Cassazione Civile, Ordinanza n. 01955/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato il 17 febbraio 2014 a una lavoratrice nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo riguardante un consorzio di smaltimento rifiuti poi disciolto e in liquidazione. La Corte d’appello, pur ritenendo illegittimo il recesso e astrattamente applicabile la tutela reale ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, ha negato la reintegrazione sul rilievo che il soggetto datoriale non svolgeva più alcuna attività aziendale, circostanza ritenuta non contestata e quindi pacifica. La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 11 e 12 del d.l. n. 195/2009 conv. in L. n. 26/2010 e degli artt. 1256 e 1463 c.c., sostenendo che la cessazione originaria di ogni attività del consorzio non potesse escludere il diritto alla reintegra conseguente all’illegittimità del licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando una serie di precedenti conformi relativi alla medesima procedura di licenziamento collettivo. Ha ribadito che, quando sopravvenga un mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell’azienda tale da non consentire la prosecuzione dell’attività, il giudice che accerti l’illegittimità del recesso non può disporre la reintegrazione del lavoratore ma deve limitarsi alla tutela risarcitoria per il periodo compreso tra il licenziamento e la sopravvenuta causa estintiva del rapporto. Ha inoltre precisato che non rileva l’eventuale obbligo legale di svolgere l’attività di gestione del ciclo dei rifiuti, perché l’impossibilità di reintegra deriva da una situazione di fatto, già consolidata al momento della decisione impugnata. Le spese sono state compensate per il contrasto giurisprudenziale di merito; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
la tutela reale non è applicabile quando la sopravvenuta impossibilità totale della prestazione, derivante dalla cessazione dell’attività aziendale, impedisce l’ordine di reintegrazione; resta solo la tutela risarcitoria limitata al periodo utile.
richiamato quale norma modificativa dell’art. 18 L. 300/1970 nel regime sanzionatorio applicabile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
consente il richiamo, nella motivazione, a precedenti conformi già pronunciati dalla stessa Sezione.
art. 11 d.l. 30 dicembre 2009, n. 195 conv. in L. 26 febbraio 2010, n. 26
invocato dalla ricorrente per sostenere la persistenza dell’obbligo di svolgere l’attività di gestione del ciclo dei rifiuti.
art. 12 d.l. 30 dicembre 2009, n. 195 conv. in L. 26 febbraio 2010, n. 26
invocato dalla ricorrente nel medesimo senso, ma ritenuto non decisivo ai fini della reintegrazione.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ritiene che l’impossibilità della prestazione operi in fatto quale ostacolo alla reintegra.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a superare il principio secondo cui la sopravvenuta impossibilità totale impedisce la reintegrazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato come parametro per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del licenziamento, l’accertamento dell’illegittimità del recesso non comporta automaticamente la reintegrazione se, al momento della decisione, sia sopravvenuta una situazione di fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’attività aziendale e quindi la riammissione in servizio.
- La sopravvenuta impossibilità totale della prestazione, quando dipenda da un mutamento organizzativo e patrimoniale dell’impresa tale da escludere la prosecuzione dell’attività, costituisce causa impeditiva dell’ordine di reintegrazione e impone di limitare la tutela al solo risarcimento del danno per il periodo compreso tra licenziamento e sopravvenuta causa estintiva del rapporto.
- L’eventuale esistenza di un obbligo legale di svolgere l’attività non è sufficiente, da sola, a rendere praticabile la reintegrazione se in concreto l’attività aziendale è cessata e tale situazione di fatto è ormai consolidata.
- Ai fini del regime sanzionatorio ex art. 18 Statuto dei lavoratori, conta non solo l’illegittimità del licenziamento, ma anche la concreta possibilità di ripristino del rapporto nel contesto aziendale esistente al momento della decisione.
- In presenza di consolidati precedenti conformi della stessa Sezione su identica questione, la Corte può richiamarli ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dare continuità all’orientamento già espresso.
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