Cassazione Civile, Ordinanza n. 01956/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva impugnato il recesso intimatogli nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo la violazione sostanzialmente assimilabile alla violazione dei criteri di scelta del personale da collocare in mobilità; tuttavia aveva escluso la reintegrazione per l'asserita impossibilità di ripristino del rapporto, poiché l'attività aziendale del consorzio era cessata definitivamente, e aveva condannato il datore al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità. La Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'inesistenza di attività aziendale impedisse la tutela reale e imponesse la sola tutela risarcitoria ex art. 18, comma 5, L. 300/1970. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 11 e 12 del d.l. 195/2009 conv. in L. 26/2010 e degli artt. 1256 e 1463 c.c., sostenendo che la cessazione dell'attività del consorzio non potesse escludere la reintegra; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha dato continuità a precedenti specifici relativi alla medesima procedura di licenziamento collettivo, affermando che, quando sopravvenga un mutamento della situazione organizzativa e patrimoniale dell'azienda tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, il giudice che accerti l'illegittimità del recesso non può disporre la reintegrazione ma deve limitarsi alla tutela risarcitoria per il periodo tra il licenziamento e la sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto. Ha inoltre escluso che rilevasse un eventuale obbligo legale di prosecuzione dell'attività di gestione del ciclo dei rifiuti, trattandosi di impossibilità di fatto già cristallizzata alla data della decisione impugnata. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è invocato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 11 d.l. 30 dicembre 2009, n. 195 conv. in L. 26 febbraio 2010, n. 26
è richiamato dal ricorrente per sostenere che la disciplina sul consorzio e sull'attività di gestione dei rifiuti impedisse di negare la reintegra.
art. 12 d.l. 30 dicembre 2009, n. 195 conv. in L. 26 febbraio 2010, n. 26
è richiamato dal ricorrente con la medesima finalità difensiva.
è invocato dal ricorrente per contestare la configurabilità di un'impossibilità tale da escludere la reintegrazione.
è invocato dal ricorrente per sostenere che l'impossibilità sopravvenuta non potesse precludere la tutela ripristinatoria.
la Corte lo indica come base della tutela risarcitoria applicata in luogo della reintegra quando la prosecuzione dell'attività non sia più possibile.
richiamato nei gradi di merito come parametro per qualificare la violazione riscontrata come assimilabile alla violazione dei criteri di scelta nella mobilità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
costituisce il parametro per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel caso di sopravvenuto mutamento della situazione organizzativa o patrimoniale dell'azienda, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività, l'accertata illegittimità del licenziamento non comporta necessariamente la reintegrazione del lavoratore, potendo la tutela essere limitata al risarcimento del danno per il periodo anteriore alla sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto.
- L'impossibilità di disporre la reintegrazione può derivare da una situazione di fatto oggettiva e definitiva, senza che assuma rilievo decisivo l'eventuale esistenza di un astratto obbligo legale di prosecuzione dell'attività.
- Quando la pronuncia di merito si conforma a un orientamento di legittimità consolidato su una medesima procedura, il ricorso che riproponga la questione di diritto già decisa in senso conforme è destinato al rigetto.
- La tutela reintegratoria presuppone la concreta praticabilità della ripresa del rapporto; se questa manca per cessazione definitiva dell'attività aziendale, la protezione del lavoratore si converte in tutela risarcitoria nei limiti temporalmente compatibili con la sopravvenuta impossibilità.
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