Cassazione Civile, Ordinanza n. 17199/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente aveva presentato alla Questura una domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, ma nella ricevuta era stata barrata per errore la casella "aggiornamento". Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso l'archiviazione dell'istanza. In appello il ricorrente sosteneva di avere chiesto un rinnovo e non un aggiornamento; il Ministero eccepiva invece l'inammissibilità dell'appello per effetto dell'art. 21 del d.l. 13/2017, assumendo che i giudizi instaurati oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto non fossero appellabili ma solo ricorribili per cassazione. La Corte d'appello aderiva a tale tesi e dichiarava l'appello inammissibile. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione lo straniero denunciava violazione degli artt. 345 c.p.c., 30 d.lgs. 286/1998 e 21 d.l. 13/2017, deducendo che l'eccezione di inammissibilità era stata proposta per la prima volta in appello e che, comunque, la disciplina richiamata dalla Corte territoriale riguardava la protezione internazionale e non le controversie sul permesso di soggiorno per motivi familiari. Sottolineava inoltre che il giudizio di primo grado era stato deciso con ordinanza monocratica, coerente con il rito sommario applicabile alla controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha chiarito che le controversie aventi ad oggetto il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché gli altri provvedimenti amministrativi in materia di unità familiare, sono disciplinate dall'art. 20 d.lgs. 150/2011, in combinato disposto con l'art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998. Ne consegue che si tratta di controversie soggette al rito sommario di cognizione, decise dal Tribunale in composizione monocratica e impugnabili con appello secondo le regole ordinarie. Pertanto, la Corte territoriale ha errato nel dichiarare inammissibile l'appello sulla base dell'art. 21 d.l. 13/2017, disposizione ritenuta invece riferita alle norme transitorie sui procedimenti di protezione internazionale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese. È stato inoltre rilevato che la causa era esente dal contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente per sostenere che l'eccezione di inammissibilità dell'appello non poteva essere proposta per la prima volta in secondo grado; la Corte non fonda però la decisione su tale profilo, ma sulla errata applicazione della disciplina speciale dell'appello.
norma processuale richiamata come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998
"Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria"
la Corte lo qualifica come base normativa della tutela giurisdizionale contro il diniego o i provvedimenti in materia di permesso per motivi familiari; insieme al d.lgs. 150/2011 comporta l'applicazione del rito sommario e l'appellabilità della decisione di primo grado.
è indicato come disciplina del rito dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari; la Corte lo considera, come modificato nel 2017, applicabile alle controversie in tema di unità familiare.
la Corte d'appello lo aveva applicato per dichiarare inammissibile l'appello, ma la Cassazione afferma che si tratta di disposizione transitoria riferita ai procedimenti modificati dal decreto, non alle controversie sul permesso di soggiorno per motivi familiari.
art. 7, comma 1, lett. e), d.l. 13/2017
richiamato come norma che ha modificato l'art. 20 d.lgs. 150/2011, inserendo il nuovo assetto processuale delle controversie in materia di unità familiare.
Massime di principio
- Le controversie aventi ad oggetto il diniego o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari e, più in generale, i provvedimenti amministrativi in materia di unità familiare sono soggette al rito sommario di cognizione davanti al Tribunale in composizione monocratica.
- Le decisioni rese dal Tribunale nel rito sommario su tali controversie sono appellabili secondo le regole ordinarie, non essendo applicabile la disciplina speciale transitoria prevista per altri procedimenti dal d.l. 13/2017.
- L'art. 21 del d.l. 13/2017 non può essere esteso a controversie estranee alla protezione internazionale solo perché successive alla sua entrata in vigore; occorre verificare la concreta materia dedotta in giudizio.
- Se la sentenza di primo grado in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari è stata emessa dal giudice monocratico, ciò è coerente con il rito sommario applicabile e non consente di desumere l'inapplicabilità dell'appello.
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