Cassazione Civile, Ordinanza n. 01963/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina dal riconoscimento, prima in sede amministrativa e poi giudiziale, del beneficio contributivo per esposizione qualificata ad amianto e del conseguente diritto alla pensione di anzianità. Il lavoratore aveva ottenuto dall'INAIL una certificazione utile al beneficio previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8; dopo le dimissioni aveva chiesto la pensione, ma la certificazione fu poi revocata in autotutela dall'INAIL, con rigetto della domanda previdenziale. Dopo un primo contenzioso, la Corte di cassazione aveva rinviato alla corte territoriale per verificare l'applicabilità della disciplina di salvaguardia introdotta dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 112, e del successivo art. 5-bis del d.l. n. 65 del 2015. In sede di rinvio, la Corte d'appello di Genova ha riconosciuto il diritto alla pensione con decorrenza dalla prima finestra utile successiva alla domanda amministrativa, ha condannato l'INPS a pagare i ratei maturati dal gennaio 2015 e, contemporaneamente, ha disposto la restituzione da parte del pensionato delle somme percepite dal 28 febbraio 2012 al 31 dicembre 2014, ritenendole da considerare al netto delle ritenute fiscali e riconoscendo gli interessi solo dalla sentenza, escludendo il dolo del percettore. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione della disciplina di sanatoria per sostenere che essa non era applicabile perché l'interessato sarebbe stato titolare di trattamento pensionistico; (2) violazione degli artt. 336 e 389 c.p.c. per sostenere che la restituzione dovesse avvenire al lordo e non al netto delle ritenute; (3) violazione dell'art. 389 c.p.c. per sostenere che gli interessi sulle somme da restituire dovessero decorrere dal pagamento e non dalla pubblicazione della sentenza di condanna alla restituzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ma ha accolto il terzo motivo. Ha confermato che la disciplina di salvaguardia del 2014, come interpretata dal d.l. n. 65 del 2015, era applicabile al lavoratore perché alla data rilevante non era ancora pensionato, mentre la precedente certificazione INAIL era stata revocata con dolo accertato; ha inoltre ribadito che, nei rapporti tra lavoratore e ente previdenziale, la ripetizione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza riformata va limitata a quanto effettivamente entrato nella sfera patrimoniale del percettore, quindi al netto delle ritenute fiscali. È però stata cassata la sentenza impugnata nella parte in cui aveva fatto decorrere gli interessi dalla data della sentenza di condanna alla restituzione: la Corte ha affermato che, trattandosi di ripetizione conseguente alla riforma/cassazione del titolo giudiziale, gli interessi legali decorrono dal giorno del pagamento delle somme indebitamente corrisposte. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per nuovo esame limitatamente al motivo accolto e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8
norma base per il beneficio contributivo per esposizione all'amianto, presupposto della rivalutazione contributiva invocata dal lavoratore
L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 136
richiamata come disciplina speciale dell'annullamento d'ufficio rispetto alla norma generale invocata dalla parte
art. 21-novies L. n. 241 del 1990
norma generale sull'annullamento d'ufficio, ritenuta recessiva rispetto alla disciplina speciale richiamata
D.L. n. 5 del 2009, art. 7-ter, commi 14 e 14-bis
disposizioni di salvaguardia interpretate in origine dalla corte territoriale, ma ritenute non decisive dalla cassazione nella parte rilevata
art. 3 Cost.
utilizzato dalla corte territoriale per un'interpretazione estensiva in chiave di uguaglianza
L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 112
introduce una norma di salvaguardia in favore dei titolari di certificazioni INAIL ritirate
D.L. n. 65 del 2015, art. 5-bis
interpretazione integrativa della disciplina di salvaguardia, richiamata dalla Corte per precisarne l'ambito applicativo
L. n. 153 del 1969, art. 22
richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla disciplina pensionistica applicabile
art. 336 c.p.c.
invocato per sostenere gli effetti della riforma/cassazione sulla ripetizione delle somme percepite
art. 389 c.p.c.
norma posta a fondamento dell'azione restitutoria conseguente alla riforma o cassazione della sentenza che aveva costituito titolo di pagamento; gli interessi decorrono dal pagamento
art. 2033 c.c.
richiamato solo per escludere che la restituzione ex art. 389 c.p.c. sia soggetta alla disciplina della condictio indebiti
art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in via analogica per affermare che il rimborso fiscale spetta a chi ha effettuato il versamento quando l'obbligo venga meno ex tunc
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- La norma di salvaguardia introdotta per le certificazioni INAIL revocate si applica al lavoratore che, alla data rilevante prevista dalla legge, non sia ancora titolare di un trattamento pensionistico, anche se il diritto alla pensione sia poi riconosciuto con decorrenza anteriore o differita rispetto alla domanda amministrativa.
- Nella ripetizione delle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza poi riformata o cassata, la restituzione tra datore/ente erogatore e percettore va limitata a quanto effettivamente entrato nel patrimonio del beneficiario, sicché non possono essere richiesti importi al lordo di ritenute fiscali mai percepite dal destinatario.
- L'azione restitutoria conseguente alla riforma o cassazione di una sentenza non è una condictio indebiti: il diritto alla ripetizione nasce direttamente dal venir meno ex tunc del titolo giudiziale e non richiede la verifica della buona o mala fede dell'accipiens.
- Per le somme pagate in esecuzione di una sentenza poi caducata, gli interessi legali decorrono dal giorno del pagamento, non dalla domanda o dalla successiva pronuncia che ordina la restituzione.
- Quando il titolo di pagamento giudiziale viene meno con effetto retroattivo, anche sul versante fiscale il rimborso delle ritenute segue la logica di chi ha effettuato il versamento, restando distinti i rapporti tra percettore, sostituto d'imposta e amministrazione finanziaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01955/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01956/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01957/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01958/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01959/2023 del 23/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 23 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01961/2023 del 23/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →