Cassazione Penale, Sentenza n. 08771/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso: 1) travisamento della prova sul capo relativo all'IRES 2016 (sostiene che l'aumento d'imposta deriverebbe da minori costi deducibili e non da omissione di elementi attivi, quindi mancherebbe la fattispecie di dichiarazione infedele); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, sostenendo di essere mero legale rappresentante senza poteri gestori (richiamando deposizioni che indicherebbero gestori di fatto); 3) mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, deducendo che i termini (con applicazione della disciplina "Cirielli" e dell'aumento 1/3 previsto dall'art. 17, co. 1‑bis, D.lgs. 74/2000) si sarebbero completati prima della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In particolare: per il primo motivo ha ritenuto la censura inammissibile (anche perché non sollevata in appello) e manifestamente infondata: la Corte territoriale ha evidenziato che per il 2016 l'imponibile accertato era pari a €607.410 e dichiarato €0, circostanza compatibile con la fattispecie di dichiarazione infedele anche se parte della rettifica discendesse da costi indeducibili; il ricorso era quindi rivalutativo e non dimostrava un travisamento decisivo della prova. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche e della non menzione, ritenendo congrua la valutazione del ruolo operativo della ricorrente nella gestione contabile e nella presentazione delle dichiarazioni; il giudizio sulle attenuanti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità, che qui non sussisteva. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sulla prescrizione: benché la difesa avesse correttamente individuato la disciplina normativa, dagli atti risultano 186 giorni complessivi di sospensione/interruzione del decorso prescrizionale nel giudizio di primo grado, che posticipano la scadenza oltre le date richiamate dalla difesa; pertanto alla data della sentenza d'appello (23/04/2025) la prescrizione non si era ancora perfezionata. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ha confermato l'impianto sanzionatorio (pena già sospesa condizionalmente dal giudice di merito) e ha posto a carico della ricorrente le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4, D.lgs. n. 74/2000
Definisce il reato di dichiarazione infedele; la Corte ha ritenuto che la presentazione di una dichiarazione con imponibile "€0" a fronte di imponibile accertato di €607.410 rientri nella fattispecie anche se parte della rettifica derivi dalla ripresa di costi indeducibili; il reato si consuma alla data di presentazione della dichiarazione
art. 17, comma 1‑bis, D.lgs. n. 74/2000
Prevede l'aumento di 1/3 dei termini di prescrizione per i reati tributari indicati; la difesa l'aveva invocata nel calcolo dei termini prescrizionali, ma la Corte ha valutato anche gli atti di sospensione/interruzione
art. 62‑bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: il loro riconoscimento è soggetto al giudizio di fatto del giudice di merito e alla discretio iudicandi, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o insufficienza motivazionale
art. 133 cod. pen.
Statuisce i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti; la Corte ha ritenuto che il richiamo all'entità del danno e alle modalità della condotta soddisfacesse l'onere motivazionale del giudice di merito
art. 175 cod. pen.
Disciplina il beneficio della non menzione: il giudice può negarlo per la gravità del fatto e del danno, come fatto dalla Corte d'appello con motivazione sul danno erariale e le modalità della condotta
art. 157 cod. pen.
Parte della disciplina sulla prescrizione: richiamata dalla difesa nell'insieme normativo per il calcolo dei termini; la Corte ha invece valutato le sospensioni effettive risultanti dagli atti
art. 160 cod. pen.
Norma attinente al calcolo dei termini e loro effetti; inserita nella ricostruzione difensiva del termine prescrizionale complessivo
art. 159 cod. pen.
Prevede cause di sospensione del corso della prescrizione (es. legittimo impedimento dell'imputato, astensione dalle udienze); la Corte ha computato 186 giorni di sospensione risultanti negli atti e li ha aggiunti al termine prescrizionale
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Indica il vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta o travisamento della prova) come motivo di cassazione; la Corte ha richiamato i limiti per la configurabilità di tale vizio (dato probatorio inesistente/diverso e incidenza decisiva)
art. 129 cod. proc. pen.
Regola la dichiarazione di estinzione del reato per cause sopravvenute (es. prescrizione); la Corte ha osservato che, data l'inammissibilità per manifesta infondatezza, non poteva essere rilevata d'ufficio la causa di estinzione sopravvenuta
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di sostenere le spese del procedimento per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione per gli enunciati dei motivi nel ricorso per cassazione; utilizzata per delimitare la esposizione dei motivi ai fini della decisione
Massime di principio
- Se un accertamento fiscale mostra un imponibile accertato molto superiore a quello dichiarato (es. €607.410 vs €0), il giudice può qualificare la condotta come dichiarazione infedele anche se parte della rettifica proviene dalla ripresa di costi indeducibili: conta il risultato complessivo più che la qualificazione tecnico‑tributaria di ciascun elemento
- Le contestazioni in cassazione che non siano state sollevate nei gradi precedenti (appello) possono risultare inammissibili; i motivi che si limitano a rivalutare il materiale probatorio senza dimostrare un travisamento decisivo sono difficilmente accolti
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione è rimesso alla valutazione di merito: il giudice deve motivare, ma la valutazione non è sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità o insufficienza ragionata
- Nel calcolo della prescrizione per reati tributari va considerato l'aumento previsto dalla normativa speciale (es. art. 17 D.lgs. 74/2000) ma anche tutti i periodi di sospensione/interruzione risultanti dagli atti processuali (astensioni, legittimi impedimenti, richieste del difensore) che allungano il termine
- L'inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso in cassazione può precludere alla Corte la declaratoria di estinzione del reato sopravvenuta dopo la sentenza impugnata: le questioni di estinzione vanno tempestivamente dedotte e sostenute con motivi ammissibili
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