Cassazione Civile, Ordinanza n. 08263/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso IRPEF presentata da un contribuente residente a Malta per il 2008, che aveva versato cautelativamente in Italia l’imposta su un compenso corrisposto dalla società datrice di lavoro a titolo di patto di non concorrenza alla cessazione del rapporto. Il contribuente invocava la convenzione Italia-Malta contro le doppie imposizioni, sostenendo che il reddito fosse tassabile esclusivamente nello Stato di residenza e che il certificato dell’autorità fiscale maltese attestasse la soggezione a imposta in quello Stato. La CTR aveva accolto il ricorso ritenendo sufficiente tale certificazione e riconoscendo il diritto al rimborso. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 22, par. 3, e 27, par. 2, della convenzione Italia-Malta e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il certificato maltese dovesse attestare specificamente le condizioni per il rimborso e che, per i redditi di fonte italiana, il meccanismo convenzionale di eliminazione della doppia imposizione fosse quello del credito d’imposta/deduzione, non il rimborso; 2) violazione dell’art. 27, par. 2, della convenzione e dell’art. 2697 c.c., deducendo che il contribuente avrebbe dovuto provare l’effettiva duplicazione del prelievo fiscale e non la sola potenziale soggezione a imposizione in Malta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari del contribuente sulla tardività e sulla nullità/inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione, osservando che il ricorso era stato proposto entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. e che la notificazione via PEC, pur se ritenuta irrituale sotto il profilo dedotto, aveva comunque raggiunto lo scopo perché il destinatario aveva potuto difendersi con controricorso. Nel merito, la Corte ha confermato la decisione della CTR: il contribuente, nell’anno d’imposta in questione, era residente a Malta e ivi soggetto a imposizione sul reddito mondiale; il certificato dell’autorità fiscale maltese attestava che i suoi redditi erano soggetti alla potestà impositiva maltese. Poiché il compenso per il patto di non concorrenza era un reddito da assoggettare a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza secondo la convenzione, risultava dovuto il rimborso dell’imposta indebitamente versata in Italia ai sensi dell’art. 27 della convenzione. La Corte ha precisato che, ai fini del rimborso, è sufficiente dimostrare il potenziale assoggettamento a imposizione nello Stato di residenza, non essendo necessaria la prova dell’effettivo prelievo fiscale subito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro il termine lungo semestrale dalla pubblicazione della sentenza di appello.
non è stata provata la decorrenza del termine breve per impugnare, mancando il necessario collegamento tra sentenza notificata e documentazione prodotta dalla controparte.
artt. 4 e 5, l. n. 53 del 1994
la dedotta irritualità della notifica a mezzo PEC non è stata ritenuta causa di inesistenza o nullità, poiché la notificazione ha comunque raggiunto il suo scopo.
Cass. Sez. U. n. 23620/2018
"l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale"
una notificazione PEC irrituale non è nulla se l’atto è pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario e ha raggiunto la sua finalità processuale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro di denuncia della violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 22, paragrafo 3, Convenzione Italia-Malta contro le doppie imposizioni
richiama il meccanismo ordinario di eliminazione della doppia imposizione tramite deduzione/credito d’imposta, ma non esclude il rimborso quando ne ricorrono i presupposti convenzionali.
art. 27, paragrafo 2, Convenzione Italia-Malta contro le doppie imposizioni
il rimborso dell’imposta riscossa in Italia spetta se l’istanza è corredata dell’attestato dell’autorità competente dello Stato di residenza che certifichi l’esistenza delle condizioni per il rimborso.
invocato dall’Agenzia per sostenere un diverso riparto dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova del potenziale assoggettamento a imposizione nello Stato estero.
art. 21, Convenzione Italia-Malta contro le doppie imposizioni
il compenso per patto di non concorrenza è stato considerato reddito tassabile esclusivamente nello Stato di residenza, quindi Malta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Ai fini del rimborso di un’imposta indebitamente versata in Italia in presenza di convenzione contro le doppie imposizioni, il contribuente deve allegare e dimostrare la propria residenza fiscale nello Stato estero e la soggezione del reddito alla potestà impositiva di quello Stato, potendo l’attestato dell’autorità estera integrare il requisito richiesto dalla convenzione.
- Il diritto al rimborso convenzionale non richiede la prova dell’effettivo prelievo fiscale subito nello Stato di residenza, essendo sufficiente il potenziale assoggettamento a imposizione del medesimo reddito in quello Stato.
- La disciplina convenzionale sull’eliminazione della doppia imposizione va letta in modo sistematico: il meccanismo del credito/deduzione non esclude, quando previsto dalla clausola sul rimborso, la restituzione dell’imposta riscossa nello Stato fonte.
- La notificazione del ricorso a mezzo PEC, sebbene eventualmente irrituale sotto il profilo formale, non è nulla quando abbia comunque consentito al destinatario di conoscere l’atto e di esercitare pienamente il contraddittorio.
- In sede di legittimità non sono rivedibili gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, ove congruamente motivati e non specificamente censurati nei limiti del vizio di legittimità.
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