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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19765/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale relativa agli anni 1998-2001, conclusa con PVC e con avviso di accertamento per IRPEG e ILOR 1998. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi sulla base di due rilievi: la divergenza tra ore produttive pagate al personale d'officina e ore fatturate ai clienti, e soprattutto la divergenza tra il "prezzo totale di acquisto" indicato in alcuni contratti di finanziamento stipulati dai clienti e il prezzo di vendita risultante in fattura. La CTP aveva annullato l'accertamento, mentre la CTR aveva accolto in parte l'appello dell'Ufficio ritenendo legittimo il recupero fondato sul confronto tra prezzi di vendita e contratti di finanziamento. La società ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR valorizzato documenti non oggetto di causa; omesso esame di fatti decisivi per non aver confrontato le copie autentiche dei contratti di finanziamento; violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere tratto una presunzione generalizzata da un solo contratto; ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere attribuito rilievo a un preteso acconto non contestato nell'avviso; omesso esame del fatto che in fattura risultava uno sconto idoneo a spiegare il minor importo fatturato. La censura centrale era che il confronto tra il prezzo fatturato e la voce "prezzo totale di acquisto" del contratto di finanziamento non costituiva, da solo, presunzione grave, precisa e concordante, anche perché tale voce era indicativa del prezzo di listino e non del reale corrispettivo di vendita, e perché la CTR aveva trascurato l'elemento contrario dello sconto in fattura.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, esaminandoli congiuntamente, perché tutti attinenti alla stessa questione probatoria. Ha affermato che la CTR non ha svolto una compiuta valutazione della gravità dell'indizio posto a base dell'accertamento né ha considerato l'elemento fattuale opposto dedotto dal contribuente, ossia lo sconto indicato in fattura. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR della Puglia in diversa composizione per un nuovo esame del merito e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte valorizza il motivo solo nella misura in cui segnala che il giudice d'appello ha attribuito rilievo a un elemento non adeguatamente ancorato all'impostazione accertativa

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento e al contenuto dell'atto impositivo

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    norma sul vizio processuale dedotto per violazione di legge processuale

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    norma invocata per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la ripartizione e la valutazione dell'onere probatorio nella prova presuntiva

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    richiamato per contestare il modo in cui il giudice di merito ha valutato il materiale probatorio

  • art. 12, comma 5, legge n. 212 del 2000

    richiamato nella fase di merito come doglianza della contribuente sulla permanenza dei verificatori oltre il termine di legge

Massime di principio

  • Nella prova per presunzioni il giudice di merito deve procedere prima a una valutazione analitica dei singoli indizi, scartando quelli privi di rilevanza e conservando solo quelli dotati di gravità e precisione, e poi a una valutazione complessiva della loro concordanza e capacità dimostrativa.
  • La prova presuntiva può anche fondarsi su un solo elemento indiziario, purché esso sia grave e preciso; il requisito della concordanza rileva solo quando vi siano più elementi presuntivi da coordinare.
  • Un elemento documentale equivoco o meramente indicativo, soprattutto se riferito a un dato accessorio e suscettibile di letture alternative, non può da solo sorreggere un accertamento tributario senza il necessario vaglio della sua effettiva idoneità inferenziale.
  • Il giudice di merito deve considerare anche gli elementi contrari offerti dal contribuente; la mancata valutazione di un fatto decisivo, come uno sconto indicato in fattura idoneo a spiegare la differenza di prezzo, vizia la decisione.
  • La valutazione di un maggior ricavo non può basarsi su un automatismo inferenziale fondato su un raffronto documentale isolato, se il dato posto a base dell'accertamento non dimostra in modo univoco l'effettivo corrispettivo percepito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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