Cassazione Civile, Ordinanza n. 01958/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, già confermato in precedente giudizio dalla Corte d'Appello. Il lavoratore ha poi proposto istanza di revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. contro la sentenza d'appello che aveva confermato il licenziamento, sostenendo che tale decisione fosse contraria a una precedente sentenza passata in giudicato relativa al computo del comporto in altro licenziamento e che la corte non avesse correttamente valutato la portata di quel giudicato. La società ha resistito e, in via incidentale condizionata, ha dedotto la tardività dell'istanza di revocazione, invocando anche il rito Fornero e altri profili normativi, ma tale censura è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del lavoratore. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse già espressamente esaminato la questione del giudicato e ne avesse escluso l'efficacia nel successivo giudizio, valorizzando la diversità dei presupposti di fatto tra i due procedimenti. Poiché l'art. 395, n. 5, c.p.c. consente la revocazione solo se la sentenza contrasta con altra precedente avente autorità di cosa giudicata e purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione, mancava il presupposto stesso della revocazione. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato assorbito. La Corte ha condannato il ricorrente principale alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 395, n. 5, c.p.c.
"purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione"
La revocazione per contrasto con una precedente sentenza passata in giudicato è esclusa quando il giudice della decisione impugnata abbia già espressamente valutato e respinto l'eccezione di giudicato.
art. 1, comma 62, L. 92/2012
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la tardività dell'istanza di revocazione e l'applicabilità del rito Fornero, ma la questione resta assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Norma richiamata come fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. presuppone non solo il contrasto tra la sentenza impugnata e una precedente decisione passata in giudicato, ma anche che il giudice della sentenza revocanda non abbia già pronunciato sull'eccezione di giudicato.
- Se il giudice del merito ha espressamente valutato la portata del giudicato e ne ha escluso l'incidenza sul caso concreto, viene meno il requisito necessario per proporre revocazione per contrasto di giudicati.
- Ai fini dell'ammissibilità della revocazione, la mera deduzione di un diverso apprezzamento del giudicato non basta quando la sentenza impugnata abbia motivato sulla diversità dei presupposti di fatto tra i due giudizi.
- Le questioni incidentali dedotte con il ricorso incidentale restano assorbite quando il ricorso principale viene dichiarato inammissibile e la decisione può essere definita sulla sola carenza del presupposto revocatorio.
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