Cassazione Civile, Ordinanza n. 31512/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una serie di operazioni di finanziamento/anticipazione bancaria concluse tra una società e una banca, formalmente destinate ad anticipazioni su fatture relative all'acquisto di autoveicoli, con previsione di mandato irrevocabile all'incasso in favore della banca. Secondo i giudici di merito, l'amministratore della società aveva presentato fatture e documentazione relativa ai veicoli e trattenuto presso la banca i certificati di conformità, ma in 23 operazioni i veicoli risultavano già immatricolati e venduti a terzi prima dell'erogazione, con conseguente mancato rimborso di somme complessivamente pari a oltre due milioni di euro; il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno ravvisato una responsabilità dell'amministratore ex art. 2476, comma 6, c.c., riducendo però il risarcimento per concorso colposo della banca ex art. 1227, comma 1, c.c. Il ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione: 1) errata qualificazione del rapporto come mutuo di scopo invece che anticipazione bancaria; 2) irrilevanza indebita attribuita al fatto che le vendite dei veicoli erano trascritte al P.R.A.; 3) violazione degli artt. 2476, comma 6, 2043 e 2697 c.c., sostenendo l'insussistenza di artifizi o raggiri e che si trattasse al più di inadempimento contrattuale imputabile alla società e non all'amministratore; 4) violazione degli artt. 2476, comma 6, 2056 e 2697 c.c. per asserita mancanza di prova del danno; 5) violazione degli artt. 1227 c.c. e 345 c.p.c. per avere ritenuto tardiva l'eccezione di concorso colposo del creditore ex comma 2, sostenendo che la negligenza della banca fosse stata comunque dedotta in prime cure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che tutti i motivi erano, in sostanza, diretti a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito e la valutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità; ha inoltre osservato la genericità di alcune censure, la loro formulazione promiscua e non scindibile tra violazioni di legge e vizi motivazionali, e il mancato rispetto dei requisiti richiesti per il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto alle dedotte violazioni di legge, la Corte ha chiarito che esse miravano in realtà a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta e dunque erano estranee al sindacato di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità dell'amministratore della società è stata posta a base della domanda risarcitoria accolta nei giudizi di merito; nel ricorso si contestava che la condotta integrasse gli estremi dell'illecito, ma la Cassazione non è entrata nel merito perché le censure miravano a rivalutare i fatti.
Invocato per contestare la qualificazione del rapporto negoziale; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché orientata a sovvertire l'accertamento fattuale.
Richiamato per censurare la qualificazione del rapporto come mutuo di scopo; la Corte ha ritenuto che si trattasse di una contestazione della ricostruzione concreta del rapporto, non del corretto significato della norma.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla trascrizione delle vendite al P.R.A.; la Corte ha considerato la censura non conducente e, comunque, rivolta alla valutazione dei fatti.
Invocato per sostenere l'assenza di un illecito aquiliano; la Corte ha osservato che la censura tendeva in realtà a rivalutare la fattispecie concreta e non a denunciare un errore nell'interpretazione astratta della norma.
Richiamato per contestare la prova dell'illecito e del danno; la Corte ha ribadito che il motivo, così formulato, sollecitava una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione.
Richiamato in tema di prova/quantificazione del danno; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a contestare l'accertamento di merito.
Richiamato con riferimento al concorso colposo della banca; la Corte ha ritenuto non decisive le censure e ha confermato l'inammissibilità del motivo, che in sostanza mirava a rivedere il merito.
Richiamato per contestare la dedotta tardività dell'eccezione di concorso colposo ex art. 1227, comma 2; la Corte ha ritenuto il motivo non conducente.
La Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità: il vizio di violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la contestazione della fattispecie concreta e della valutazione delle prove resta riservata al merito; il n. 5 richiede specifica indicazione del fatto storico omesso e della sua decisività.
Richiamato per affermare che il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulti.
Richiamato per ribadire l'onere di specificazione del fatto decisivo e della sua rilevanza nel giudizio di legittimità.
Richiamato come fonte della nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis.
Richiamata quale legge di conversione del D.L. 83/2012.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1723, secondo comma, c.c.
Menziomento nel contratto richiamato in sentenza per descrivere il mandato irrevocabile all'incasso conferito alla banca.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove: il vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea interpretazione della norma astratta, non la ricostruzione della fattispecie concreta.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulti, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; non è ammessa una mera critica alla sufficienza o razionalità della motivazione.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere chiari, specifici e logicamente scindibili: la formulazione promiscua di censure eterogenee, senza separata individuazione dei singoli vizi, può determinare inammissibilità.
- Quando il ricorso contesta la qualificazione giuridica di un rapporto ma, in realtà, mira a sovvertire l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, la doglianza è inammissibile perché eccede i limiti del sindacato di legittimità.
- Le censure relative alla prova del danno, dell'illecito o del concorso colposo, se fondate sulla diversa lettura delle risultanze istruttorie, non possono essere riproposte in cassazione come violazioni di legge.
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