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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08769/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per detenzione illegale di arma clandestina, ricettazione e detenzione a fini di spaccio di crack e cocaina. Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per non aver rispettato il principio di extrema ratio (art. 275 c.p.p.), avendo il Tribunale del riesame desunto il pericolo di reiterazione "esclusivamente" dalla gravità del fatto e dalle sue modalità (contestando l'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.), mancata specificità e autosufficienza della motivazione (art. 292 c.p.p.), e ingiustificata esclusione degli arresti domiciliari con controllo elettronico (art. 275-bis), nonostante il domicilio alternativo indicato dal ricorrente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenga una motivazione coerente e priva di manifeste aporie logiche; ha confermato che non è vietato considerare le modalità concrete del fatto unitamente ad altri elementi per fondare il pericolo di reiterazione. Nel caso concreto il tribunale del riesame ha valutato, oltre alla gravità e alle modalità dei fatti, elementi concreti tali da giustificare la custodia in carcere: ingenti quantità e varietà di stupefacenti (circa 50 g di crack in pietra, altri 18-19 g ecc.), arma clandestina priva di matricola leggibile, somme in contanti senza lavoro dichiarato, dichiarazioni autoaccusatorie sull'attività di spaccio. La Corte ha anche ritenuto corretta la valutazione di inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, osservando che lo strumento è idoneo soprattutto a prevenire la fuga ma non necessariamente la reiterazione, e che il domicilio proposto era troppo prossimo al luogo del fatto (circa 500 metri) e dunque non idoneo a recidere i legami con il contesto criminoso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiede la valutazione prognostica dell'attualità del pericolo di reiterazione; non esclude che il giudice consideri le modalità concrete del fatto, purché non si desuma il pericolo esclusivamente dalla gravità astratta del titolo di reato

  • art. 275, commi 3 e 3-bis c.p.p.

    Principio del "minore sacrificio necessario" e obbligo, quando si applica la custodia cautelare, di indicare le ragioni specifiche per cui gli arresti domiciliari controllati risultano inidonei; impone una motivazione rafforzata per la scelta della custodia carceraria

  • art. 275-bis c.p.p.

    Prevede l'uso di misure di controllo elettronico (braccialetto) come presidio degli arresti domiciliari; la Corte ha distinto la funzione dello strumento (più idoneo a prevenire la fuga che la reiterazione di reati) e ritenuto che la sua disponibilità non escluda la necessità di una valutazione concreta sull'idoneità degli arresti domiciliari

  • art. 292 c.p.p.

    Esige specificità e autosufficienza della motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata rispetti questi requisiti

  • legge n. 47 del 2015

    Norma riformatrice che ha rafforzato la necessità di motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari con controllo elettronico e di privilegiare misure meno afflittive; interpretata come orientamento alla riduzione dell'uso della custodia cautelare e al principio di estrema ratio

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere di sostenere le spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata alla condanna alle spese del ricorrente

Massime di principio

  • La gravità del reato e le modalità di commissione non sono di per sé vietate come elementi di valutazione del pericolo di reiterazione, ma devono essere integrate da "dati concreti" che rendano la prognosi di rischio attuale e ragionevole
  • La custodia cautelare in carcere resta misura di extrema ratio: il giudice deve motivare specificamente perché le misure meno afflittive, e in particolare gli arresti domiciliari con controllo elettronico, risultino inidonee nel caso concreto
  • Il braccialetto elettronico è uno strumento utile soprattutto a prevenire la fuga; la sua disponibilità non elimina automaticamente la necessità di verificare se gli arresti domiciliari possano effettivamente prevenire la reiterazione quando il rischio è legato a collegamenti e abitudini criminali
  • Per ritenere inidoneo un domicilio alternativo occorre valutare non solo la buona fede dell'ospitante ma l'effettiva distanza e discontinuità rispetto all'ambiente criminale di provenienza; domiciliazioni troppo prossime al luogo dei fatti possono essere considerate inefficaci
  • Elementi fattuali quali quantità/qualità di stupefacenti, presenza di arma clandestina, consistenti somme in contanti senza reddito e dichiarazioni che attestano l'attività di spaccio configurano indizi concreti di stabile inserimento in attività illecite e possono giustificare la custodia in carcere
  • La motivazione cautelare deve essere specifica e autosufficiente: il giudice deve esplicitare il bilanciamento fra esigenze cautelari e principio del minimo sacrificio per la libertà personale

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