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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16805/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione che aveva già rigettato il loro ricorso avverso il diniego di equo indennizzo ex L. n. 89/2001. La precedente decisione aveva ritenuto tardiva la domanda di equa riparazione perché proposta oltre il termine semestrale decorrente dal passaggio in giudicato del giudizio presupposto, applicando la riduzione del periodo di sospensione feriale introdotta dal d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014. Con il ricorso per revocazione, i ricorrenti hanno dedotto un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la nuova disciplina sulla sospensione feriale non dovesse applicarsi a un giudizio già introdotto nel 2002 e che, prima della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 L. n. 89/2001, non fosse possibile proporre la domanda prima del giudicato. Hanno inoltre censurato la condanna ex art. 5-quater L. n. 89/2001 alla sanzione pecuniaria di euro 1.000, assumendo che la domanda non fosse manifestamente infondata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha rilevato che la censura sulla riduzione della sospensione feriale non riguardava un errore di percezione dei fatti, ma la valutazione e interpretazione di norme di diritto, quindi un errore iuris non deducibile con revocazione ex art. 391-bis c.p.c. Ha inoltre osservato che il preteso errore non era interno al giudizio di legittimità e che, comunque, la questione era già stata oggetto di discussione nel precedente ricorso, escludendo la configurabilità dell'errore revocatorio. È stata confermata anche la condanna alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 5-quater L. n. 89/2001, poiché la sua applicazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di revocazione; la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per la materia equo-indennizzo.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    è il rimedio per revocare le sentenze della Cassazione, ma solo nei limiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio deve essere una falsa percezione di fatti, non un errore di diritto o di interpretazione normativa; inoltre non può riguardare un punto controverso deciso dalla Corte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito semplificato.

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato quale base per la definizione in camera di consiglio del ricorso ritenuto infondato/inammissibile.

  • art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014

    ha ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali a 31 giorni; la disciplina è immediatamente applicabile dall'anno 2015.

  • art. 16, comma 3, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014

    "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015"

    la Corte legge la norma transitoria come ancorata all'anno solare 2015, non alla data di introduzione del giudizio o di pubblicazione della sentenza.

  • art. 1 l. n. 742/1969

    disciplinava la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, poi modificata dalla riforma del 2014.

  • art. 4 L. n. 89/2001

    il termine semestrale per proporre domanda di equa riparazione decorre dal momento rilevante per la definitività del giudizio presupposto; nel caso concreto era già spirato.

  • art. 5-quater L. n. 89/2001

    consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se la domanda di equo riparazione è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata; la scelta e la misura sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicabile il raddoppio del contributo unificato nella materia disciplinata dalla L. n. 89/2001.

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per escludere l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo nelle domande ex L. n. 89/2001.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato per il meccanismo generale del raddoppio del contributo unificato, non applicabile nel caso di specie.

  • art. 23 comma 1 d.l. n. 132/2014

    richiamato solo per l'entrata in vigore del decreto legge il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è ammissibile solo quando l'errore denunciato sia un vero errore di fatto, consistente in una svista percettiva immediatamente riscontrabile dagli atti e non in una valutazione giuridica o interpretativa.
  • Non è deducibile con revocazione l'asserita errata interpretazione di una norma di diritto, anche se la parte la prospetti come errore di fatto o come mutamento dell'orientamento giurisprudenziale.
  • L'errore revocatorio deve cadere su un fatto interno al giudizio di legittimità e non su questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere contro la decisione di merito con i mezzi ordinari di impugnazione.
  • Non sussiste errore revocatorio quando il fatto asseritamente travisato è stato oggetto di dibattito e di decisione da parte della Corte.
  • La riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini introdotta dalla riforma del 2014 è immediatamente applicabile dall'anno 2015, in base alla espressa norma transitoria, indipendentemente dalla data di instaurazione del giudizio presupposto.
  • Nell'ambito dell'equa riparazione ex L. n. 89/2001, la sanzione pecuniaria ex art. 5-quater per domande inammissibili o manifestamente infondate rientra nel potere discrezionale del giudice, che ne valuta presupposti e importo entro i limiti legali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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