2946

    La prescrizione ordinaria dei diritti si compie con il decorso di dieci anni.

    Per il credito IVA richiesto nella dichiarazione annuale in relazione ad attività cessata si applica il termine ordinario decennale di prescrizione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    La disposizione è richiamata in relazione al controllo automatizzato che ha rettificato l'importo del credito IVA indicato dal contribuente.

  • D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17

    È richiamato dal contribuente in relazione alla possibilità di utilizzare il credito tributario in compensazione.

  • Cassazione, sentenza n. 9794 del 23 aprile 2010

    La richiesta di rimborso relativa all'eccedenza IVA risultante alla cessazione dell'attività è soggetta al termine ordinario decennale e non a quello biennale.

    La cessazione dell'attività impedisce il recupero del credito mediante future detrazioni e giustifica l'applicazione della prescrizione decennale.

  • Cassazione, sentenza n. 20039 del 30 settembre 2011

    La domanda di rimborso si considera presentata con la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo; il modello VR è presupposto per l'esigibilità del credito.

    Viene distinta l'esistenza del diritto al rimborso dagli adempimenti necessari per renderlo concretamente eseguibile.

  • Cassazione, ordinanza n. 14981 del 1 luglio 2014

    Una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, esso non è soggetto al termine biennale di decadenza, ma alla prescrizione ordinaria decennale.

    L'indicazione dell'importo nel quadro RX costituisce esercizio formale del diritto e impedisce di considerare la richiesta tardiva per il solo decorso del termine biennale.

Massime di principio

  • Quando un credito IVA è indicato nella dichiarazione annuale nel quadro destinato al rimborso, tale indicazione può costituire formale esercizio del diritto, anche se il successivo modello procedurale non è stato presentato contestualmente.
  • Per i crediti IVA riferiti a un'attività cessata, il termine applicabile tende a essere quello ordinario decennale di prescrizione, poiché il contribuente non può recuperare il credito tramite future operazioni imponibili.
  • Il modello VR, o altro modello procedurale previsto dalla disciplina amministrativa, può essere necessario per avviare e rendere esigibile il rimborso, ma non necessariamente per impedire la maturazione della decadenza quando il diritto sia già stato manifestato nella dichiarazione.
  • L'applicazione del termine biennale previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/1992 è residuale e opera soprattutto quando non esista una specifica disciplina del diritto al rimborso o quando il diritto non sia stato previamente esercitato in dichiarazione.
  • L'Amministrazione finanziaria deve contestare tempestivamente e nei corretti atti processuali anche l'assenza dei presupposti sostanziali del rimborso; una nuova contestazione introdotta per la prima volta in udienza d'appello può essere dichiarata inammissibile.
  • La compilazione del quadro RX non garantisce automaticamente il pagamento: restano verificabili l'esistenza, l'ammontare e la spettanza sostanziale del credito, nonché gli adempimenti necessari alla sua liquidazione.

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