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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08771/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso: 1) travisamento della prova sul capo relativo all'IRES 2016 (sostiene che l'aumento d'imposta deriverebbe da minori costi deducibili e non da omissione di elementi attivi, quindi mancherebbe la fattispecie di dichiarazione infedele); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, sostenendo di essere mero legale rappresentante senza poteri gestori (richiamando deposizioni che indicherebbero gestori di fatto); 3) mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, deducendo che i termini (con applicazione della disciplina "Cirielli" e dell'aumento 1/3 previsto dall'art. 17, co. 1‑bis, D.lgs. 74/2000) si sarebbero completati prima della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: per il primo motivo ha ritenuto la censura inammissibile (anche perché non sollevata in appello) e manifestamente infondata: la Corte territoriale ha evidenziato che per il 2016 l'imponibile accertato era pari a €607.410 e dichiarato €0, circostanza compatibile con la fattispecie di dichiarazione infedele anche se parte della rettifica discendesse da costi indeducibili; il ricorso era quindi rivalutativo e non dimostrava un travisamento decisivo della prova. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche e della non menzione, ritenendo congrua la valutazione del ruolo operativo della ricorrente nella gestione contabile e nella presentazione delle dichiarazioni; il giudizio sulle attenuanti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità, che qui non sussisteva. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sulla prescrizione: benché la difesa avesse correttamente individuato la disciplina normativa, dagli atti risultano 186 giorni complessivi di sospensione/interruzione del decorso prescrizionale nel giudizio di primo grado, che posticipano la scadenza oltre le date richiamate dalla difesa; pertanto alla data della sentenza d'appello (23/04/2025) la prescrizione non si era ancora perfezionata. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ha confermato l'impianto sanzionatorio (pena già sospesa condizionalmente dal giudice di merito) e ha posto a carico della ricorrente le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4, D.lgs. n. 74/2000

    Definisce il reato di dichiarazione infedele; la Corte ha ritenuto che la presentazione di una dichiarazione con imponibile "€0" a fronte di imponibile accertato di €607.410 rientri nella fattispecie anche se parte della rettifica derivi dalla ripresa di costi indeducibili; il reato si consuma alla data di presentazione della dichiarazione

  • art. 17, comma 1‑bis, D.lgs. n. 74/2000

    Prevede l'aumento di 1/3 dei termini di prescrizione per i reati tributari indicati; la difesa l'aveva invocata nel calcolo dei termini prescrizionali, ma la Corte ha valutato anche gli atti di sospensione/interruzione

  • art. 62‑bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: il loro riconoscimento è soggetto al giudizio di fatto del giudice di merito e alla discretio iudicandi, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o insufficienza motivazionale

  • art. 133 cod. pen.

    Statuisce i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti; la Corte ha ritenuto che il richiamo all'entità del danno e alle modalità della condotta soddisfacesse l'onere motivazionale del giudice di merito

  • art. 175 cod. pen.

    Disciplina il beneficio della non menzione: il giudice può negarlo per la gravità del fatto e del danno, come fatto dalla Corte d'appello con motivazione sul danno erariale e le modalità della condotta

  • art. 157 cod. pen.

    Parte della disciplina sulla prescrizione: richiamata dalla difesa nell'insieme normativo per il calcolo dei termini; la Corte ha invece valutato le sospensioni effettive risultanti dagli atti

  • art. 160 cod. pen.

    Norma attinente al calcolo dei termini e loro effetti; inserita nella ricostruzione difensiva del termine prescrizionale complessivo

  • art. 159 cod. pen.

    Prevede cause di sospensione del corso della prescrizione (es. legittimo impedimento dell'imputato, astensione dalle udienze); la Corte ha computato 186 giorni di sospensione risultanti negli atti e li ha aggiunti al termine prescrizionale

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Indica il vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta o travisamento della prova) come motivo di cassazione; la Corte ha richiamato i limiti per la configurabilità di tale vizio (dato probatorio inesistente/diverso e incidenza decisiva)

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola la dichiarazione di estinzione del reato per cause sopravvenute (es. prescrizione); la Corte ha osservato che, data l'inammissibilità per manifesta infondatezza, non poteva essere rilevata d'ufficio la causa di estinzione sopravvenuta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di sostenere le spese del procedimento per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la motivazione per gli enunciati dei motivi nel ricorso per cassazione; utilizzata per delimitare la esposizione dei motivi ai fini della decisione

Massime di principio

  • Se un accertamento fiscale mostra un imponibile accertato molto superiore a quello dichiarato (es. €607.410 vs €0), il giudice può qualificare la condotta come dichiarazione infedele anche se parte della rettifica proviene dalla ripresa di costi indeducibili: conta il risultato complessivo più che la qualificazione tecnico‑tributaria di ciascun elemento
  • Le contestazioni in cassazione che non siano state sollevate nei gradi precedenti (appello) possono risultare inammissibili; i motivi che si limitano a rivalutare il materiale probatorio senza dimostrare un travisamento decisivo sono difficilmente accolti
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione è rimesso alla valutazione di merito: il giudice deve motivare, ma la valutazione non è sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità o insufficienza ragionata
  • Nel calcolo della prescrizione per reati tributari va considerato l'aumento previsto dalla normativa speciale (es. art. 17 D.lgs. 74/2000) ma anche tutti i periodi di sospensione/interruzione risultanti dagli atti processuali (astensioni, legittimi impedimenti, richieste del difensore) che allungano il termine
  • L'inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso in cassazione può precludere alla Corte la declaratoria di estinzione del reato sopravvenuta dopo la sentenza impugnata: le questioni di estinzione vanno tempestivamente dedotte e sostenute con motivi ammissibili

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