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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08639/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato lamentava la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. perché la sua richiesta di presenziare personalmente all'udienza, effettuata mentre era detenuto, era stata disattesa con provvedimento presidenziale del 31 ottobre 2024, motivato con il carattere di rito "cartolare" dell'udienza e con il fatto che il difensore non aveva richiesto la trattazione in presenza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina emergenziale dell'art. 23-bis d.l. n. 137/2020 (perché l'appello era stato proposto il 02.04.2022) che richiede che la richiesta di discussione orale e la richiesta dell'imputato di partecipare all'udienza siano formulate per iscritto, tramite il difensore, entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza. Nel caso di specie la richiesta dell'imputato è stata presentata il 29 ottobre 2024 per un'udienza fissata il 5 novembre 2024 (solo 6 giorni prima), quindi oltre il termine perentorio: il superamento del termine consolida la trattazione in forma scritta e rende irrilevanti le vicende personali dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come violata; la Corte non ritiene rilevante la presunta violazione alla luce della normativa emergenziale applicabile e del mancato rispetto del termine per la richiesta di partecipazione.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente; analogamente alla art. 178 la Corte ritiene che la disciplina emergenziale e il mancato rispetto del termine perentorio prevalgano sulle doglianze invocate.

  • art. 23-bis d.l. n. 137/2020

    «la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della Corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza»

    La Corte applica questa norma integralmente: la richiesta deve essere presentata per iscritto tramite difensore entro 15 giorni liberi prima dell'udienza; il mancato rispetto del termine perentorio consolida la trattazione scritta e rende inefficace la richiesta tardiva dell'imputato, anche se detenuto.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022 (modificato)

    Riferimento normativo che conferma la continuazione dell'applicazione della disciplina emergenziale per specifiche impugnazioni; la Corte lo utilizza per giustificare l'applicabilità dell'art. 23-bis al caso concreto.

  • d.l. 22/06/2023 (modifica art. 94 d.lgs. 150/2022)

    Richiamato per spiegare l'operatività temporale della disciplina emergenziale e il termine per le impugnazioni cui essa si applica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; qui ha portato anche alla fissazione, equitativa, della somma di euro 3.000,00 da versare alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Citata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie; la Corte ha ritenuto che nella fattispecie non sussistessero elementi tali da escludere l'obbligo del versamento, pur ritenendo assente una colpa rilevante nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 3, n. 3 del 21/09/2023, dep. 2024, Castaldi, Rv. 285696 - 01)

    Precedente citato come supporto del principio secondo cui il mancato rispetto del termine perentorio previsto dalla disciplina emergenziale determina il consolidamento della trattazione in forma scritta e l'irrilevanza delle vicende personali dell'imputato per la partecipazione.

Massime di principio

  • Se è applicabile la disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. n. 137/2020), la richiesta di discussione orale e la richiesta dell'imputato di partecipare all'udienza devono essere formulate per iscritto, tramite il difensore, entro il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza; il mancato rispetto di tale termine rende inammissibile la domanda tardiva.
  • Per l'imputato detenuto non è sufficiente una richiesta personale presentata oltre il termine: salvo diversa statuizione normativa o di legittimità, la richiesta deve transitare tramite difensore e rispettare i termini perentori previsti.
  • Il superamento del termine perentorio consolida la trattazione in forma scritta; le circostanze personali dell'imputato (es. detenzione) non sospendono automaticamente tale regime, salvo che non si configuri una nullità degli atti introduttivi o una violazione del contraddittorio.
  • In situazioni analoghe è prudente che il difensore presenti tempestivamente e per iscritto la richiesta di discussione orale e la richiesta di partecipazione dell'imputato, avvalendosi dei canali di comunicazione, notifica e deposito previsti dalla norma.
  • La mancata osservanza delle prescrizioni formali e temporali può comportare non solo l'inammissibilità delle istanze ma anche la condanna alle spese e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è consigliabile documentare tempestivamente le comunicazioni e conservare ricevute di deposito/trasmissione.

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