Cassazione Civile, Ordinanza n. 23980/2023 del 07/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per contributi previdenziali dovuti a una cassa professionale per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012. Il professionista ha contestato la pretesa deducendo, da un lato, la prescrizione dei crediti contributivi e, dall’altro, l’inesistenza dell’obbligo di versamento perché egli aveva comunque effettuato pagamenti a una diversa gestione previdenziale presso l’INPS, sostenendo che tali versamenti, eseguiti in buona fede, dovessero liberarlo dall’obbligazione o comunque essere imputati all’ente titolare della posizione previdenziale. La Corte d’appello ha respinto l’eccezione di prescrizione, valorizzando un atto notificato nel 2014 come interruttivo per il credito del 2009 e un atto di messa in mora del 2015 per gli anni successivi, e ha escluso che il pagamento a una gestione diversa potesse estinguere il debito verso la cassa professionale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza e violazione degli artt. 2934, 2935, 2943 e 1219 c.c., lamentando che la procedura contributiva della cassa imponeva un avviso bonario preventivo rispetto alla cartella; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 116, comma 20, della L. n. 388/2000, sostenendo l’efficacia liberatoria del pagamento in buona fede a un ente previdenziale diverso e l’obbligo di trasferimento delle somme tra enti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la causa era nata come opposizione agli atti esecutivi e la qualificazione data dal primo giudice avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, non con appello; la mancata impugnazione tempestiva aveva determinato giudicato interno sulle relative statuizioni. Il secondo motivo è stato pure dichiarato inammissibile perché la questione della buona fede nel pagamento a un ente previdenziale diverso non risultava affrontata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva assolto l’onere di specificare dove l’avesse dedotta nei precedenti gradi. La Corte ha inoltre osservato che, in ogni caso, la mera allegazione di avere appreso l’iscrizione d’ufficio solo nel 2014 non bastava a dimostrare la buona fede. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma sulla prescrizione, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per il primo motivo, dichiarato inammissibile per giudicato interno.
Richiamato dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione; la Corte non esamina la censura nel merito.
Richiamato dal ricorrente per l’interruzione della prescrizione; la Corte non valuta il motivo per inammissibilità processuale.
Richiamato dal ricorrente per la mora; la Corte non affronta il tema nel merito.
art. 116, comma 20, L. 23 dicembre 2000 n. 388
Invocato per sostenere l’efficacia liberatoria del pagamento a un ente previdenziale diverso; la censura è dichiarata inammissibile per novità e difetto di specificità.
art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso, ma non vale a superare le ragioni di inammissibilità rilevate dalla Corte.
Richiamato nel provvedimento per la camera di consiglio e il termine per il deposito dell’ordinanza.
art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010
È richiamato come riferimento normativo dell’avviso di addebito; la Corte ribadisce che, se il primo giudice qualifica la controversia come opposizione agli atti esecutivi, quella qualificazione va impugnata con ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado qualifica la domanda come opposizione agli atti esecutivi, la relativa statuizione va impugnata con ricorso per cassazione; l’omessa impugnazione determina giudicato interno e impedisce di rimettere la questione in discussione in appello o in cassazione avverso la sentenza di secondo grado.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata: il ricorrente deve indicare specificamente di averle dedotte nei precedenti gradi e in quale atto processuale, altrimenti la censura è inammissibile per novità e difetto di specificità.
- La mera allegazione di avere effettuato versamenti previdenziali a un ente diverso non basta, da sola, a dimostrare la buona fede né a escludere l’obbligo contributivo verso l’ente di categoria; occorre una puntuale allegazione e prova dei fatti costitutivi della dedotta esimente.
- In presenza di iscrizione d’ufficio alla cassa professionale, il contribuente non può liberarsi dell’obbligo verso tale ente invocando pagamenti eseguiti alla diversa gestione INPS, dovendo eventualmente attivarsi per il recupero delle somme indebitamente versate presso l’ente ricevente.
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