Cassazione Civile, Ordinanza n. 01961/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso in favore del creditore nei confronti della società di telecomunicazioni. La società propose opposizione, ma il Tribunale la respinse; la Corte d'appello, invece, accolse l'appello del creditore e rigettò l'opposizione, confermando così il decreto ingiuntivo. La società soccombente propose ricorso per cassazione con un unico motivo, ma dal testo emerge che il ricorso non verteva sul merito della pretesa creditoria: la Corte ha rilevato d'ufficio e/o sulla base dell'eccezione del controricorrente che il ricorso era tardivo. In particolare, la sentenza impugnata era stata pubblicata il 7 novembre 2017; poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2013, trovava applicazione il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. n. 69 del 2009. Il ricorso, notificato l'8 maggio 2018, risultava oltre il termine, scaduto il 7 maggio 2018. Il controricorrente ha resistito eccependo la tardività; la società ricorrente ha anche depositato la memoria, ma ciò non ha inciso sull'esito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della notificazione, applicando il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c. perché il giudizio era stato instaurato nel 2013, quindi dopo l'entrata in vigore della modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi anticipatario, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
termine lungo di impugnazione
Il termine lungo di impugnazione è di sei mesi nei giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per quelli anteriori continua ad applicarsi il termine annuale. Ai fini dell'applicazione della novella rileva la data di introduzione del giudizio di primo grado, non quella di eventuali fasi o gradi successivi.
La riduzione del termine lungo da un anno a sei mesi si applica ai giudizi instaurati a decorrere dal 4 luglio 2009, non alle impugnazioni proposte da tale data.
Ha novellato l'art. 327 c.p.c. riducendo il termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Prevede il contributo unificato dovuto per il ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione del termine lungo di impugnazione, il discrimine temporale non è la data dell'impugnazione o delle fasi successive del processo, ma la data di instaurazione del giudizio di primo grado.
- Nei giudizi introdotti dopo il 4 luglio 2009 il termine lungo ex art. 327 c.p.c. è di sei mesi; la notificazione dell'impugnazione oltre tale termine determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- L'erronea indicazione della data di pubblicazione della sentenza non vale a salvare un ricorso notificato oltre il termine effettivamente applicabile, quando la data risultante dagli atti consente di verificare la tardività.
Come è indicizzato
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