Cassazione Civile, Ordinanza n. 32971/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato in origine un'intimazione di pagamento e due cartelle. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di prova della tempestività, ossia della data di notifica dell'atto impugnato. In appello la Commissione tributaria regionale ha accolto il gravame: dalla documentazione prodotta in secondo grado ha ritenuto accertata la data di ricezione dell'intimazione, con conseguente ammissibilità del ricorso introduttivo e successivo esame nel merito, fino all'accertamento della prescrizione della pretesa fiscale. La CTR ha però compensato le spese di entrambi i gradi, motivando la decisione con la circostanza che la necessaria integrazione documentale era avvenuta solo in appello. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha censurato esclusivamente il capo sulle spese, denunciando violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992, 91 e 92 c.p.c. e 24 Cost., sostenendo che, essendo stata integralmente accolta l'impugnazione, la compensazione fosse illegittima perché non sorretta da gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, ma da una formula meramente apparente e illogica.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione per effetto della sospensione dei termini processuali introdotta dall'emergenza COVID-19 e applicabile anche al processo tributario. Nel merito ha però respinto il motivo: ha considerato effettivamente espressa e specifica la motivazione della CTR sulla compensazione, poiché ancorata a una circostanza concreta della controversia, cioè la produzione in appello della documentazione decisiva sulla data di notifica dell'intimazione. La Corte ha ribadito che nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello, pur ammissibile, può essere valutata ai fini della regolazione delle spese; ha inoltre escluso che il sindacato di legittimità possa estendersi alla rivalutazione in fatto della discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato dunque rigettato; nulla è stato disposto sulle spese di legittimità per mancata costituzione dell'Agenzia, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
ha sospeso i termini processuali nel periodo emergenziale COVID-19, includendo i termini di impugnazione
art. 83, comma 21, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
ha esteso, in quanto compatibili, le disposizioni emergenziali anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie
art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23
ha prorogato al 11 maggio 2020 il termine finale della sospensione emergenziale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale del motivo di ricorso, denunciando violazione di legge
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente come norma sulla regolazione delle spese nel processo tributario
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
consente la compensazione totale o parziale delle spese solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate
richiamato dalla ricorrente quale regola generale di soccombenza nelle spese
richiamato quale norma sulla compensazione delle spese, letta alla luce della necessità di specifica motivazione
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla compensazione delle spese
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in chiave di minimo costituzionale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, censurando solo anomalie motivazionali radicali
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese è legittima solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione; non sono ammesse formule generiche o meramente di stile.
- La produzione di nuovi documenti in appello, pur consentita dall'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, può essere valorizzata dal giudice ai fini della regolazione delle spese, anche quando abbia inciso in modo decisivo sull'esito della lite.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente, contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è sindacabile una mera insufficienza o una diversa valutazione del merito discrezionale del giudice.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito rivalutare il fatto o verificare se la documentazione decisiva fosse già disponibile in primo grado, quando il motivo investa soltanto il capo sulle spese e manchi un adeguato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.
- Le sospensioni emergenziali dei termini processuali COVID-19 si applicano anche al processo tributario e incidono sulla decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione.
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