Cassazione Civile, Ordinanza n. 30641/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al Tribunale l’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione a garanzia di un debito risultante da cartella di pagamento, deducendo, tra l’altro, la nullità dell’iscrizione per omessa notifica della cartella presupposta. In appello, l’agente della riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado, perché la Corte territoriale aveva ritenuto provata la notificazione della cartella mediante consegna a persona qualificatasi come coniuge del destinatario e successivo invio di lettera raccomandata informativa. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la documentazione prodotta dall’ente fosse carente sia della relata di notifica sia dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, e quindi che la notifica della cartella fosse inesistente o comunque non provata. In memoria ha poi contestato anche il valore probatorio della distinta di postalizzazione richiamando un precedente di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo, poiché la dedotta erronea percezione riguardava una circostanza dibattuta e non era quindi deducibile con revocazione; tuttavia lo ha rigettato nel merito. Ha osservato che dagli atti risultavano effettivamente la relata di notifica, dalla quale emergeva la consegna della cartella a persona qualificatasi come coniuge del destinatario, e la successiva informativa inviata mediante lettera raccomandata, con relativa distinta di postalizzazione. Ha inoltre ribadito che, nel caso di consegna a soggetto diverso dal destinatario, l’art. 60 d.P.R. 600/1973 richiede la comunicazione dell’avvenuta notificazione tramite lettera raccomandata e non tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La censura svolta con la memoria è stata dichiarata inammissibile perché nuova e comunque diretta a rimettere in discussione l’apprezzamento di merito della prova documentale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La doglianza di violazione di legge è stata scrutinata come censura sul corretto significato e sulla corretta applicazione delle norme disciplinanti la notificazione della cartella e dell’avviso successivo.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"a mezzo di lettera raccomandata"
In caso di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, il destinatario deve essere avvisato dell’avvenuta notificazione mediante semplice lettera raccomandata, non mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato quale norma concernente la notificazione della cartella di pagamento, la cui ritualità era contestata dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata come fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento sia stata notificata a persona diversa dal destinatario, la prova della regolarità della notifica può desumersi dalla relata che indichi la consegna al consegnatario qualificatosi come familiare convivente o coniuge e dall’invio della lettera raccomandata informativa al destinatario.
- L’art. 60 d.P.R. 600/1973, nella notifica degli atti tributari o della riscossione effettuata a soggetto diverso dal destinatario, richiede la comunicazione successiva dell’avvenuta notifica mediante lettera raccomandata, non già mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- La contestazione che investa l’esistenza o il contenuto di documenti prodotti in causa è ammissibile in cassazione solo nei limiti della deduzione di violazione di legge; se invece mira a rimettere in discussione l’apprezzamento del materiale probatorio o introduce un motivo nuovo, è inammissibile.
- L’errore percettivo del giudice su un fatto discusso tra le parti non è deducibile con revocazione quando il fatto stesso abbia formato oggetto di contraddittorio nel giudizio di merito.
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