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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01398/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria privata)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla casa di cura per il pagamento di una fattura di euro 850.000, emessa per prestazioni riferite al settembre 2010 in base all'art. 10 di un Protocollo di intesa del 30 aprile 2009 stipulato con l'azienda ospedaliera poi divenuta ASL. L'azienda sanitaria propose opposizione sostenendo la nullità del Protocollo e della clausola sul compenso; il Tribunale accolse l'opposizione ritenendo nullo l'art. 10 per violazione di norma imperativa. In appello la casa di cura ottenne la riforma della decisione, con rigetto dell'opposizione e condanna della ASL alle spese. La ASL ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici e delle norme sull'affitto di azienda, sostenendo che il rapporto non fosse affitto di azienda ma non fosse stata resa alcuna disponibilità dell'azienda alla controparte; 2) violazione delle norme sull'accreditamento e sulla disciplina sanitaria, assumendo che il Protocollo implicasse prestazioni sanitarie e fosse quindi soggetto a regole imperative e a requisiti di accreditamento; 3) subordinatamente, qualificazione del rapporto come appalto pubblico privo di evidenza pubblica e quindi nullo; 4) omessa pronuncia sull'eccezione relativa alla mancata procedura comparativa e alla violazione dei principi di economicità, imparzialità e buon andamento; 5) omessa pronuncia sull'eccezione concernente la mancata fase istruttoria nella determinazione del corrispettivo e la pretesa indeterminatezza dell'impegno di spesa, oltre alla sovrastima del compenso. La controricorrente resisteva chiedendo inammissibilità o rigetto e richiamando anche il preteso abuso del comportamento dell'amministrazione e la tutela patrimoniale convenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti, sotto la veste formale di violazione di legge, a ottenere una rivalutazione del merito e perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla qualificazione del rapporto come affitto di azienda, qualificazione già supportata da autorevoli precedenti delle Sezioni Unite sul medesimo rapporto. Ha inoltre escluso che la mancanza di accreditamento della casa di cura fosse rilevante, poiché il Protocollo non configurava prestazioni sanitarie rese in proprio dalla struttura privata, ma l'uso della struttura da parte dell'azienda pubblica. Ha respinto il quarto motivo ritenendo manifestamente infondata, e comunque implicitamente disattesa, la censura sulla mancata gara, poiché la scelta della struttura derivava direttamente dalla legge regionale e non da libera selezione dell'amministrazione; ha ritenuto inapplicabili le norme invocate sui contratti pubblici. Ha accolto solo sul piano teorico la doglianza ex art. 112 c.p.c. del quinto motivo, riconoscendo l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla questione della determinazione del corrispettivo, ma ha deciso nel merito ritenendo la censura infondata perché la ricorrente non aveva indicato elementi concreti a sostegno della dedotta mancanza di istruttoria e perché tale eventuale vizio non comportava di per sé nullità del contratto. In conclusione, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    invocato per la qualificazione del rapporto; la Corte rileva che la censura mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti e non a un errore di interpretazione della norma

  • art. 1363 c.c.

    come sopra, richiamato nei motivi sulla interpretazione del Protocollo

  • art. 1571 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il rapporto non fosse affitto di azienda; la Corte non accoglie la censura

  • art. 1615 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la qualificazione del rapporto; la Corte ritiene la doglianza inammissibile

  • art. 2112 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini della qualificazione del rapporto

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di violazione/falsa applicazione di legge non consente di contestare la ricostruzione della fattispecie concreta o la valutazione delle prove

  • art. 360 c.p.c.

    è il mezzo corretto per denunciare l'omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ricorda che riguarda solo l'omesso esame di fatti storici decisivi, non la critica alla valutazione del materiale probatorio

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione può essere dedotta come nullità della sentenza

  • art. 116 c.p.c.

    consacra la libera valutazione delle prove, salvo prova legale, e la relativa valutazione è insindacabile in cassazione se logica e coerente

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per affermare che la Corte può decidere nel merito, senza rinvio, se la questione non esaminata è infondata e non richiede nuovi accertamenti

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU

    richiamato dalla controricorrente; la Corte non accoglie l'argomento preliminare di violazione convenzionale

  • art. 2041 c.c.

    richiamato per evidenziare che l'ordinamento appronta comunque una tutela indennitaria in caso di arricchimento senza causa della P.A.

  • art. 5 d.l. 79/1997

    richiamato quale norma imperativa che il Tribunale aveva ritenuto violata, ma la Corte di cassazione non segue tale impostazione

  • art. 1 d.lgs. 502/1992

    invocato dalla ricorrente nel secondo motivo sulla disciplina sanitaria

  • art. 8-bis d.lgs. 502/1992

    invocato dalla ricorrente nel secondo motivo

  • art. 8-ter d.lgs. 502/1992

    invocato dalla ricorrente nel secondo motivo

  • art. 8-quater d.lgs. 502/1992

    la Corte richiama che l'accreditamento riguarda strutture che erogano autonomamente prestazioni nel SSN; non ricorre nel caso concreto

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    invocato dalla ricorrente nel secondo motivo

  • art. 1655 c.c.

    richiamato nel motivo subordinato per sostenere la natura di appalto pubblico, non accolta

  • d.lgs. 50/2016

    invocato per la disciplina dell'evidenza pubblica, ritenuta non pertinente al rapporto

  • r.d. 2440/1923, art. 3

    invocato per sostenere l'obbligo di gara e di impegno di spesa

  • r.d. 827/1924, art. 37

    invocato per la necessità di gara e procedure contabili

  • art. 27 d.lgs. 163/2006

    richiamato dalla Corte per escluderne l'applicazione ai contratti di affitto di azienda

  • art. 13 l.r. Lazio n. 55/1993

    indicato come fonte che aveva già predeterminato la destinazione dei servizi ospedalieri pubblici nelle case di cura convenzionate, escludendo la libera scelta del contraente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro per il contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito o la valutazione delle prove.
  • La censura per violazione di legge è ammissibile solo se denuncia un errore nell'individuazione, interpretazione o applicazione della norma astratta; se invece contesta la ricostruzione della fattispecie concreta, il motivo è inammissibile.
  • Quando la sentenza impugnata fonda la decisione su una specifica qualificazione del rapporto già coerente con precedenti autorevoli relativi allo stesso complesso negoziale, il ricorrente deve confrontarsi con tale ratio decidendi, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L'accreditamento sanitario è necessario solo per strutture che erogano in proprio prestazioni sanitarie nell'ambito del SSN; non è richiesto se il rapporto è qualificato come mero utilizzo della struttura da parte del soggetto pubblico.
  • La mancanza di una procedura comparativa non determina nullità del rapporto quando la scelta della struttura o del contraente sia già predeterminata da una fonte normativa e non rimessa alla libera discrezionalità amministrativa.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. deducibile con ricorso per cassazione, ma la Corte può decidere nel merito senza rinvio se la questione non esaminata è manifestamente infondata e non richiede ulteriori accertamenti.
  • L'eventuale irregolarità istruttoria nella determinazione del corrispettivo contrattuale non comporta automaticamente la nullità della clausola o dell'intero contratto, occorrendo una specifica previsione imperativa e una concreta dimostrazione del vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziarioResponsabilità civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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