Cassazione Civile, Ordinanza n. 01959/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'assunzione, con atto negoziale del 7 giugno 2004, di un direttore generale con incarico triennale presso l'allora azienda municipalizzata poi trasformata in società per azioni. Alla scadenza del termine, la società comunicava la cessazione del rapporto alla data finale. Il lavoratore sosteneva che, in base al contratto individuale, alla delibera societaria di assunzione e alla disciplina collettiva richiamata, il rapporto dovesse intendersi rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio per effetto della disdetta intempestiva, con conseguente diritto alle retribuzioni del periodo di rinnovo. Dopo un primo accoglimento in tribunale e una prima cassazione con rinvio, la Corte d'appello di rinvio rigettava di nuovo la domanda. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dell'art. 1363 c.c. per mancata interpretazione coordinata della delibera del consiglio di amministrazione e della lettera di assunzione; 2) violazione dell'art. 1363 c.c. per omessa lettura sistematica delle clausole dell'art. 35 del CCNL, che avrebbe dovuto condurre all'applicazione della regola sul rinnovo automatico; 3) violazione dell'art. 1362 c.c., poiché tra più interpretazioni possibili doveva preferirsi quella che attribuiva effettivo significato al negozio; 4) violazione del minimo costituzionale della motivazione per motivazione apparente, specie quanto all'incidenza della distinzione tra azienda municipalizzata e società pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di rinvio non avesse dato corretta esecuzione al precedente dictum della stessa Corte, perché aveva omesso di considerare integralmente la delibera societaria del 7 giugno 2004 e di ricostruire il regolamento contrattuale complessivo, comprensivo del rapporto tra contratto individuale e CCNL. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'interpretazione del contratto deve essere sistematica e coordinata, considerando le clausole nel loro complesso e nel contesto degli atti negoziali rilevanti.
Tra più possibili significati occorre privilegiare quello che dia effettivo significato al negozio, secondo i criteri legali di interpretazione.
Richiamato nel precedente di cassazione come parametro interpretativo rilevante per evitare esiti privi di utilità pratica della disciplina contrattuale.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e alle sue premesse logico-giuridiche, senza poter rimettere in discussione gli accertamenti già vincolati dalla decisione rescindente.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio per cassazione, il giudice deve attenersi non solo al principio di diritto enunciato, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione rescindente, ricostruendo la fattispecie nei limiti tracciati dalla Corte di legittimità.
- L'interpretazione di un rapporto contrattuale regolato da fonti plurime richiede la considerazione congiunta di contratto individuale, atti societari e disciplina collettiva, senza isolare una sola fonte e senza trascurare gli elementi espressamente ritenuti rilevanti dalla Cassazione.
- È viziata la motivazione del giudice di rinvio che, formalmente richiamando gli atti del rapporto, ometta però di esaminare la parte specificamente indicata dalla Corte di cassazione come decisiva ai fini della disciplina concreta del rapporto.
- Quando una clausola collettiva prevede il concorso di regolamenti aziendali o patti individuali, il giudice deve verificare l'effettiva interrelazione tra le fonti per stabilire se e in quale misura operino rinnovo, preavviso o altre conseguenze alla scadenza del termine.
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