Cassazione Civile, Ordinanza n. 01957/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un recesso intimato a un lavoratore nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento; tuttavia, ritenendo la violazione assimilabile a quella dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, aveva escluso la reintegra per l'inesistenza di un'attività aziendale in capo all'ente in liquidazione, condannando il datore al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d'appello aveva confermato l'impostazione, affermando che, pur astrattamente applicabile la tutela reale ex art. 18, comma 4, L. 300/1970, la sopravvenuta e pacifica inesistenza di attività aziendale impediva l'ordine di reintegrazione. Il ricorrente ha quindi denunciato, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla procedura di gestione del ciclo dei rifiuti e degli artt. 1256 e 1463 c.c., sostenendo che la mancanza di attività non potesse escludere la reintegra; con il secondo motivo ha lamentato omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha richiamato un orientamento già consolidato in casi analoghi relativi alla medesima procedura di licenziamento collettivo, secondo cui, quando sopravvenga un mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, il giudice che accerti l'illegittimità del recesso non può disporre la reintegrazione del lavoratore ma deve limitarsi a riconoscere il risarcimento del danno per il periodo compreso tra il licenziamento e la sopravvenuta causa estintiva del rapporto. Ha inoltre precisato che non rileva un eventuale obbligo legale di svolgere l'attività, perché l'impedimento alla reintegra discende da una situazione di fatto ormai stabilizzata al momento della decisione. Le spese sono state compensate e resta dovuto, se previsto, l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stata invocata per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 11, d.l. 30 dicembre 2009, n. 195
È stata richiamata dal ricorrente quale norma violata, ma la Corte ha rigettato la censura senza ritenere fondato il collegamento prospettato.
art. 12, d.l. 30 dicembre 2009, n. 195
È stata richiamata dal ricorrente quale norma violata, ma la Corte ha rigettato la censura senza ritenere fondato il collegamento prospettato.
Il ricorrente le ha invocate per sostenere che l'impossibilità sopravvenuta non potesse essere usata per escludere la reintegra; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza alla luce della sopravvenuta impossibilità fattuale di prosecuzione dell'attività.
La Corte d'appello aveva ritenuto astrattamente applicabile la tutela reale, ma la Cassazione ha confermato che la reintegrazione non può essere ordinata quando l'impresa non sia più in grado di proseguire l'attività per sopravvenute condizioni di fatto.
Richiamato per individuare il regime sanzionatorio dell'art. 18 novellato applicato dalla Corte territoriale.
La violazione riscontrata in concreto era stata ritenuta sostanzialmente assimilabile alla violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
La Corte lo richiama per giustificare il rinvio ai precedenti conformi già pronunciati sulla medesima questione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Fondamento della statuizione sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
Richiamato insieme al comma 1 quater quale base del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando il licenziamento collettivo è dichiarato illegittimo, la tutela reintegratoria può essere preclusa se, al momento della decisione, sopravvenga una situazione di fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'attività aziendale.
- L'impossibilità di reintegra non dipende necessariamente da una cessazione formale dell'impresa: è sufficiente una situazione fattuale stabilizzata che impedisca l'effettiva ripresa del rapporto di lavoro.
- In presenza di impossibilità sopravvenuta della prestazione per mutamento organizzativo e patrimoniale dell'azienda, la tutela del lavoratore illegittimamente licenziato si traduce nel solo risarcimento del danno per il periodo compreso tra il licenziamento e la sopravvenuta causa estintiva del rapporto.
- Un eventuale obbligo legale di svolgimento dell'attività non incide, di per sé, sulla non praticabilità dell'ordine di reintegrazione, se l'azienda è ormai priva di concreta capacità operativa.
- Quando la questione sia già stata risolta da precedenti conformi della stessa sezione, la Corte può richiamarli ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dare continuità all'orientamento consolidato.
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