Cassazione Civile, Ordinanza n. 15791/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2012: uno con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione un reddito d'impresa, disconoscendo la perdita su crediti dichiarata dalla società, e uno con cui ha imputato alla socia un reddito da partecipazione, con relative sanzioni. La contribuente sosteneva che la società avesse ceduto la propria azienda a terzi, che il corrispettivo pattuito non fosse stato integralmente versato e che, per l'irrilevanza del recupero del credito e per una successiva scrittura transattiva, la perdita su crediti fosse definitiva e quindi deducibile. In Cassazione ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 101 TUIR e dell'art. 2729 c.c., lamentando che la CTR non avesse valorizzato la documentazione prodotta, inclusa la transazione, e avesse erroneamente ritenuto necessaria la dimostrazione di essersi attivati per ottenere l'insolvenza del debitore; con il secondo motivo ha inoltre denunciato motivazione apparente sulla medesima questione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha chiarito che, in tema di perdite su crediti, la deducibilità richiede che la perdita risulti da elementi certi e precisi; non è invece necessario che il creditore provi di avere promosso azioni per ottenere una dichiarazione giudiziale di insolvenza o l'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale. Nel caso concreto, però, la CTR aveva compiuto un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, motivando in modo sufficiente che la documentazione prodotta non dimostrava in modo certo e incontrovertibile l'irrecuperabilità del credito, ma al più una difficoltà di recupero. La Corte ha anche rilevato che il documento transattivo non consentiva di ricostruire l'effettiva entità della controprestazione ricevuta e, quindi, nemmeno la perdita effettiva e definitiva. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione di legge dedotta dalla ricorrente
la censura di legittimità è stata esaminata come doglianza sulla corretta applicazione della disciplina fiscale delle perdite su crediti e sull'uso delle presunzioni.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
motivazione apparente dedotta dalla ricorrente
la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza d'appello esponeva in modo comprensibile l'iter logico-argomentativo seguito.
le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi; l'automatica deducibilità opera in caso di debitore assoggettato a procedure concorsuali.
la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse indicato puntualmente errori nel ragionamento presuntivo della CTR e che, comunque, gli elementi addotti non fossero idonei a dimostrare la perdita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 66, comma 3, d.P.R. 917/86
nella versione ratione temporis vigente
richiamato come disciplina previgente confluita nell'art. 101 TUIR, relativa alla deducibilità delle perdite su crediti.
Massime di principio
- In tema di perdite su crediti, la deducibilità presuppone la prova di elementi certi e precisi della definitiva irrecuperabilità del credito; non basta allegare la mera difficoltà o l'onerosità del recupero.
- Il creditore non ha l'onere di dimostrare di avere esperito azioni giudiziarie o di avere ottenuto la dichiarazione di insolvenza del debitore, salvo che la fattispecie rientri nelle ipotesi di automatica deducibilità previste dalla legge.
- La valutazione circa la sussistenza di elementi certi e precisi ai fini della deduzione della perdita su crediti è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente.
- Per censurare una decisione fondata su presunzioni non è sufficiente richiamare l'art. 2729 c.c.: occorre indicare con precisione l'errore nel procedimento inferenziale o nella valutazione dei singoli indizi.
- Una motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire l'iter logico della decisione; è sufficiente, invece, una motivazione che dia conto dei documenti esaminati e delle ragioni della loro ritenuta inidoneità probatoria.
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