Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08736/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione di nullità processuale per violazione del principio di immutabilità del giudice (art. 525, comma 2, cod. proc. pen.) nel procedimento di prevenzione: si deduceva che l'udienza del 22/09/2021 era stata celebrata davanti a un collegio diverso da quello che aveva svolto l'istruttoria e disposto la rinnovazione, per cui il decreto di primo grado sarebbe stato affetto da nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Il motivo richiamava altresì gli artt. 125, comma 3, 179 e 525, comma 2, cod. proc. pen., nonché norme processuali sanzionate a pena di nullità (art. 606, c.1, lett. c)).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato l'orientamento secondo cui, nel procedimento camerale di prevenzione, il principio di immutabilità del giudice (art. 525, comma 2, cod. proc. pen.) ha portata più limitata rispetto al dibattimento: non si verifica automaticamente la nullità assoluta quando atti istruttori siano stati compiuti da un collegio diversamente composto, purché il collegio che ha deciso abbia ricevuto le conclusioni delle parti e sia stata assicurata la possibilità per le parti di dedurre nuovamente le conclusioni dinanzi al collegio decidente. Nel caso esaminato risultava che il Tribunale, nella composizione che ha raccolto le conclusioni e ha deliberato, aveva svolto attività istruttoria; non era dimostrato che la decisione si fosse fondata esclusivamente su atti precedenti non noti alle parti. La Corte ha quindi ritenuto non sussistente la nullità invocata e ha richiamato la disciplina speciale del procedimento di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011) e la giurisprudenza consolidata che ammette l'utilizzo, nella decisione, di atti acquisiti anteriormente e innanzi a collegio diverso, se le parti hanno avuto effettivo contraddittorio e la possibilità di riproporre conclusioni.

Norme richiamate

  • art. 525 cod. proc. pen.

    La norma sull'immutabilità del giudice, dettata per il dibattimento, ha portata specifica per quella fase; nel procedimento camerale di prevenzione la sua applicazione è più limitata: il mutamento del collegio determina nullità assoluta solo se le conclusioni delle parti sono state ricevute da un collegio diverso da quello che decide e non è stata data alle parti la possibilità di riformularle davanti al collegio decidente.

  • art. 7 d.lgs. n. 159 del 2011

    Il d.lgs. 159/2011 stabilisce regole specifiche per il procedimento di prevenzione e rinvia, in quanto compatibili, a disposizioni dell'art. 666 cod. proc. pen.; consente procedure semplificate in ordine all'assunzione delle prove e all'esame di soggetti a distanza, e quindi non impone la rigorosa disciplina del dibattimento.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Consente al giudice di procedere all'assunzione delle prove in udienza nel rispetto del contraddittorio con formalità semplificate, disciplina richiamata per il procedimento di prevenzione tramite l'art. 7 d.lgs. 159/2011.

  • art. 185 disp. att. cod. proc. pen.

    Specifica le modalità semplificate per l'assunzione delle prove in esecuzione e contribuisce a delineare il quadro di procedure semplificate applicabili, per compatibilità, anche al giudizio di prevenzione.

  • art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011

    Limita l'ambito del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione ai soli profili di violazione di legge, escludendo i normali vizî di motivazione deducibili in sede di legittimità, salvo l'inesistenza o l'apparenza della motivazione come violazione dell'obbligo di motivare.

  • art. 27 d.lgs. n. 159 del 2011

    Conferma i limiti di impugnabilità in cassazione nel procedimento di prevenzione, richiamando la necessità di motivare il decreto d'appello e fissando i limiti della cognizione di legittimità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Rimando alla possibile censura per violazione di norme processuali poste a pena di nullità; tuttavia la Corte precisa che, nel contesto di prevenzione, occorre valutare la sussistenza effettiva della violazione di legge e non limitarsi a censure di motivazione.

  • artt. 41 e 42 Cost.; art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    Riferimenti costituzionali e convenzionali utilizzati per ricordare che il procedimento di prevenzione, pur rispettando i canoni di un giusto processo e il diritto di difesa, è retto da regole probatorie e di giudizio diverse rispetto al processo penale ordinario.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il principio di immutabilità del giudice (art. 525 c.2 c.p.p.) si applica in modo limitato: il mutamento del collegio è in grado di determinare nullità assoluta solo se le conclusioni delle parti sono state raccolte da un collegio diverso da quello che poi decide e non è stata data alle parti la possibilità di riformulare le conclusioni dinanzi al collegio decidente.
  • Atti istruttori e prove acquisiti innanzi a un collegio diversamente composto possono essere utilizzati per la decisione nel giudizio di prevenzione se le parti hanno avuto conoscenza e la possibilità di esercitare il contraddittorio su tali acquisizioni.
  • Per la cassazione nel procedimento di prevenzione sono deducibili principalmente violazioni di legge (art. 10 e 27 d.lgs. 159/2011); i vizi di motivazione sono limitatamente sindacabili solo se ricorre l'assenza o la mera apparenza della motivazione obbligatoria del decreto d'appello.
  • Se si verifica un mutamento del collegio, le parti devono espressamente chiedere o ottenere che il nuovo collegio riceva e annoti nuovamente le conclusioni prima della decisione, al fine di evitare il rischio di nullità assoluta.
  • Nella redazione dell'impugnazione è importante specificare se la decisione si è basata esclusivamente su atti precedenti assunti da collegio diverso o anche su prove e conclusioni raccolte dal collegio che ha deciso, perché ciò incide sulla valutazione di eventuali vizi di composizione del collegio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.