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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32971/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato in origine un'intimazione di pagamento e due cartelle. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di prova della tempestività, ossia della data di notifica dell'atto impugnato. In appello la Commissione tributaria regionale ha accolto il gravame: dalla documentazione prodotta in secondo grado ha ritenuto accertata la data di ricezione dell'intimazione, con conseguente ammissibilità del ricorso introduttivo e successivo esame nel merito, fino all'accertamento della prescrizione della pretesa fiscale. La CTR ha però compensato le spese di entrambi i gradi, motivando la decisione con la circostanza che la necessaria integrazione documentale era avvenuta solo in appello. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha censurato esclusivamente il capo sulle spese, denunciando violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992, 91 e 92 c.p.c. e 24 Cost., sostenendo che, essendo stata integralmente accolta l'impugnazione, la compensazione fosse illegittima perché non sorretta da gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, ma da una formula meramente apparente e illogica.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione per effetto della sospensione dei termini processuali introdotta dall'emergenza COVID-19 e applicabile anche al processo tributario. Nel merito ha però respinto il motivo: ha considerato effettivamente espressa e specifica la motivazione della CTR sulla compensazione, poiché ancorata a una circostanza concreta della controversia, cioè la produzione in appello della documentazione decisiva sulla data di notifica dell'intimazione. La Corte ha ribadito che nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello, pur ammissibile, può essere valutata ai fini della regolazione delle spese; ha inoltre escluso che il sindacato di legittimità possa estendersi alla rivalutazione in fatto della discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato dunque rigettato; nulla è stato disposto sulle spese di legittimità per mancata costituzione dell'Agenzia, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese è legittima solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione; non sono ammesse formule generiche o meramente di stile.
  • La produzione di nuovi documenti in appello, pur consentita dall'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, può essere valorizzata dal giudice ai fini della regolazione delle spese, anche quando abbia inciso in modo decisivo sull'esito della lite.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente, contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è sindacabile una mera insufficienza o una diversa valutazione del merito discrezionale del giudice.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito rivalutare il fatto o verificare se la documentazione decisiva fosse già disponibile in primo grado, quando il motivo investa soltanto il capo sulle spese e manchi un adeguato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.
  • Le sospensioni emergenziali dei termini processuali COVID-19 si applicano anche al processo tributario e incidono sulla decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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