Cassazione Penale, Sentenza n. 08654/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che l'ha condannata a 2 anni di reclusione per il reato previsto dall'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019, sostenendo cinque motivi: 1) nullita per illeggibilita della copia della sentenza messa a disposizione della difesa; 2) violazione del diritto di essere tradotta in udienza essendo detenuta per altra causa e conseguente celebrazione del giudizio in sua assenza; 3) violazione del principio di correlazione accusasentenza per la riqualificazione dal reato di truffa ex art. 640 bis a quello di cui all'art. 7 D.L. n.4/2019; 4) sopravvenuta abrogazione della fattispecie incriminatrice e dedotta illegittimita della decisione nel non riconoscere che lo stato detentivo non comporta automaticamente la revoca del beneficio ma solo eventuale riduzione; 5) difetto di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilita per particolare tenuita ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione di merito. In dettaglio: 1) L'illettibilita della copia della sentenza non determina nullita perche la parte poteva richiedere la copia autentica e non risulta che sia stato chiesto tale rilascio: nessun pregiudizio dimostrato della difesa. 2) La mancata traduzione non integra nullita assoluta ove non sia stata tempestivamente richiesta la traduzione e non risultino elementi che documentino lo stato detentivo noto al giudice all'udienza; dagli atti non risulta che la difesa avesse rappresentato lo stato di detenzione in tempo utile. 3) La riqualificazione del fatto da truffa ex art. 640 bis al reato previsto dall'art. 7 D.L. n.4/2019 non ha comportato mutamento radicale del fatto tale da pregiudicare la difesa: il nuovo inquadramento ricomprende un ambito piu circoscritto e non ha introdotto novita tali da impedire l'esercizio dei diritti di difesa. 4) L'abrogazione successiva della norma non ha effetto favorevole retroattivo nei casi coperti dalla disciplina transitoria che conserva rilevanza per i fatti commessi entro il termine di efficacia; inoltre il mancato riferimento al proprio stato di detenzione e la sua omissione nell'istanza sono ostativi all'ottenimento del beneficio a prescindere dall'effettivo computo dell'importo. 5) Sul punto della non punibilita per particolare tenuita e delle attenuanti generiche, il giudice di merito ha motivato adeguatamente richiamando pregressi penalita e l'ammontare percepito di euro 9.446,81 ritenuto non lieve. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato inammissibile; la ricorrente e stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e la condanna a due anni ai sensi dell'art. 7 D.L. n.4/2019 e stata quindi mantenuta.
Norme richiamate
E' la norma sostanziale che ha punito l'omessa indicazione dello stato di detenzione nella domanda per il reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto che il fatto rientri nella fattispecie di pericolo prevista da tale norma e che la riqualificazione rispetto alla truffa non abbia προκαusato pregiudizio difensivo.
Norma originaria dell'imputazione (truffa aggravata); il giudice di primo grado ha riqualificato il fatto sotto l'art. 7 D.L. n.4/2019, il che non e stato ritenuto trasformativo in senso tale da ledere il diritto di difesa.
Prevede la procedura quando l'imputato non compare in udienza senza giustificato motivo; la Corte ha rilevato che l'imputata era regolarmente citata e assente senza legittimo impedimento per l'udienza preliminare, con applicazione delle norme procedurali previste.
art. 521, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la riqualificazione dell'imputazione in esito all'istruttoria; il giudice di primo grado ha esercitato tale potere per inquadrare la condotta nell'art. 7 D.L. n.4/2019.
Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilita del ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato l'articolo prevedendo condanna al pagamento delle spese e la sanzione pecuniaria per inammissibilita senza assenza di colpa.
Causa di non punibilita per particolare tenuita del fatto; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivatamente escluso tale causa per la reiterazione e per l'entita dell'indebito percepito, considerato non lieve.
art. 2, comma secondo, cod. pen.
Principio della lex mitior; la Corte ha osservato che la disciplina transitoria che ha disposto la conservazione delle sanzioni per i fatti commessi fino al termine di efficacia costituisce una deroga giustificata al principio di retroattivita favorevole.
art. 1, comma 318, legge 29/12/2022 n.197
Norma che ha disposto l'abrogazione dell'art. 7 D.L. n.4/2019 a decorrere dal 01/01/2024, con salvaguardia per i fatti commessi entro la vigenza della disciplina; la Corte ha ritenuto la deroga transitoria legittima.
art. 8 D.L. 4/05/2023 convertito
Riferimento normativo alle nuove incriminazioni introdotte per benefici analoghi in sostituzione del reddito di cittadinanza, che giustificano il mantenimento della tutela penale nella fase transitoria.
art. 47 ter ordinamento penitenziario
Richiamato in ordine allo stato di detenzione domiciliare; la Corte ha ritenuto che la condizione detentiva, sebbene rilevante ai fini dell'ottenimento del beneficio, non sia di per sé deducibile automaticamente dagli atti senza che la difesa l'abbia rappresentata in tempo utile.
Norma sulle circostanze attenuanti e sul riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha richiamato la riforma che ha reso piu rigorosi i criteri per la concessione della diminuente, giustificando il diniego motivato dal giudice di merito.
Massime di principio
- La mera illeggibilita di una copia informale della sentenza non produce nullita automatica: la parte deve tempestivamente richiedere la sentenza autentica e dimostrare il pregiudizio per ottenere effetti nullificanti.
- La mancata traduzione o la celebrazione del giudizio in assenza del detenuto integrano nullita assoluta solo se la richiesta di traduzione e stata presentata in tempo utile per permettere la traduzione; la difesa ha l'onere di rappresentare tempestivamente lo stato detentivo.
- La riqualificazione dell'imputazione in udienza o in sede di giudizio e consentita se non muta radicalmente gli elementi essenziali del fatto; una riqualificazione verso una fattispecie piu circoscritta non costituisce di per se pregiudizio alla difesa.
- L'abrogazione successiva della fattispecie incriminatrice non sempre favorisce l'imputato se la disciplina transitoria conserva rilevanza per i fatti commessi durante la vigenza della norma; le garanzie della lex mitior trovano limiti nella previsione transitoria legittimamente giustificata.
- Per il riconoscimento della causa di non punibilita per particolare tenuita e delle attenuanti generiche, il giudice valuta la personalita dell'imputato, la recidiva, l'ammontare del profitto indebito e altri elementi concreti: la sola esiguita dell'importo non e sufficiente se sussistono elementi ostativi.
- In sede di impugnazione in Cassazione e fondamentale documentare concretamente il pregiudizio subito per far valere doglianze circa il diritto di difesa; altrimenti il vizio rischia di essere dichiarato inammissibile o infondato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08736/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08750/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08762/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08769/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08771/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08639/2026 del 05/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →